SENTENZA
N. 72
ANNO 1977
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto
MALAGUGINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi
riuniti di legittimità costituzionale della legge Regione Marche 22 febbraio
1973, n. 6 (Prime disposizioni per la salvaguardia della flora marchigiana),
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza
emessa il 13 settembre 1974 dal Pretore di Cagli nel corso di giudizio di
opposizione promosso da Giovanni Gasparri, iscritta al n. 462 del registro
ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3 del
3 gennaio 1975;
2) ordinanza
emessa il 16 gennaio 1975 dal pretore di Sassoferrato nel corso di giudizio di
opposizione promosso da Vincenzo Gobbi, iscritta al n. 86 del registro
ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 95 del
9 aprile 1975.
Visto l'atto
di costituzione della Regione Marche;
udito
nell'udienza pubblica del 10 febbraio 1977 il Giudice relatore Nicola Reale;
udito l'avv.
Gabriele Galvani, per la Regione Marche.
Ritenuto in fatto
1. - Con
decreto emesso il 26 marzo 1974 in applicazione della legge della Regione
Marche 22 febbraio 1973, n. 6, recante "Prime disposizioni per la
salvaguardia della flora marchigiana", il presidente di quella Regione
ingiungeva a Giovanni Gasparri di provvedere al pagamento della somma di L.
300.000 quale sanzione amministrativa, per aver abbattuto, in violazione della
legge suddetta, due querce senza la preventiva autorizzazione dell'autorità
forestale.
Avverso tale
ingiunzione, il Gasparri proponeva opposizione mediante ricorso al pretore di
Cagli il quale, con ordinanza del 13 settembre 1974, sollevava sotto diversi
profili e in riferimento all'art. 117 Cost. questione di legittimità
costituzionale della già citata legge della Regione Marche.
Comunicata,
notificata e pubblicata ai sensi di legge l'ordinanza de qua, si é costituito
in giudizio il presidente della Regione chiedendo che la questione sia
dichiarata non fondata.
2. - La
legittimità costituzionale della stessa legge é stata posta in dubbio, sempre
in riferimento all'art. 117 Cost. ma sotto profili non del tutto coincidenti
con quelli dell'altra ordinanza, anche dal pretore di Sassoferrato con
ordinanza emessa il 16 gennaio 1975 nel corso del giudizio di opposizione
promosso da Gobbi Vincenzo avverso il decreto in data 5 febbraio 1974 con il
quale il presidente della Regione gli aveva ingiunto il pagamento della somma
di L. 1.000.000 a titolo di sanzione amministrativa per l'abbattimento di una
pianta di alto fusto di rovere secolare senza la prescritta autorizzazione
dell'autorità forestale. Anche in questo giudizio é intervenuto il presidente
della Regione Marche con atto di deduzioni del 7 febbraio 1975 le cui
conclusioni si precisano in una declaratoria di infondatezza delle questioni
prospettate.
Considerato in diritto
1. - Le
questioni sollevate dal pretore di Cagli e dal pretore di Sassoferrato con le
due ordinanze in epigrafe (emesse nel corso di procedimenti di opposizione
avverso decreti con i quali il presidente della Regione Marche aveva ingiunto
il pagamento di somme di danaro a titolo di sanzioni amministrative per
l'abbattimento di alcune piante, in violazione di quanto prescritto dalla legge
22 febbraio 1973, n. 6 della Regione Marche, recante "Prime disposizioni
per la salvaguardia della flora marchigiana") hanno tutte riferimento allo
stesso testo normativo ed oggetto parzialmente identico: i relativi giudizi
vanno quindi riuniti onde dar luogo ad unica decisione.
