SENTENZA
N. 74
ANNO 1977
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto
MALAGUGINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale delle leggi 1 giugno 1931, n. 886; 20 dicembre
1932, n. 1849; 3 giugno 1935, n. 1095; 27 gennaio 1941, n. 285, in materia di
regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti, promosso con
ricorso della Provincia di Bolzano, notificato il 19 febbraio 1972, depositato
in cancelleria il 29 successivo ed iscritto al n. 14 del registro ricorsi 1972.
Visto l'atto
di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1977 il Giudice relatore Vezio
Crisafulli;
uditi l'avv.
Umberto Coronas, per la Provincia, e il sostituto avvocato generale dello Stato
Giorgio Zagari, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso
notificato il 19 ed il 21 febbraio 1972 e depositato il 29 successivo, il
Presidente della Provincia di Bolzano ha sollevato, in riferimento agli artt.
11, nn. 5, 10, 17 e 18; 16 bis e 58 bis dello Statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge cost. 26 febbraio 1948, n. 5, e
modificato con legge cost. 10 novembre 1971: n. 1, questione di legittimità
costituzionale delle leggi 1 giugno 1931, n. 886, recante "Regime
giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti", 20 dicembre
1932 n. 1849, recante "Riforma del t.u. delle leggi sulle servitù
militari", 3 giugno 1935, n. 1095, recante "Norme per il trapasso di
proprietà di beni immobili siti nelle provincie di confine terrestre", e
27 gennaio 1941, n. 285, recante "Sostituzione delle tabelle annesse alla
legge 1 giugno 1931, n. 886, sul regime giuridico delle proprietà in zone
militarmente importanti".
2. - Resiste
al ricorso il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocato generale dello Stato, con deduzioni depositate il 9 marzo 1972,
sostenendo l'inammissibilità del ricorso in forza del principio di continuità
che imporrebbe la permanenza in vigore delle leggi statali preesistenti fino
all'emanazione di nuove norme di attuazione. Nel merito, il ricorso sarebbe
infondato non potendo le nuove attribuzioni riconosciute alla Provincia di
Bolzano far venir meno i poteri che le leggi impugnate conferiscono allo Stato
per la tutela degli interessi della difesa militare.
3. - La
Provincia di Bolzano, in data 14 luglio 1976, ha formalmente rinunciato al
ricorso nei confronti delle leggi 1 giugno 1931, n. 886, 20 dicembre 1932, n.
1849, e 27 gennaio 1941, n. 285, in considerazione della nuova disciplina
risultante dagli artt. 21, 22 e 23 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di
attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di
urbanistica ed opere pubbliche). Con atto depositato il 21 febbraio 1977, la
difesa dello Stato ha accettato la rinuncia.
4. - Alla
pubblica udienza, la difesa della Provincia ha chiesto una pronuncia di
cessazione della materia del contendere in forza della asserita abrogazione
della legge n. 1095 del 1935 ad opera dell'art. 22 del d.P.R. n. 381 del 1974,
mentre l'Avvocatura dello Stato ha insistito per il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
1. - Con il
ricorso in epigrafe, notificato il 19 febbraio 1972, il Presidente della
Provincia di Bolzano proponeva questioni di legittimità costituzionale delle
leggi 1 giugno 1931, n. 886, 20 dicembre 1932, n. 1849 e 27 gennaio 1941, n.
285, in materia di regime giuridico della proprietà in zone militarmente
importanti, e di servitù militari, per contrasto con gli artt. 11, nn. 5, 10,
17 e 18; 16 bis e 58 bis dello Statuto speciale del Trentino-Alto
Adige (legge cost. 26 febbraio 1948, n. 5), come modificato dalla legge cost.
10 novembre 1971, n. 1; nonché della legge 3 giugno 1935, n. 1095, sui
trasferimenti di proprietà immobiliari nelle dette zone, per contrasto con
l'art. 51 della legge cost. n. 1 del 1971, che sostituisce l'art. 83 del testo
originario dello Statuto.
Come riferito
in narrativa, le doglianze del ricorso si accentrano sulla grave menomazione
delle competenze alla Provincia attribuite dalle testé ricordate disposizioni
statutarie e sulla violazione del principio di tutela delle minoranze tedesca e
ladina, derivanti dalle leggi anzidette, in quanto applicabili, alcune
all'intero territorio provinciale, altre alla maggior parte di esso, anziché
limitatamente a ristrette zone propriamente di confine.
Ed infatti,
la rinuncia al ricorso, nella parte relativa alle leggi n. 886 del 1931, n.
1849 del 1932 e n. 285 del 1941, é stata motivata dalla Giunta provinciale con
riferimento agli artt. 21, 22 e 23 delle norme di attuazione dello Statuto
emanate con il d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, e specialmente all'art. 22, che ha
circoscritto ad alcuni comuni soltanto della Provincia l'efficacia della
normativa testé menzionata.
