ORDINANZA
N. 56
ANNO 1977
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto
MALAGUGINI,
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale dell'art. 26, lett. c e d, della legge 14 luglio
1965, n. 963 (Disciplina della pesca marittima), promosso con ordinanza emessa
il 16 maggio 1975 dal pretore di Ravenna nel procedimento penale a carico di
Cazzanti Primo, iscritta al n. 300 del registro ordinanze 1975 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 3 settembre 1975.
Udito nella
camera di consiglio del 24 febbraio 1977 il Giudice relatore Guido Astuti.
Ritenuto che
con l'ordinanza di cui in epigrafe é stata sollevata, in riferimento agli artt.
4, 27 e 35 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 26, lett. c e d, della legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina
della pesca marittima.
Considerato
che la stessa questione é già stata decisa e ritenuta non fondata da questa
Corte con sentenze
n. 30 del 1972 e n. 105 del 1974;
che
nell'ordinanza non sono prospettati profili nuovi, né sono addotti motivi che
possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.
Visti gli
artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma,
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.
26, lett. c e d, della legge 14 luglio 1965, n. 963, sollevata con l'ordinanza
di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 4, 27 e 35 della Costituzione, e
già decisa con le sentenze
n. 30 del 1972 e n. 105 del 1974.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 24 marzo 1977.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo
VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA
- Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto
MALAGUGINI
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 30 marzo 1977.