2. - La
citata legge della Regione Marche 22 febbraio 1973, n. 6 (che in corso di causa
ha subito, con successiva legge 20 maggio 1975, n. 39, modifiche di dettaglio,
non incidenti peraltro sulle disposizioni denunziate alla Corte nella presente
causa), vieta, salvo casi determinati e previe autorizzazioni di organi
competenti, l'abbattimento di talune specie di piante di alto fusto, anche
isolate, o in filari o in piccoli gruppi (artt. 1 e 2) nonché l'abbattimento di
altre della stessa specie che siano secolari o di particolare valore
naturalistico e ambientale (art. 3). La violazione delle norme suddette é
punita, nell'art. 5, con sanzioni amministrative pecuniarie di vario importo,
da infliggersi dal presidente della Giunta regionale con decreto motivato,
contenente l'ingiunzione al pagamento della somma. Per l'ingiunzione e per
l'esecuzione di essa sono dichiarate applicabili le norme di procedura di cui
agli artt. 9 e 13 della legge statale 3 maggio 1967, n. 317 "sostituito
alle autorità ivi previste il presidente della Giunta regionale" (art. 5
u.c.).
3. - La
legittimità costituzionale della legge 22 febbraio 1973, n. 6 della Regione
Marche é posta in dubbio anzitutto, con entrambe le ordinanze e in riferimento
all'art. 117 Cost., in base all'assunto che la Regione avrebbe con essa
regolato la materia dei beni paesistici, mediante tutela della flora quale
elemento essenziale del paesaggio, laddove la suddetta materia non rientra tra
quelle tassativamente indicate nell'art. 117 Cost.
4. - La
censura é priva di fondamento.
Invero, la
legge impugnata non riguarda il paesaggio nella integrale ricchezza dei suoi
elementi ma, rivolta com'é a salvaguardare la flora, assicura la protezione
della natura, intesa come sub- materia rientrante nella materia
"agricoltura e foreste", espressamente contemplata dall'art. 117
Cost. fra quelle per le quali le Regioni a statuto ordinario, nei limiti dei
principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e dal rispetto
dell'interesse nazionale e di quello delle altre Regioni, possono emanare norme
legislative. Si noti che il divieto di abbattimento non é mai condizionato
dalla circostanza che le piante conferiscono in qualche modo, con la loro
presenza, alla tutela del paesaggio, come invece dovrebbe essere se la legge
regionale si proponesse di tutelare la flora solo quale elemento costitutivo di
esso e non già quale elemento del patrimonio naturale in sé considerato.
L'attinenza
all'agricoltura della tutela del patrimonio naturale in tutti i suoi elementi
costitutivi (e, quindi, anche della flora) é generalmente riconosciuta e trova
comunque specifica conferma nell'art. 4 lett. h, d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11,
sul trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni statali in
materia di agricoltura e foreste.
Tale
disposizione, infatti, pur ribadendo la competenza degli organi statali in
ordine agli interventi per la protezione della natura fa espressamente salvi
"gli interventi regionali non contrastanti con quelli dello Stato".
Il che assicura lo svolgimento di una politica ecologica, che non potrebbe
riuscire proficua se non poggiasse sulla base di un'organica programmazione,
valevole per l'intero territorio nazionale o per gran parte di esso e attuata
mediante interventi spesso eccedenti i singoli ambiti regionali e che risultino
atti alla prevenzione di danni provenienti da eventi naturali o dall'opera
dell'uomo. Ma, per converso, lascia all'autonomia delle regioni margini
sufficienti per la tutela di quella parte dell'ambiente più strettamente
collegato con gli interessi dell'agricoltura e foreste e contenuta, mediante
interventi settoriali e limitati, entro il territorio di ognuna di esse, come
appunto nel caso di specie. A tali concetti ha sostanzialmente già acceduto
questa Corte con sentenza
n. 142 del 1967. A suffragare, infine, l'esattezza della soluzione va
rilevato che, per l'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale, non si
applicano le disposizioni di essa ai boschi e ai vivai, la cui disciplina é
invece contenuta nella legislazione statale.
L'oggetto
della legge impugnata non può quindi essere ritenuto estraneo alle competenze
regionali quali risultano dall'art. 117 Cost.
5. - Le altre
censure formulate dal pretore di Cagli con l'ordinanza n. 462 del 1974 sempre
in riferimento all'art. 117 Cost., ma sotto altri profili, sono invece fondate.
