Ordinanza n. 71 del 1977
 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 71

ANNO 1977

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 129, secondo e terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 12 dicembre 1975 dal giudice del lavoro del tribunale di Taranto, nel procedimento civile vertente tra Di Todaro Egidio e l'INPS, iscritta al n. 40 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 72 del 17 marzo 1976.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1977 il Giudice relatore Edoardo Volterra.

Ritenuto che il giudice del lavoro del tribunale di Taranto con ordinanza emessa il 12 dicembre 1975, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 129, secondo e terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Considerato che analoga questione é stata dichiarata non fondata con sentenza n. 144 del 1976.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 129, secondo e terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, sollevata dal giudice del lavoro del tribunale di Taranto, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1 977.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 20 aprile 1977.