SENTENZA
N. 65
ANNO 1977
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto
MALAGUGINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi
riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 18 del d.l. C.p.S. 4 aprile
1947, n. 207 (Trattamento giuridico ed economico del personale civile non di
ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato), promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza
emessa il 7 luglio 1975 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul
ricorso di Francesco Ottaviano, iscritta al n. 82 del registro ordinanze 1976 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 72 del 17 marzo 1976;
2) ordinanza
emessa il 15 ottobre 1975 dal Consiglio di Stato nel procedimento civile
vertente tra Carlo Cariddi e l'Istituto tecnico di Stato "Quintino
Sella" di Roma, iscritta al n. 381 del registro ordinanze 1976 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 164 del 23 giugno 1976.
Visti gli
atti di costituzione di Ottaviano Francesco e di Carlo Cariddi;
udito
nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1977 il Giudice relatore Guglielmo
Roehrssen;
udito l'avv.
Michele Costa, per Ottaviano e Cariddi.
Ritenuto in fatto
1. - Con atto
notificato il 16 maggio 1974 il prof. Francesco Ottaviano, insegnante
incaricato di educazione fisica dal 1953 e cessato dal servizio nel 1973 per
limiti di età dopo aver optato per il trattamento pensionistico INPS, ricorreva
al tribunale amministrativo regionale del Lazio, chiedendo l'annullamento del
provvedimento 15 febbraio precedente, col quale il Ministero della pubblica
istruzione aveva rigettato la istanza diretta ad ottenere l'indennità di fine
rapporto, ritenendo inapplicabile al personale insegnante l'art. 9 del d.l. 4
aprile 1947, n. 207, ai sensi dell'art. 18 dello stesso decreto. Nel ricorso si
osservava che l'art. 18 stabiliva che il d.l. n. 207 non dovesse applicarsi
agl'insegnanti non di ruolo, in quanto per essi si sarebbe "provveduto con
separato provvedimento": tale "provvedimento" sarebbe da
ravvisarsi nell'art. 8 della legge 28 luglio 1961, n. 831, il cui primo comma
ha riconosciuto agl'insegnanti non di ruolo il diritto al trattamento di previdenza
e assistenza previsto per gl'impiegati civili di ruolo mentre l'ultimo comma ha
affermato il diritto di optare per il trattamento assicurativo d'invalidità e
vecchiaia dell'INPS. Da queste norme risulterebbe che agli insegnanti che
abbiano optato per il trattamento INPS si applicherebbero le norme
sugl'impiegati non di ruolo, mentre agl'insegnanti che non abbiano effettuato
l'opzione, si applicherebbero le disposizioni sugl'impiegati civili di ruolo,
cosicché a questi ultimi spetterebbe la "buonuscita" dell'ENPAS,
mentre a coloro che abbiano effettuato l'opzione spetterebbe l'indennità di cui
all'art. 9 del d.l. C.p.S. n. 207 del 1947.
Il tribunale
amministrativo del Lazio, implicitamente respingeva tale tesi, ma con ordinanza
7 luglio 1975 sollevava, ritenendola rilevante ai fini della decisione del
giudizio e non manifestamente infondata, questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dell'art.
18, in relazione all'art. 9, primo comma, del d.l. 4 aprile 1947, n. 207,
"nella parte in cui nega al personale insegnante non di ruolo, che abbia
optato per la pensione d'invalidità e vecchiaia a norma dell'art. 8 della legge
28 luglio 1961, n. 831, l'indennità per cessazione dal servizio".
Secondo il
tribunale amministrativo tale diniego, restato in vigore per gl'insegnanti che
abbiano effettuato la cennata opzione, non avrebbe alcuna razionale motivazione
e contrasterebbe col principio di eguaglianza e con quello della giusta
retribuzione, risolvendosi in un trattamento ingiustificatamente deteriore per
alcuni insegnanti non di ruolo, rispetto al rimanente personale non di ruolo
dello Stato.
Giustificazione
a tale trattamento - secondo l'ordinanza di rimessione - non potrebbe trovarsi
nell'avere esercitato l'opzione per il trattamento pensionistico dell'INPS, in
quanto tale possibilità sarebbe stata prevista per evitare al personale ormai
al limite di età per il collocamento a riposo, i gravosi oneri necessari per il
riscatto dei precedenti periodi di incarico.
2. -
Questione analoga é stata sollevata dalla Sezione VI del Consiglio di Stato con
ordinanza 15 ottobre 1975, nel corso di un giudizio promosso dal prof. Carlo
Cariddi (e proseguito, a seguito del suo decesso, da Cariddi Gina) - anch'egli
professore incaricato avvalsosi dell'opzione per il trattamento pensionistico
INPS - contro l'Istituto tecnico di Stato commerciale e per geometri
"Quintino Sella" di Roma e il Ministero della pubblica istruzione, a
seguito del diniego dell'indennità di buonuscita.
