SENTENZA
N. 78
ANNO 1977
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto
MALAGUGINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale dell'art. 177, ultimo comma, del codice penale,
promosso con ordinanza emessa il 26 agosto 1974 dal giudice di sorveglianza del
tribunale di Prato sul ricorso proposto da Valerio Stefano, iscritta al n. 393
del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 284 del 30 ottobre 1974.
Visto l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 9 marzo 1977 il Giudice relatore Guido Astuti;
udito il
sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Dovendo
decidere sul ricorso proposto da Valerio Stefano per ottenere la revoca
anticipata della misura di sicurezza (libertà vigilata), il giudice di
sorveglianza del tribunale di Prato ha sollevato, di ufficio, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 177, ultimo comma, c.p., in relazione agli
artt. 3, 24, 25 e 27 della Costituzione.
Si afferma
nell'ordinanza di rinvio che, mentre l'art. 230 del c.p. dispone che la libertà
vigilata é sempre ordinata quando il condannato é ammesso alla liberazione
condizionale, l'articolo 177 dello stesso codice prevede la revoca delle misure
di sicurezza personali solo quando sia decorso tutto il tempo della pena
inflitta, senza che sia intervenuta causa di revoca della liberazione
condizionale. Tale sistema normativo, in forza del quale la misura di sicurezza
della libertà vigilata, conseguente alla liberazione condizionale, non potrebbe
essere revocata se non a seguito della estinzione della pena, si porrebbe in
contrasto con il principio di eguaglianza, atteso che, per il disposto degli
artt. 228, 208 e 216 c.p., il giudice può rivalutare la pericolosità sociale
delle persone sottoposte alla libertà vigilata per altre cause, al fine
dell'eventuale revoca delle misure di sicurezza.
Il principio
del diritto di difesa, sarebbe, a sua volta, violato dalla determinazione
vincolante ed astratta della durata delle misure di sicurezza effettuata dal
legislatore, senza alcun potere discrezionale del giudice in ordine alla
valutazione della effettiva pericolosità sociale della persona che vi é
sottoposta.
Anche il
principio del giudice naturale sarebbe violato dalla attribuzione al giudice di
sorveglianza, e non al giudice dell'esecuzione, del potere di revocare la
misura di sicurezza, decorso il tempo della pena inflitta.
Infine, la
disciplina impugnata, imponendo il mantenimento della misura di sicurezza,
indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto, sarebbe in contrasto
con la finalità rieducativa della pena.
É intervenuto
in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, a mezzo dell'Avvocatura
generale dello Stato, deducendo l'infondatezza delle questioni proposte.
Dopo aver
affermato essere dubbio se la concessione della liberazione condizionale
implichi una rinuncia al potere punitivo, ovvero dia luogo ad una diversa fase
della esecuzione della pena, si osserva che, comunque, la liberazione
condizionale é sempre soggetta, ai sensi dell'art. 177 c.p., alla condizione
risolutiva che il liberato non commetta, per tutto il tempo della pena
inflitta, un reato della stessa indole di quello per il quale é stato
condannato: di qui la ragionevolezza della sottoposizione allo stato di libertà
vigilata al fine essenziale di evitare occasioni di nuovi reati.
Quanto alla
dedotta violazione del principio di eguaglianza si osserva che la norma impugnata
si applica indistintamente a tutti i condannati ai quali sia concesso il
beneficio della liberazione condizionale, e che al termine del tempo previsto
dalla pena inflitta la revoca non é suscettibile di valutazione discrezionale
da parte del giudice, come avviene nelle altre ipotesi di sottoposizione di
libertà vigilata, che non sono assimilabili alla fattispecie della libertà
vigilata conseguente alla liberazione condizionale.
La denunziata
violazione del diritto di difesa non sussisterebbe essendo il condannato
sottoposto alla misura di sicurezza per ordine del giudice di sorveglianza,
innanzi al quale la difesa é ammessa, in senso sia materiale che formale, in
tutte le fasi di applicazione della misura stessa.
Ancora, non
vi sarebbe sottrazione al giudice naturale, dato che la precostituzione del
giudice competente é operata dalla legge.
Infine, non
sarebbe invocabile un contrasto tra la normativa impugnata e la funzione
educativa della pena, posto che l'art. 27, comma terzo, della Costituzione, si
riferisce solo alle pene, e non riguarda le misure di sicurezza.
Considerato in diritto
1. - Con
l'ordinanza indicata in epigrafe viene sollevata, in riferimento agli artt. 3,
24, 25 e 27 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 177, ultimo comma, del codice penale, sotto quattro diversi profili,
e precisamente: "nella parte in cui esclude la revoca della misura di
sicurezza della libertà vigilata alla persona ammessa alla liberazione
condizionale, prima che sia estinta la pena; nella parte in cui sottrae al
giudice di sorveglianza il potere-dovere di riesame della pericolosità sociale
del sottoposto; nella parte in cui sottrae l'interessato alla tutela
giurisdizionale e al giudice precostituito per legge; nonché, infine, nella
parte in cui rende inattuabile la rieducazione e l'emenda del condannato".
