ORDINANZA
N. 80
ANNO 1977
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto
MALAGUGINI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale dell'art. 55 della legge 4 luglio 1974, n. 35,
della Regione Toscana (difesa della fauna e regolamentazione della attività
venatoria), promosso con ordinanza emessa il 5 febbraio 1975 dal pretore di
Pontedera nel procedimento penale a carico di Carlo Guiducci ed altro, iscritta
al n. 161 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 166 del 25 giugno 1975.
Udito
nell'udienza pubblica del 9 marzo 1977 il Giudice relatore Nicola Reale.
Ritenuto che,
con ordinanza emessa il 5 febbraio 1975 nel corso di procedimento penale a
carico di Guiducci Carlo e Giovannetti Giancarlo (imputati delle
contravvenzioni previste dagli artt. 36 e 43 del t.u. delle leggi sulla caccia
di cui al r.d. 5 giugno 1939, n. l016, entrambe punite esclusivamente con la
pena dell'ammenda), il pretore di Pontedera ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 55 della legge Regione Toscana 4 luglio
1974, n. 35, avente ad oggetto la difesa della fauna e la regolamentazione
dell'attività venatoria;
che detta
legge, dopo aver in molte sue norme dichiarato passibili di sanzioni
amministrative infrazioni che il t.u. sulla caccia prevede come reati e, in
conseguenza, colpisce con sanzioni di carattere penale, dispone nel suddetto
art. 55 che "cessano di avere applicazione tutte le norme di legge statali
ad eccezione di quelle richiamate dalla presente legge";
che
quest'ultima norma, secondo il pretore, sarebbe viziata da illegittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 117 della Costituzione.
Considerato
che, nel corso del presente giudizio, é entrata in vigore la legge statale 24
dicembre 1975, n. 706 (sistema sanzionatorio delle norme che prevedono
contravvenzioni punibili con l'ammenda), ai sensi della quale non costituiscono
reato e sono soggette a sanzione amministrative pecuniarie tutte le violazioni
per le quali é comminata soltanto la pena dell'ammenda, salvo le eccezioni di cui
agli artt. 10 e 14, fra le quali non rientrano quelle previste dal t.u. delle
leggi sulla caccia e, in particolare, le violazioni il cui accertamento é
devoluto al giudice a quo;
che,
pertanto, é il caso di rimettere gli atti al detto giudice per una nuova
valutazione della rilevanza della questione alla stregua dello jus
superveniens.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
ordina la
restituzione degli atti al pretore di Pontedera.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11
maggio 1977.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA
- Guido ASTUTI - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN -
Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 12 maggio 1977.