ORDINANZA
N. 57
ANNO 1977
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto
MALAGUGINI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi
di legittimità costituzionale dell'art. 8 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016
(Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e l'esercizio della
caccia), modificato dall'art. 1 della legge 2 agosto 1967, n. 799, promossi con
le seguenti ordinanze:
1) ordinanza
emessa il 2 maggio 1975 dal pretore di San Daniele del Friuli, nel procedimento
penale a carico di Rossi Aurelio, iscritta al n. 394 del registro ordinanze
1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 288 del 29
ottobre 1975;
2) ordinanza
emessa il 13 ottobre 1975 dal tribunale di Macerata, nel procedimento penale a
carico di Santanatoglia Primo, iscritta al n. 594 del registro ordinanze 1975 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38 dell'11 febbraio
1976.
Udito nella
camera di consiglio del 24 febbraio 1977 il Giudice relatore Guido Astuti.
Ritenuto che
con le ordinanze di cui in epigrafe é stata sollevata, in riferimento all'art.
3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8
r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dall'art. 1 della legge 2 agosto 1967,
n. 799 (Testo unico delle leggi per la protezione della selvaggina e
l'esercizio della caccia).
Considerato
che la stessa questione é già stata decisa e ritenuta non fondata da questa
Corte con sentenza
n. 272 del 1974;
che nelle
ordinanze non sono prospettati profili nuovi, né sono addotti motivi che
possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.
Visti gli
artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma,
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.
8 del r.d. 5 giugno 1939, n. l016, modificato dall'art. 1 della legge 2 agosto
1967, n. 799, sollevata con le ordinanze di cui in epigrafe in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, e già decisa con la sentenza n. 272 del
1974.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 24 marzo 1977.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo
VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA
- Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto
MALAGUGINI
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 30 marzo 1977.