2. - La questione
non é fondata. L'istituto della liberazione condizionale, la cui disciplina non
é stata, sotto questo profilo, modificata né dalla legge 12 febbraio 1975, n. 6
(norme in tema di liberazione condizionale), né dalla legge 26 luglio 1975, n.
354 (norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà), comporta la sospensione della esecuzione
di parte della pena, non la sua estinzione, che si verifica solo alla scadenza
del relativo termine. Ciò risulta altresì dalla disposizione dell'art. 177,
primo comma, codice penale (confermata anche dall'art. 5 della legge 12
febbraio 1975, n. 6), per cui la liberazione stessa può essere revocata qualora
la persona liberata commetta un delitto o una contravvenzione della stessa
indole, ovvero trasgredisca agli obblighi inerenti alla libertà vigilata, con
gli effetti ivi previsti per l'ulteriore esecuzione della pena.
In conformità
a questi principi l'art. 230, n. 2, del codice penale dispone che la libertà
vigilata deve essere sempre ordinata quando il condannato é ammesso alla
liberazione condizionale; e l'art. 177 dello stesso codice coerentemente
stabilisce, all'ultimo comma, che decorso tutto il tempo della pena inflitta,
(ovvero cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale,
se trattasi di condannato all'ergastolo), senza che sia intervenuta alcuna
causa di revoca della liberazione condizionale, la pena rimane estinta, e sono
revocate le misure di sicurezza personale ordinate dal giudice con la sentenza
di condanna o con provvedimento successivo.
É evidente
che non sussiste violazione dell'art. 3 Cost., per l'asserita disparità di
trattamento rispetto alle altre persone sottoposte alla medesima misura di
sicurezza della libertà vigilata, ai sensi degli artt. 228 e seguenti del
codice penale. Trattasi infatti della libertà vigilata di un condannato a cui é
stata concessa la liberazione condizionale; e questa Corte ha già avuto
occasione di rilevare come il potere di revoca anticipata delle misure di
sicurezza, ed in specie della libertà vigilata, non possa estendersi a questa
fattispecie, "per l'impossibilità di assimilare la comune figura della
libertà vigilata a quella particolare conseguente alla liberazione
condizionale, che necessariamente, nel sistema legislativo vigente, deve durare
tanto quanto dura il periodo della liberazione condizionale" (sentenza n. 11 del
1970).
3. - Non
sussiste, conseguentemente, nemmeno la pretesa violazione dell'art. 24, come
effetto dell'esclusione della possibilità di riesame da parte del giudice di
sorveglianza, della pericolosità sociale del sottoposto: trattandosi, in questa
particolare applicazione, di una misura non revocabile e non prorogabile, non
può esservi luogo ad accertamenti sulla pericolosità, il cui riesame da parte
del giudice é previsto dalla legge solo in relazione ad eventuali ulteriori
provvedimenti circa la durata delle misure di sicurezza, che nell'ipotesi della
liberazione condizionale non possono essere adottati.
La
disposizione dell'art. 177, ultimo comma, non confligge con l'art. 24 né con
l'art. 25 Cost.: il soggetto ammesso a liberazione condizionale e sottoposto
alla libertà vigilata non può certo dirsi sottratto alla tutela
giurisdizionale, che gli é garantita dalla facoltà di ricorso al giudice di
sorveglianza, i cui provvedimenti, a norma degli artt. 635 e seguenti del
codice di procedura penale, debbono essere motivati e sono suscettibili di
impugnazione (sentenza
n. 53 del 1968); né può ravvisarsi deroga alcuna al principio della
precostituzione del giudice, per il fatto che, quando sia decorso il tempo
della pena inflitta, la revoca della misura di sicurezza, effetto automatico
della declaratoria di estinzione della pena, competa al giudice della
esecuzione anziché al giudice di sorveglianza (art. 578 c.p.p.).
4. - Deve
infine escludersi che il regime della libertà vigilata per i condannati ammessi
a liberazione condizionale, non consentendo la revocabilità anticipata, ne
renda inattuabile la rieducazione e l'emenda, con violazione del principio
sancito dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione. A parte il fatto che
tale principio si riferisce soltanto alle pene, per costante giurisprudenza di
questa Corte (sentenza
n. 1 del 1971), deve qui ricordarsi che il regime proprio della libertà
vigilata, secondo quanto risulta dalle disposizioni degli articoli 648 e
seguenti c.p.p., é precisamente diretto, oltre che al controllo del
comportamento del vigilato, anche al fine della graduale rieducazione e del
cauto reinserimento sociale, come confermano altresì il disposto dell'art. 195
del r.d. 18 giugno 1931, n. 787 circa la possibilità di riduzione delle
prescrizioni imposte dal giudice di sorveglianza proprio nel caso della
liberazione condizionale, nonché i recenti provvedimenti sugli interventi del
servizio sociale nei confronti dei sottoposti a libertà vigilata (art. 55 della
legge 26 luglio 1975, n. 354, sostituito con l'art. 6 della legge 12 gennaio
1977, n. 1).
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 177, ultimo comma,
del codice penale, sollevata dalla ordinanza di cui in epigrafe in riferimento
agli artt. 3, 24, 25 e 27 della Costituzione.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11
maggio 1977.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo
VOLTERRA - Guido ASTUTI - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo
ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 12 maggio 1977.