Sentenza n. 67 del 1977
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SENTENZA N. 67

ANNO 1977

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), promosso con ordinanza emessa il 30 aprile 1973 dal pretore di Genova, nel procedimento penale a carico di Sampietro Alfredo ed altro, iscritta al n. 411 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 309 del 27 novembre 1974.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1977 il Giudice relatore Antonino De Stefano;

udito il vice avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Con ordinanza 30 aprile 1973 (pervenuta a questa Corte il 30 settembre 1974) emessa nel corso del procedimento penale a carico di Sampietro Alfredo e Penna Gianfranco, imputati del reato previsto e punito dagli artt. 1 e 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, per aver posto in circolazione un autoveicolo non coperto dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, il pretore di Genova, in accoglimento dell'eccezione formulata dalla difesa degli imputati, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 23 della Costituzione, dell'art. 14 della citata legge, nella parte in cui demanda al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato l'approvazione delle tariffe dei premi assicurativi.

Dopo aver osservato in punto di rilevanza che "l'ammontare del premio fissato con decreto ministeriale (ai sensi della norma denunciata) può aver influito sulla omessa stipulazione del contratto da parte degli imputati", il pretore afferma che nella vigente normativa sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la prestazione obbligatoriamente imposta ai cittadini di corrispondere il premio assicurativo non é, nella sua esatta consistenza, direttamente fissata dal legislatore, bensì rimessa alla determinazione dell'Autorità amministrativa. La norma impugnata, infatti, affida all'indicato Ministro la valutazione e l'approvazione delle tariffe dei premi "sulla base delle risultanze delle rilevazioni statistiche annuali, dei rischi assunti dall'impresa, dei sinistri verificatisi e di ogni altro elemento utile", senza stabilire l'entità degli aumenti e comunque delle variazioni dei premi, sicché, in definitiva, spetta al Ministro la facoltà di variare liberamente il premio.

La prestazione imposta sarebbe, quindi, la risultante di un meccanismo composito, in cui vi sono, da una parte, la legge che pone l'obbligo assicurativo, e, dall'altra, un atto amministrativo che determina discrezionalmente in concreto il premio. Donde la violazione del citato precetto costituzionale a termini del quale, ad avviso del giudice a quo, non é sufficiente che la legge stabilisca la generica previsione dell'imposizione di una prestazione patrimoniale, richiedendosi anche che sia la stessa legge a fissarne la reale incidenza sul cittadino o direttamente, o con la predeterminazione di obiettivi e compiuti criteri di riferimento.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, il quale, nelle deduzioni depositate in Cancelleria il 17 dicembre 1974, conclude per l'infondatezza della proposta questione, rilevando che la copertura assicurativa per i veicoli e i natanti, anche se obbligatoria, ha sempre base in un rapporto contrattuale, il quale esula dall'ambito di applicazione dell'art. 23 della Costituzione, che presuppone, invece, una prestazione patrimoniale istituita con atto di Autorità senza concorso di volontà del soggetto passivo. Comunque, anche a voler ritenere fondata la tesi contraria, la norma denunciata non sarebbe illegittima, contenendo sufficienti elementi atti a delimitare il potere di approvazione delle tariffe dei premi attribuito al Ministro.

Considerato in diritto

1. - Con l'ordinanza di rinvio viene sollevata, in riferimento all'art. 23 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, che disciplina l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

La norma impugnata, rimettendo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di provvedere alla valutazione ed approvazione delle tariffe dei premi presentate dalle imprese, o alla formazione di altre tariffe nei casi previsti dal precedente art. 11, sulla base delle risultanze della rilevazione statistica annuale dei rischi assunti dalle imprese, dei sinistri verificatisi e di ogni altro elemento utile alla conoscenza dell'andamento dell'assicurazione della responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli, contrasterebbe, secondo il giudice a quo, con l'art. 23 della Costituzione - per il quale "nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge" - in quanto, non avendo il legislatore predeterminato obiettivi e compiuti criteri di riferimento, resterebbe in concreto affidata all'autorità amministrativa la facoltà di variare liberamente il premio.

2. - La questione é irrilevante.

Preliminarmente va osservato che la generica affermazione del giudice a quo, peraltro non suffragata dagli atti di causa, che "l'ammontare del premio fissato con decreto ministeriale può aver influito sulla omessa stipulazione del contratto da parte degli assicurati", non appare sufficiente e congrua per dimostrare l'effettiva rilevanza della proposta questione.

Ma ciò in disparte, va considerato che, come esposto in narrativa, pende innanzi al pretore di Genova procedimento penale a carico di due persone imputate di aver trasgredito l'obbligo sancito dall'art. 1 della menzionata legge n. 990 del 1969, per aver posto in circolazione un autoveicolo non coperto dall'assicurazione per la responsabilità civile presso terzi, rendendosi così passibili della sanzione contravvenzionale prevista dal successivo art. 32, che commina per tale reato l'ammenda fino a lire 300.000 e l'arresto fino a 3 mesi. Sono queste le norme che il giudice a quo é chiamato ad applicare, in quanto sanciscono l'obbligo di assicurare e ne puniscono l'inosservanza: obbligo, giova soggiungere, non direttamente investito dal dubbio di legittimità costituzionale, che si sviluppa invece soltanto in ordine alla valutazione ed approvazione delle tariffe dei premi sulla base dei parametri indicati dalla norma denunciata, la cui ipotetica dichiarazione d'incostituzionalità non si propagherebbe necessariamente alle norme innanzi richiamate.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 23 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1977.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 20 aprile 1977.