ORDINANZA
N. 70
ANNO 1977
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto
MALAGUGINI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale dell'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, in
relazione all'art. 1, comma secondo, della legge 26 novembre 1969, n. 833
(contratti di locazione), promosso con ordinanza emessa il 12 dicembre 1974 dal
tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Raviele Rolando e la
Società NOVA, iscritta al n. 316 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 242 del 10 settembre 1975.
Udito nella
camera di consiglio del 24 febbraio 1977 il Giudice relatore Giulio Gionfrida.
Ritenuto che,
con ordinanza 12 dicembre 1974 del tribunale di Milano, é stata promossa, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione incidentale di legittimità
costituzionale dell'art. 56 d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, nella parte in cui -
con riferimento all'art. 1, comma secondo, della legge 26 novembre 1969, n. 833
ed alla stregua delle parole "in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge" - esclude dalla proroga legale fino al 31 dicembre
1973 i contratti di locazione stipulati in data successiva al 1 dicembre 1969.
Considerato
che identica questione é stata già dichiarata non fondata con sentenza di
questa Corte n.
4 del 1976; che non vengono, ora, addotti argomenti nuovi.
Visti gli
artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma,
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli
artt. 56 d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, e 1, comma secondo, legge 26 novembre
1969, n. 833, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con
l'ordinanza di cui in epigrafe, e già dichiarata non fondata con sentenza n. 4 del
1976.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 13 aprile 1977.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo
VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA
- Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto
MALAGUGINI
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 20 aprile 1977.