Il giudice a
quo esprime il dubbio che il legislatore regionale abbia violato la riserva
di legge statale in materia processuale richiamando, nell'art. 5 u.c., l'art. 9 della legge statale 3 maggio 1967, n. 317, anche per la
disciplina del procedimento di opposizione all'ingiunzione di carattere giurisdizionale.
Si assume nell'ordinanza che detta disciplina apporta rilevanti deroghe alle
ordinarie norme del processo civile, e che quindi la Regione ampliandone con la
legge denunziata il campo di applicazione avrebbe introdotto "una norma
innovativa nell'ambito processuale che le é indubbiamente precluso dalla
Costituzione". Ed inoltre, poiché la legge statale richiamata esenta i
procedimenti di opposizione dall'imposta di bollo e dalla formalità di
registrazione della sentenza (art. 9 comma sesto) il legislatore regionale
avrebbe esteso una esenzione fiscale in materia estranea alle sue competenze.
Orbene, il già richiamato art. 5 della legge regionale denunziata, dopo aver
previsto che il verbale di accertamento delle violazioni importanti sanzioni pecuniarie
da parte degli organi di cui all'art. 8 é suscettibile, entro quindici giorni
dalla notifica, di ricorso alla Giunta regionale (secondo la modifica di cui
alla legge regionale 20 maggio 1975, n. 39), stabilisce, nel penultimo comma,
che la sanzione sia applicata dal presidente della Giunta con decreto motivato
contenente l'ingiunzione al pagamento della somma. L'ultimo comma - come si é
già accennato - dispone, infine, che "si applicano, per l'ingiunzione di
cui al comma precedente e per l'esecuzione di essa, le norme di procedura
stabilite dalla legge dello Stato 3 maggio 1967, n. 317, artt. 9 e 13,
"sostituito alle autorità ivi previste il presidente della Giunta
regionale".
I primi tre
commi dell'art. 9 riguardano i requisiti e le modalità di emanazione
dell'ingiunzione e terminano con la affermazione che la stessa costituisce
titolo esecutivo. Con che si perviene al momento terminale del procedimento
amministrativo che la Regione é legittimata a regolare autonomamente.
I successivi
commi del predetto art. 9 hanno invece diverso oggetto poiché riguardano il
procedimento di opposizione alla ingiunzione che é di indubbia natura
giurisdizionale e riguarda quindi una materia per cui la Regione non ha
competenza legislativa. Infatti, come questa Corte ha anche di recente
statuito, "spetta solo alla legge dello Stato disciplinare in modo
uniforme per l'intero territorio nazionale, e nei confronti di tutti, i mezzi e
le forme di tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi
legittimi" (sent.
n. 81 del 1976).
Ne consegue
l'illegittimità costituzionale del richiamo all'art. 9 della legge n. 317 del
1967 per il giudizio di opposizione all'ingiunzione, che riguarda, ovviamente,
anche i già accennati aspetti della disciplina in oggetto e, cioè, l'esenzione
dall'imposta di bollo e dalla formalità di registrazione della sentenza.
E in tali
sensi va ritenuta la fondatezza della questione sollevata dal pretore di Cagli.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara
l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, ultimo comma, della legge Regione
Marche 22 febbraio 1973, n. 6 (Prime disposizioni per la salvaguardia della
flora marchigiana) limitatamente alla parte in cui fa rinvio all'art. 9 della
legge statale 3 maggio 1967, n. 317 per la disciplina del procedimento di
opposizione all'ingiunzione che sia stata emessa dal presidente della Regione
Marche ai sensi del penultimo comma del medesimo art. 5;
b) dichiara
non fondate le altre questioni di legittimità costituzionale della citata legge
Regione Marche 22 febbraio 1973, n. 6 sollevate, in riferimento all'art. 117
Cost., dal pretore di Cagli e dal pretore di Sassoferrato con le ordinanze in
epigrafe.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11
maggio 1977.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo
VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA
- Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto
MALAGUGINI
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 12 maggio 1977.