SENTENZA
N. 76
ANNO 1977
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto
MALAGUGINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale degli artt. 570 e 586 del codice civile, promosso
con ordinanza emessa il 12 dicembre 1973 dal tribunale di Catanzaro, nel
procedimento civile vertente tra l'Amministrazione delle finanze dello Stato e
Caruso Carolina, iscritta al n. 415 del registro ordinanze 1974 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 309 del 27 novembre 1974.
Visto l'atto
di costituzione di Caruso Carolina, nonché l'atto di intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1977 il Giudice relatore Leonetto Amadei;
uditi l'avv.
Francesco Lombardi Comite per Caruso Carolina, e il sostituto avvocato generale
dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Il 13
dicembre 1919 moriva, in Roggiano Gravina, Caruso Maria Rosaria lasciando come
eredi due figlie naturali: Carolina e Filomena.
Il 20
novembre 1950 decedeva (sempre in Roggiano Gravina) la Caruso Filomena e la
sorella naturale di essa, Carolina, entrava in possesso dei beni relitti della
defunta, pagando anche la relativa tassa di successione. Con citazione
notificata l'8 settembre 1970 l'Amministrazione finanziaria dello Stato
conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Catanzaro Carolina Caruso per
sentir dichiarare che non sussisteva tra Filomena e Carolina (sorelle naturali)
alcun diritto di successione per cui l'eredità della Filomena doveva
considerarsi acquisita dallo Stato ex art. 586 del codice civile.
Resisteva la
convenuta e nella comparsa conclusionale eccepiva, tra l'altro, la
illegittimità costituzionale dell'art. 258 c.c. in relazione agli artt. 29 e 30
della Costituzione.
L'Avvocatura
dello Stato concludeva, invece, che tra fratelli naturali, mancando qualsiasi
vincolo di parentela, non poteva esistere alcun diritto di successione.
Essendo stata
rimessa la causa sul ruolo, nella successiva comparsa conclusionale la
convenuta sollevava questione di legittimità costituzionale sia dell'art. 258
che dell'art. 570 c.c. per violazione degli artt. 3 e 30 della Costituzione.
Infatti,
poiché nel nostro ordinamento al figlio legittimo é dato di succedere al
proprio fratello o sorella, analogo diritto (secondo la convenuta) doveva
essere riconosciuto al figlio naturale nel caso in cui non esista una famiglia
legittima.
Il Tribunale
accoglieva questa eccezione, osservando che la Corte costituzionale ha
interpretato la Costituzione nel senso che al figlio naturale é riconosciuta
ogni tutela giuridica quando non urti (come nella specie) con gli interessi
della famiglia legittima. L'interpretazione restrittiva dell'art. 570 sarebbe
pertanto in contrasto con l'art. 30 della Costituzione anche in relazione
all'art. 3.
La stessa
ordinanza, anche se erroneamente ne attribuisce la proposizione di
illegittimità costituzionale alla parte, indicava, con scarna motivazione,
l'art. 586 c.c. come rilevante per la soluzione della causa e sembra sottoporlo
al giudizio della Corte costituzionale.
La ordinanza
veniva regolarmente notificata e comunicata. Si costituivano in giudizio sia
l'Avvocatura dello Stato per il Presidente del Consiglio, sia la Caruso.
L'Avvocatura
sostiene, nella sua memoria, che "nel nostro ordinamento la omessa
previsione di alcun diritto successorio viene fatta derivare dal principio per
cui la filiazione naturale non produce effetti giuridici oltre il primo grado,
non crea rapporti familiari, né di parentela plurilaterale, ma soltanto un
vincolo unilaterale nei confronti del genitore: lo stesso principio... pel
quale l'art. 433 prevede l'obbligo alimentare tra fratelli legittimi o
legittimati... non anche tra fratelli naturali".
La Caruso ha
ripreso testualmente le tesi sostenute dinanzi al Tribunale.
Considerato in diritto
1. - Nella
ordinanza del tribunale di Catanzaro si fa questione di legittimità
costituzionale degli artt. 586 e 570 del codice civile in relazione agli artt.
3 e 30 della Costituzione in quanto stabilendo il 586 che in mancanza di altri
successibili (fra i quali, dalle disposizioni di legge che regolano le
successioni legittime, non é compreso il fratello naturale del de cuius)
l'eredità é devoluta allo Stato, recherebbe grave ed irrazionale sfavorevole
trattamento, in contrasto con le citate norme costituzionali, al fratello
naturale che si vedrebbe privato della eredità da devolversi a vantaggio dello
Stato.
2. - Nella
ordinanza, in verità, manca una vera e propria motivazione circa la
illegittimità costituzionale dell'art. 586 c.c.: che anzi erroneamente la si
indica come mossa dalla parte mentre la parte ha fatto riferimento, in una
prima comparsa, solo all'art. 258 e successivamente al 258 e al 570 c.c. La
ordinanza in oggetto, qualora dovesse intendersi come sollevata d'ufficio la
eccezione di incostituzionalità dell'art. 586 c.c., si limita a dire che la sua
considerazione assume rilievo ai fini della soluzione della controversia
poiché, non prevedendo l'ordinamento giuridico vigente alcun diritto
successorio fra parenti naturali, ad eccezione di quelli in linea retta, tale
diritto nega anche quando, in mancanza di successibili legittimi, l'eredità
dovrebbe essere devoluta allo Stato.
3. - La
questione tuttavia non é fondata così come risulterà dopo aver esaminato meglio
la eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 570 c.c. sempre in
riferimento agli articoli 3 e 30 della Costituzione.
L'art. 570
riguarda la successione dei fratelli e delle sorelle del de cuius, ma la
parentela collaterale da cui la norma fa discendere il diritto alla successione,
fra le persone summenzionate, deve essere legittima e non naturale. Come la
famiglia legittima é quella costituitasi col matrimonio e composta dal coniuge
e dai figli legittimi e dà vita a rapporti collaterali, la parentela naturale,
risultante dal solo vincolo di sangue, acquista valore giuridico se
riconosciuta o dichiarata ed opera in modo ristretto in quanto il vincolo che
si crea lega soltanto fra di loro figlio naturale e genitore naturale e non ha
valore estensivo.
4. - La
stessa legge di riforma del diritto di famiglia (19 maggio 1975, n. 151), pur
avendo dato larghissimo spazio alla riconoscibilità e dichiarabilità della
filiazione anche adulterina e concesso parità di trattamento dei figli naturali
e di quelli legittimi non solo sul piano personale ma anche patrimoniale e
successorio, non ha tuttavia esteso la parentela naturale al di là del rapporto
che unisce vicendevolmente ascendenti e discendenti. Così del resto come ha
fatto questa Corte nelle sentenze n. 79/1969 e 50/1973, citate
nella ordinanza di rimessione.
E poiché
quando l'art. 30 della Costituzione afferma che la "legge assicura ai
figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale" si
riferisce sempre ed unicamente ai rapporti fra genitori e figli e non a quelli
dei figli tra di loro e non sussistono, ragioni costituzionalmente valide per
una diversa interpretazione dell'art. 30 della Costituzione, le questioni di
legittimità costituzionale avanzate dal tribunale di Catanzaro, in relazione
agli artt. 570 e 586 c.c., vanno disattese.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 570 e 586 del
codice civile, proposta dal tribunale di Catanzaro con l'ordinanza in epigrafe,
in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11
maggio 1977.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo
VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA
- Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto
MALAGUGINI
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 12 maggio 1977.