SENTENZA
N. 77
ANNO 1977
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto
MALAGUGINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale dell'art. 43, primo e secondo comma, del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 17 maggio 1974 dalla
Corte di cassazione, nel procedimento penale a carico di Quarta Giuseppe,
iscritta al n. 497 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 7 dell'8 gennaio 1975.
Visto l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 9 marzo 1977 il Giudice relatore Luigi Oggioni;
udito il
sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza
emessa il 17 marzo 1974 nel procedimento penale a carico di Quarta Giuseppe,
imputato di truffa, il quale, dopo essere stato condannato dal pretore di
Milano in contumacia, aveva dedotto l'incompetenza territoriale del giudice,
sollevando la relativa eccezione soltanto nel giudizio di appello, davanti al
Tribunale, la Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 43, comma primo e secondo, codice di procedura penale,
nella parte in cui consente l'eccezione di incompetenza per territorio solo nel
giudizio di primo grado, nel quale la stessa eccezione deve essere proposta non
oltre il compimento delle formalità di apertura del dibattimento.
La Corte di
cassazione prospetta il contrasto di tale limitazione con l'art. 25 Cost.,
osservando che, pur dovendosi dare atto dell'innegabile differenza tra le
discipline della competenza territoriale e di quella funzionale, tale
distinzione non potrebbe tuttavia condurre ad una minore inderogabilità
costituzionale della competenza per territorio, la quale presenterebbe, anzi,
caratterizzazioni esterne di ordine pubblico, riflettenti "il diritto del
cittadino di essere giudicato dal giudice del luogo dove egli vive e
soprattutto di essere certo su tale punto".
L'invocato
principio costituzionale si sostanzierebbe nell'istituto processuale della
competenza prestabilita per legge e riguarderebbe, comunque, materia attinente
ai poteri del giudice, che deve esaminarla d'ufficio, senza che sia consentito
attribuirne lo spostamento ad un comportamento omissivo della parte. E ciò
tenuto anche conto che il divieto censurato costituirebbe una grave sanzione
nel caso di contumacia incolpevole, come sarebbe nella fattispecie, per cui si
potrebbe delineare anche una violazione del diritto di difesa garantito dall'art.
24 Cost. (non però richiamato in dispositivo).
Si é
costituito ritualmente in questa sede solo il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.
L'Avvocatura
rileva che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, la garanzia
del giudice naturale di cui all'art. 25 Cost. dovrebbe interpretarsi come
garanzia della precostituzione del giudice, a cui si uniformerebbero le norme
procedurali concernenti la determinazione del giudice territorialmente
competente a giudicare i singoli reati perché sarebbero senz'altro idonee a
garantire all'imputato la previa conoscenza e la certezza del giudice che dovrà
pronunziarsi.
La norma
impugnata si limiterebbe invero a fissare i tempi e i modi dell'esercizio da
parte dell'imputato del diritto di far rilevare l'eventuale incompetenza del
giudice, e con ciò si resterebbe nei limiti della legittimità costituzionale
essendo noto che la disciplina dell'esercizio di un diritto é lecita sempreché
non sia tale da rendere impossibile o estremamente difficoltoso tale esercizio.
Neppure la particolare difficoltà che il divieto in esame porrebbe a carico del
contumace incolpevole potrebbe condurre ad un accoglimento della doglianza,
perché, sotto tale profilo, la censura avrebbe ad oggetto non più la norma
impugnata, bensì la disciplina del procedimento in contumacia, che non risulta
impugnata.
Considerato in diritto
1. -
L'ordinanza di rinvio sottopone a questa Corte la questione se l'art. 43 cod.
proc. pen. nella parte in cui ammette l'eccezione di incompetenza per
territorio nel solo giudizio di primo grado, contrasti con la garanzia del
giudice naturale, precostituito per legge, di cui all'art. 25, primo comma,
della Costituzione.
2. - La
questione non é fondata.
Va premesso e
rilevato che la competenza territoriale del giudice penale é disciplinata dalla
legge in considerazione del luogo ove é stato commesso il reato, allo scopo di
consentire che ivi si dia luogo alla migliore concentrazione delle attività del
processo.
Questa
finalità, attinente prevalentemente alla economia processuale, comporta minore
rigidità della detta disciplina rispetto a quella stabilita per la competenza
funzionale, la quale investe, invece, l'intrinseca idoneità del giudice alla
funzione.
