ORDINANZA
N. 68
ANNO 1977
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto
MALAGUGINI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale dell'art. 304 quater del codice di procedura
penale, promosso con ordinanza emessa il 10 giugno 1975 dal tribunale di
Tolmezzo, nel procedimento penale a carico di Fulvio Tuniz, iscritta al n. 427
del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 306 del 19 novembre 1975.
Udito nella
camera di consiglio dell'11 febbraio 1977 il Giudice relatore Edoardo Volterra.
Ritenuto che
il tribunale di Tolmezzo con ordinanza emessa il 10 giugno 1975 ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 304 quater del cod.
proc. pen., nella parte in cui non prevede l'obbligo del deposito di motivi
d'impugnazione da parte del p.m. avverso la sentenza di proscioglimento emessa
dal g.i., e non attribuisce all'imputato facoltà di intervento e di difesa
innanzi alla Sezione istruttoria in riferimento all'art. 24 della Costituzione.
Considerato
che questa Corte, con sentenza n. 199 del
1975 nel dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art. 387 del cod.
proc. pen., ha esteso le garanzie di cui al precedente art. 372
all'impugnazione delle sentenze istruttorie di proscioglimento, così eliminando
la lamentata esclusione delle garanzie difensive;
che l'art.
304 quater, riguardante il deposito di atti nella fase istruttoria,
interpretato come norma diretta a precludere le garanzie di difesa in
questione, appare erroneamente richiamato.
Visti gli
artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle
Norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.
304 quater del codice di procedura penale sollevata dal tribunale di
Tolmezzo, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 24 della
Costituzione.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 13 aprile 1977.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo
VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA
- Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto
MALAGUGINI
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 20 aprile 1977.