A seguito
dell'intervenuta rinuncia, accettata dal Presidente del Consiglio, deve
dichiararsi l'estinzione del giudizio nella parte anzidetta.
2. -
L'oggetto su cui la Corte é chiamata a pronunciarsi resta pertanto circoscritto
alla legittimità costituzionale della legge n. 1095 del 1935, che subordina ad
autorizzazione prefettizia i trasferimenti di proprietà immobiliari nella Provincia
di Bolzano, in contrasto, secondo l'assunto, con il principio della tutela
delle minoranze linguistiche tedesca e ladina (articolo 83 dello Statuto, così
come modificato dall'art. 51 della legge cost. n. 1 del 1971, trasfuso
nell'art. 98 del t.u. d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670): principio al quale questa
Corte, in precedenti occasioni (sent. n. 86 del
1975), ha riconosciuto contenuto diverso, e più largo, rispetto a quello
della parità dei cittadini, a qualsiasi gruppo linguistico appartengano, preesistente
già nel testo originario dell'art. 2 dello stesso Statuto.
Alla stregua
dei criteri costantemente affermati dalla giurisprudenza della Corte
(specialmente nella sentenza n. 13 del
1974 e nella successiva ord. n. 269),
il ricorso, sibbene proposto nei confronti di una legge anteriore alla legge
cost. n. 1 del 1971, é da considerare in limine ammissibile, perché non rivolto
a respingere indebite invasioni di competenze legislative della Provincia nelle
singole materie elencate nello Statuto, ma l'integrità dello speciale status
di autonomia alla stessa costituzionalmente garantito e del quale il principio
di tutela delle minoranze linguistiche é certamente una tra le componenti
essenziali.
3. -
Peraltro, l'art. 22 delle sopravvenute norme di attuazione, poste con il
menzionato decreto legislativo n. 381 del 1974, ha fatto venir meno l'interesse
della Provincia al ricorso per gli stessi motivi che ne hanno determinato, come
sopra si é detto, la parziale rinuncia, e cioè col restringere l'area territoriale
di efficacia della legge n. 886 del 1931 "e successive modificazioni"
ad alcuni comuni ricompresi nel territorio, (tant'é che la difesa della
Provincia, nella memoria del 10 febbraio del corrente anno, prospettava una
"cessazione della materia del contendere", per essersi, con tale
delimitazione, data soddisfazione alle esigenze sostanziali alla cui tutela il
ricorso era rivolto).
Ed infatti,
tra le "successive modificazioni" della legge del 1931 rientrano
logicamente le disposizioni della legge n. 1095 del 1935 in tema di
trasferimenti di immobili, che l'art. 1 di quest'ultima, nel suo primo comma,
definisce come "aggiunte" a quella più antica legge: non essendo
dubbio che aggiungere determinate disposizioni ad un precedente testo normativo
significhi modificarlo, anche se, come nella specie, non ne risultino poi
mutate le singole disposizioni in cui si articola. Così nell'uso legislativo
come nel linguaggio corrente, d'altronde, di decreti-legge convertiti "con
modificazioni" si parla comunemente, con riferimento agli emendamenti ad
essi apportati, anche se consistenti nell'aggiunta di nuove disposizioni.
Tale
interpretazione della formula "e successive modificazioni", adoperata
nell'art. 22 del più volte citato d.P.R. n. 381 del 1974, trova ulteriore conferma,
con particolare riguardo al caso in oggetto, nella duplice considerazione: a)
che le disposizioni aggiunte con la legge del 1935 a quella del 1931, pur
regolando ipotesi diverse, si riconducono sistematicamente alla medesima ratio
di salvaguardia degli interessi della difesa militare del Paese e incidono
pertanto su materie tra loro strettamente connesse; b) che una recente legge
statale (del 24 dicembre 1976, n. 898, recante "Nuova regolamentazione
delle servitù militari"), nel prevedere una disciplina differenziata per
la Provincia di Bolzano, eccettua espressamente, nell'art. 22, dalla
abrogazione, ivi contestualmente disposta, della legge n. 886 del 1931 "e
successive modificazioni", le "norme aggiunte" con la legge del
1935, di cui é questione nel presente giudizio, mostrando così di ricomprendere
queste ultime tra le "successive modificazioni" della legge del 1931
(giacché, se così non fosse, tale eccezione sarebbe priva di senso).
Il ricorso va
quindi dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara
estinto il giudizio promosso dal Presidente della Provincia di Bolzano con il
ricorso in epigrafe, per la parte concernente le leggi 1 giugno 1931, n. 886,
20 dicembre 1932, n. 1849, e 27 gennaio 1941, n. 285;
b) dichiara
inammissibile il ricorso medesimo, per la parte concernente la legge 3 giugno
1935, n. 1095, per sopravvenuto difetto di interesse.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11
maggio 1977.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo
VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA
- Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto
MALAGUGINI
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 12 maggio 1977.