ORDINANZA
N. 59
ANNO 1977
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto
MALAGUGINI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale dell'art. 6, quarto comma, della legge 22 ottobre
1954, n. 1041 (Disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego degli
stupefacenti) promosso con ordinanza emessa il 14 agosto 1975 dal giudice
istruttore del tribunale di Milano, nel procedimento penale a carico di
Fraschini Sergio ed altri, iscritta al n. 141 del registro ordinanze 1976 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 85 del 31 marzo 1976.
Udito nella
camera di consiglio del 24 febbraio 1977 il Giudice relatore Nicola Reale.
Ritenuto che
con l'ordinanza in epigrafe emessa il 14 agosto dal giudice istruttore presso
il tribunale di Milano, é stata sollevata, in riferimento agli artt. 3, comma
primo, e 27, comma terzo, Cost., questione di legittimità costituzionale
dell'art. 6, comma quarto, legge 22 ottobre 1954, n. 1041 (Disciplina della
produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti), nella parte in
cui punisce anche la mera detenzione di modiche quantità di stupefacenti per
uso personale.
Considerato
che nel corso del presente giudizio é entrata in vigore la legge 22 dicembre
1975, n. 685, recante una nuova disciplina degli stupefacenti e delle sostanze
psicotrope, che ha abrogato la disposizione denunziata ed il cui art. 80
prevede esplicitamente la non punibilità della detenzione di modiche quantità
di sostanze stupefacenti per uso personale;
che,
pertanto, si rende necessario restituire gli atti al giudice a quo
perché valuti se la questione proposta sia tuttora rilevante.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
ordina la
restituzione degli atti al giudice istruttore presso il tribunale di Milano.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 24 marzo 1977.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo
VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA
- Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto
MALAGUGINI
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 30 marzo 1977.