ORDINANZA
N. 81
ANNO 1977
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto
MALAGUGINI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi
riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 55 della legge 4 luglio 1974,
n. 35, della Regione Toscana (difesa della fauna e regolamentazione
dell'attività venatoria), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza
emessa il 26 maggio 1975 dalla Corte di cassazione nel procedimento penale a
carico di Nino Morelli, iscritta al n. 177 del registro ordinanze 1976 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 92 del 7 aprile 1976;
2) ordinanze emesse
il 14 novembre e 31 ottobre 1975 dalla Corte di cassazione nei procedimenti
penali a carico di Maltagliati Carlo e Scaletti Franco, iscritte ai nn. 529 e
530 del registro ordinanze 1976 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 253 del 22 settembre 1976.
Udito
nell'udienza pubblica del 9 marzo 1977 il Giudice relatore Nicola Reale.
Ritenuto che
con tre diverse ordinanze, di identico tenore e relative a fattispecie
analoghe, emesse il 26 maggio, il 14 novembre e il 31 ottobre 1975, nel corso
di procedimenti penali a carico, rispettivamente, di Morelli Nino (imputato
delle contravvenzioni di cui agli artt. 1, 12 e 43 del t.u. delle leggi sulla
caccia approvato con il r.d. 5 giugno 1939, n. l016, tutte punite con
l'ammenda) di Maltagliati Carlo (imputato della violazione dell'art. 12 bis del
citato t.u., del pari punita con l'ammenda) e di Scaletti Franco (imputato
della violazione dell'art. 73 del citato t.u., anche essa punita con l'ammenda)
la Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 55 della legge Regione Toscana 4 luglio 1974, n. 35, avente ad
oggetto la difesa della fauna e la regolamentazione dell'attività venatoria;
che detta
legge, dopo aver in molte disposizioni dichiarato passibili di sanzioni
amministrative infrazioni che il t.u. sulla caccia considera quali reati e per
le quali conseguentemente irroga sanzioni di carattere penale, dispone nel
suddetto articolo 55 che "cessano di avere applicazione tutte le norme di
legge statali, ad eccezione di quelle richiamate dalla presente legge";
che
quest'ultima norma sarebbe, secondo l'ampiamente motivato parere espresso dalla
Corte di cassazione, viziata di illegittimità costituzionale in riferimento
agli artt. 3, 117 della Costituzione.
Considerato
che, nel corso del presente giudizio, é entrata in vigore la legge statale 24
dicembre 1975, n. 706 (sistema sanzionatorio delle norme che prevedono
contravvenzioni punibili con l'ammenda), ai sensi della quale non costituiscono
reato e sono soggette a sanzioni amministrative pecuniarie tutte le violazioni
per le quali é comminata la pena dell'ammenda salve le eccezioni dalla stessa
legge previste;
che,
pertanto, é il caso di rimettere gli atti al detto giudice per una nuova
valutazione della rilevanza della questione alla stregua dello jus
superveniens.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
ordina la
restituzione degli atti alla Corte di cassazione.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11
maggio 1977.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo
VOLTERRA - Guido ASTUTI - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo
ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 12 maggio 1977.