3. - Davanti
a questa Corte si sono costituite le parti private, chiedendo che le questioni
sollevate con le dette ordinanze siano ritenute fondate.
Considerato in diritto
1. - Le
ordinanze indicate in epigrafe propongono una identica questione di legittimità
costituzionale e pertanto i relativi giudizi, congiuntamente discussi
nell'udienza pubblica, vanno riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - La
questione é fondata.
L'art. 18 del
d.l. 4 aprile 1947, n. 207 (recante "Trattamento giuridico ed economico
del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello
Stato"), stabilì che la normativa dettata da tale decreto non fosse
applicabile al personale insegnante non di ruolo.
In
particolare era inapplicabile a quest'ultimo personale l'art. 9 del d.l. n.
207, il quale prevedeva un'indennità di fine rapporto per il personale non di
ruolo dello Stato che avesse compiuto almeno un anno di servizio continuativo.
Successivamente
l'art. 8 della legge 28 luglio 1961, n. 831 (recante "Provvidenze a favore
del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, secondarie ed
artistiche, dei provveditorati agli studi e degl'ispettorati centrali e del
personale ausiliario delle scuole e degli istituti d'istruzione superiore ed
artistica"), estendeva agl'insegnanti incaricati forniti di abilitazione
all'insegnamento, il trattamento di quiescenza previsto per gl'impiegati civili
dello Stato e per gl'insegnanti di ruolo, prevedendo peraltro (all'ultimo
comma), la facoltà per gl'interessati di optare, entro un anno, per il
trattamento di quiescenza INPS.
Detta
normativa é stata interpretata dalla giurisprudenza amministrativa nel senso
che l'opzione per il trattamento INPS dà diritto alla sola pensione e non anche
all'indennità di fine rapporto.
Ciò, come
esattamente sostenuto nelle ordinanze di rimessione, contrasta con l'art. 3
della Costituzione. Invero questa Corte ha già avuto occasione di affermare:
a) la corresponsione
dell'indennità di cessazione dal servizio prevista dall'art. 9 del d.l. n. 207
del 1947 per i dipendenti civili non di ruolo dello Stato rientra, per la sua
natura retributiva e per la concorrente sua funzione previdenziale, nel
complessivo trattamento economico spettante al dipendente non di ruolo all'atto
della cessazione dal servizio (sentenza n. 236 del
1974);
b) sono prive
di razionale giustificazione e perciò in contrasto col principio di
eguaglianza, le norme che prevedano un trattamento di quiescenza deteriore per
gl'insegnanti non di ruolo rispetto agli altri dipendenti civili non di ruolo
dello Stato, "non potendo costituire, in presenza di un rapporto di
servizio alle dipendenze di Amministrazioni dello Stato, sufficiente elemento
di distinzione", per giustificare la diversità di trattamento, "la
circostanza che il servizio sia prestato in favore di una anziché di un'altra
branca dell'organizzazione amministrativa dello Stato" (sentenza n. 40 del
1973).
Nel caso di
specie la diversità di trattamento appare ancor meno ragionevole, giacché la
normativa impugnata - negando la indennità di fine rapporto esclusivamente
agl'insegnanti i quali, pur avendo titolo per ottenere il trattamento di
quiescenza previsto per gl'impiegati civili dello Stato e per gl'insegnanti di
ruolo, abbiano optato per il trattamento pensionistico INPS - pone in essere
una discriminazione all'interno della stessa categoria degl'insegnanti.
Tale
deteriore trattamento, d'altronde, non può trovare alcuna giustificazione
nell'esercizio dell'opzione per il trattamento pensionistico dell'INPS -
previsto in via generale per i rapporti d'impiego privato - in quanto anche a
tale trattamento si accompagna di regola, in forza della normativa sulla
cessazione dei rapporti d'impiego privato, un'indennità di fine rapporto e non
vi é quindi ragione perché in seguito all'opzione questa possa essere negata
agl'insegnanti anzidetti.
3. - Ne
consegue che va dichiarata, sotto l'assorbente profilo della violazione
dell'art. 3 della Costituzione, l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 del
d.l. 4 aprile 1947, n. 207, nella parte in cui nega al personale di cui
all'ultimo comma dell'art. 8 della legge 28 luglio 1961, n. 831, l'indennità di
fine rapporto prevista dall'art. 9 dello stesso d.l. n. 207 del 1947.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la
illegittimità costituzionale dell'art. 18 del d.l.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207,
nella parte in cui nega al personale di cui all'ultimo comma dell'art. 8 della
legge 28 luglio 1961, n. 831, l'indennità di fine rapporto prevista dall'art. 9
dello stesso d.l. n. 207 del 1947.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13
aprile 1977.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo
VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA
- Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto
MALAGUGINI
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 20 aprile 1977.