SENTENZA
N. 67
ANNO 1977
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto
MALAGUGINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 24 dicembre 1969, n. 990
(Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), promosso con ordinanza emessa
il 30 aprile 1973 dal pretore di Genova, nel procedimento penale a carico di
Sampietro Alfredo ed altro, iscritta al n. 411 del registro ordinanze 1974 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 309 del 27 novembre
1974.
Visto l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 9 marzo 1977 il Giudice relatore Antonino De Stefano;
udito il vice
avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza
30 aprile 1973 (pervenuta a questa Corte il 30 settembre 1974) emessa nel corso
del procedimento penale a carico di Sampietro Alfredo e Penna Gianfranco,
imputati del reato previsto e punito dagli artt. 1 e 32 della legge 24 dicembre
1969, n. 990, per aver posto in circolazione un autoveicolo non coperto
dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, il pretore di
Genova, in accoglimento dell'eccezione formulata dalla difesa degli imputati,
ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art.
23 della Costituzione, dell'art. 14 della citata legge, nella parte in cui
demanda al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
l'approvazione delle tariffe dei premi assicurativi.
Dopo aver
osservato in punto di rilevanza che "l'ammontare del premio fissato con
decreto ministeriale (ai sensi della norma denunciata) può aver influito sulla
omessa stipulazione del contratto da parte degli imputati", il pretore afferma
che nella vigente normativa sull'assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti, la prestazione obbligatoriamente imposta ai cittadini di corrispondere
il premio assicurativo non é, nella sua esatta consistenza, direttamente
fissata dal legislatore, bensì rimessa alla determinazione dell'Autorità
amministrativa. La norma impugnata, infatti, affida all'indicato Ministro la
valutazione e l'approvazione delle tariffe dei premi "sulla base delle
risultanze delle rilevazioni statistiche annuali, dei rischi assunti
dall'impresa, dei sinistri verificatisi e di ogni altro elemento utile",
senza stabilire l'entità degli aumenti e comunque delle variazioni dei premi,
sicché, in definitiva, spetta al Ministro la facoltà di variare liberamente il
premio.
La
prestazione imposta sarebbe, quindi, la risultante di un meccanismo composito,
in cui vi sono, da una parte, la legge che pone l'obbligo assicurativo, e,
dall'altra, un atto amministrativo che determina discrezionalmente in concreto
il premio. Donde la violazione del citato precetto costituzionale a termini del
quale, ad avviso del giudice a quo, non é sufficiente che la legge
stabilisca la generica previsione dell'imposizione di una prestazione
patrimoniale, richiedendosi anche che sia la stessa legge a fissarne la reale
incidenza sul cittadino o direttamente, o con la predeterminazione di obiettivi
e compiuti criteri di riferimento.
Nel giudizio
dinanzi a questa Corte é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, il quale, nelle
deduzioni depositate in Cancelleria il 17 dicembre 1974, conclude per
l'infondatezza della proposta questione, rilevando che la copertura assicurativa
per i veicoli e i natanti, anche se obbligatoria, ha sempre base in un rapporto
contrattuale, il quale esula dall'ambito di applicazione dell'art. 23 della
Costituzione, che presuppone, invece, una prestazione patrimoniale istituita
con atto di Autorità senza concorso di volontà del soggetto passivo. Comunque,
anche a voler ritenere fondata la tesi contraria, la norma denunciata non
sarebbe illegittima, contenendo sufficienti elementi atti a delimitare il
potere di approvazione delle tariffe dei premi attribuito al Ministro.
Considerato in diritto
1. - Con
l'ordinanza di rinvio viene sollevata, in riferimento all'art. 23 della
Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della
legge 24 dicembre 1969, n. 990, che disciplina l'assicurazione obbligatoria
della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e
dei natanti.
La norma
impugnata, rimettendo al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di provvedere alla valutazione ed approvazione delle tariffe
dei premi presentate dalle imprese, o alla formazione di altre tariffe nei casi
previsti dal precedente art. 11, sulla base delle risultanze della rilevazione
statistica annuale dei rischi assunti dalle imprese, dei sinistri verificatisi
e di ogni altro elemento utile alla conoscenza dell'andamento
dell'assicurazione della responsabilità civile per danni causati dalla
circolazione dei veicoli, contrasterebbe, secondo il giudice a quo, con
l'art. 23 della Costituzione - per il quale "nessuna prestazione personale
o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge" - in quanto,
non avendo il legislatore predeterminato obiettivi e compiuti criteri di
riferimento, resterebbe in concreto affidata all'autorità amministrativa la
facoltà di variare liberamente il premio.
2. - La
questione é irrilevante.
Preliminarmente
va osservato che la generica affermazione del giudice a quo, peraltro
non suffragata dagli atti di causa, che "l'ammontare del premio fissato
con decreto ministeriale può aver influito sulla omessa stipulazione del contratto
da parte degli assicurati", non appare sufficiente e congrua per
dimostrare l'effettiva rilevanza della proposta questione.
Ma ciò in
disparte, va considerato che, come esposto in narrativa, pende innanzi al
pretore di Genova procedimento penale a carico di due persone imputate di aver
trasgredito l'obbligo sancito dall'art. 1 della menzionata legge n. 990 del
1969, per aver posto in circolazione un autoveicolo non coperto
dall'assicurazione per la responsabilità civile presso terzi, rendendosi così passibili
della sanzione contravvenzionale prevista dal successivo art. 32, che commina
per tale reato l'ammenda fino a lire 300.000 e l'arresto fino a 3 mesi. Sono
queste le norme che il giudice a quo é chiamato ad applicare, in quanto
sanciscono l'obbligo di assicurare e ne puniscono l'inosservanza: obbligo,
giova soggiungere, non direttamente investito dal dubbio di legittimità
costituzionale, che si sviluppa invece soltanto in ordine alla valutazione ed
approvazione delle tariffe dei premi sulla base dei parametri indicati dalla
norma denunciata, la cui ipotetica dichiarazione d'incostituzionalità non si
propagherebbe necessariamente alle norme innanzi richiamate.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della
legge 24 dicembre 1969, n. 990 (assicurazione obbligatoria della responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti),
sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 23 della
Costituzione.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13
aprile 1977.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo
VOLTERRA - Guido ASTUTI - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo
ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 20 aprile 1977.