Si spiega,
pertanto, il preminente rilievo che assume l'esigenza di garantire l'utile
svolgimento delle attività dibattimentali, esigenza che si esprime, sia nel
combinato disposto degli artt. 42 e 439 primo cpv., cod. proc. pen., secondo
cui, nel procedimento di primo grado, la incompetenza per territorio deve
essere proposta e trattata, a pena di decadenza, immediatamente dopo che siano
state compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento, (a
meno che la possibilità di proporre le relative eccezioni sorga soltanto nel
corso del dibattimento), sia nelle ipotesi regolate dall'art. 43 cod. proc.
pen. impugnato, il quale dispone che l'incompetenza territoriale può essere
riconosciuta dal giudice d'appello solo nel caso in cui la relativa eccezione
risulti già sollevata a norma dell'art. 42. In particolare poi, anche ai fini
della dichiarazione di incompetenza territoriale nel giudizio di appello e nel
giudizio di cassazione, la contumacia dell'imputato nel giudizio di primo grado
non ha rilievo poiché la situazione del contumace, secondo la giurisprudenza
della Cassazione, va parificata a quella dell'imputato presente, per quanto riguarda
l'esercizio delle facoltà processuali.
Ciò posto, e
passando ad esaminare la censura di cui all'ordinanza di rinvio, deve
osservarsi che il giudice a quo lamenta anzitutto l'illegittimità della
limitazione prevista dall'art. 43 cod. proc. pen. riguardo alla possibilità di
far rilevare l'incompetenza per territorio, affermando che sarebbe in contrasto
con la garanzia del giudice naturale, in quanto farebbe dipendere dal
comportamento della parte l'osservanza dei criteri dettati dalla legge e,
quindi, l'osservanza della garanzia suddetta, che si identificherebbe appunto
nell'istituto processuale della competenza, tanto funzionale che territoriale.
Ma, al
riguardo, deve osservarsi che il principio sancito dall'art. 25 Cost., secondo
l'elaborazione compiuta dalla giurisprudenza di questa Corte, tutela
essenzialmente l'esigenza che la competenza degli organi giudiziari, al fine di
una garanzia rigorosa della loro imparzialità, venga sottratta ad ogni
possibilità di arbitrio, attraverso la precostituzione per legge del giudice in
base a criteri generali fissati in anticipo e non in vista di singole
controversie.
La censurata
limitazione non contrasta in alcun modo con il contenuto del precetto
costituzionale come sopra precisato, poiché restano pur sempre chiaramente
determinati in anticipo i criteri in base ai quali la competenza deve essere
stabilita in modo da dare all'interessato la certezza circa il giudice che lo
deve giudicare, ed é previsto il controllo ex officio del giudice al
riguardo. Se é imposta una disciplina particolarmente rigorosa per la
proposizione dell'eccezione di incompetenza territoriale, al fine che le
violazioni dei criteri stessi possano essere rilevate, ciò corrisponde alla già
lumeggiata peculiare natura della competenza in esame, per cui il legislatore
ha ritenuto, nella sua discrezionalità, di limitare la possibilità di rilevarne
i vizi a vantaggio dell'interesse all'ordine ed alla speditezza del processo,
in ciò del resto equiparando la materia della competenza per territorio alle
altre, pure elencate nell'art. 439 cod. proc. pen. che debbono essere trattate
preliminarmente subito dopo le formalità di apertura del dibattito, sempre
avendo di mira la cennata primaria esigenza processuale. D'altra parte, secondo
la giurisprudenza di questa Corte (sent. nn. 1 del 1965,
139 del 1971,
174 del 1975)
la presenza di contrapposti interessi processuali giustifica norme che
razionalmente consentano lo spostamento di competenza nei limiti in cui ciò
valga a tutelare, come nella specie, il contemperamento dei detti interessi.
Né, a
diversamente ritenere, vale il richiamo, contenuto in ordinanza, alla sentenza di
questa Corte n.
109 del 1963. Il richiamo non é conferente, riguardando detta sentenza
questione diversa sullo spostamento di competenza territoriale per motivi
d'ordine pubblico. La Corte ne ha riconosciuto la legittimità, in riferimento
all'art. 25 Cost., ribadendo, e non già escludendo, la differenza di
trattamento tra competenza territoriale e quella per materia.
3. -
Nell'ordinanza si accenna che il sistema della legge darebbe anche luogo a
menomazione del diritto di difesa, garantito dall'art. 24 Cost., per il
contumace cosiddetto "incolpevole".
Ma tale
argomento si inserisce, come meramente sussidiario, nella questione sollevata in
riferimento all'art. 25 Cost., il solo indicato in dispositivo.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, primo e
secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata con l'ordinanza in
epigrafe in riferimento all'art. 25 della Costituzione.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11
maggio 1977.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo
VOLTERRA - Guido ASTUTI - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo
ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 12 maggio 1977.