SENTENZA
N. 55
ANNO 1977
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto
MALAGUGINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale degli artt. 6, 7, 9, 10, 11 e 12 del d.l. 11
aprile 1974, n. 99 (Provvedimenti urgenti sulla giustizia penale), promosso con
ordinanza emessa il 9 maggio 1974 dal pretore di Napoli, nel procedimento
penale a carico di Felice Zecchino ed altro, iscritta al n. 501 del registro
ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14 del
15 gennaio 1975.
Visto l'atto
d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1977 il Giudice relatore Leopoldo Elia;
udito il
sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Gozzi, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Nel corso del
procedimento penale a carico di Zecchino Felice e Pezzella Aniello, imputati
rispettivamente di aver messo e consentito si mettesse in circolazione
autoveicolo non coperto da garanzia assicurativa e, dunque, della
contravvenzione prevista e punita dall'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n.
990, il pretore di Napoli, con ordinanza emessa il 9 maggio 1974, sollevava
d'ufficio questione di costituzionalità degli artt. 6, 7, 9, 10, 11, 12 del
d.l. 11 aprile 1974, n. 99, recante "Provvedimenti urgenti sulla giustizia
penale" per contrasto con l'art. 77 Costituzione. Non sarebbero
sussistite, infatti, le condizioni di straordinaria necessità ed urgenza che
sole avrebbero potuto legittimare l'adozione di un decreto legge; il fatto
stesso che le riforme introdotte siano state oggetto in passato di numerosi
disegni e proposte di legge escluderebbe appunto il ricorrere di tali pur
indispensabili requisiti.
Nel giudizio
innanzi a questa Corte interveniva il Presidente del Consiglio dei ministri
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato eccependo, innanzi tutto, irrilevanza
delle questioni sollevate e sostenendo, nel merito, la loro infondatezza. Le
norme oggetto dell'ordinanza di rimessione sarebbero state infatti
integralmente recepite nella successiva legge di conversione non portata
all'esame della Corte e sarebbero dunque in ogni caso applicabili, perché più
favorevoli, secondo quanto dispone l'art. 2, comma 3, del codice penale. Solo,
d'altra parte, il Parlamento sarebbe legittimato a controllare il ricorrere dei
presupposti di straordinaria necessità ed urgenza richiesti dall'art. 77
Costituzione; altrimenti ragionando si dovrebbe ammettere la possibilità di
travolgere per un vizio del decreto-legge una normativa adottata dalle Camere
nel pieno esercizio della loro funzione legislativa. La relazione del Ministro
e la relazione del Presidente della Commissione della Camera evidenzierebbero
in ogni caso una necessità ed urgenza straordinarie ricollegabili alla tensione
esistente nelle carceri, all'esigenza di mitigare il rigore di alcune norme e,
dunque, di non applicare pene sproporzionate rispetto a quanto richiesto dalla
coscienza sociale.
Considerato in diritto
Il pretore di
Napoli, in definitiva, solleva questione di costituzionalità relativamente agli
artt. 6, 7, 9, 10, 11 e 12 del d.l. 11 aprile 1974, n. 99, dubitando che non
ricorressero, con riguardo a quel che dispongono, i presupposti di
straordinaria necessità ed urgenza che soli, alla stregua dell'art. 77 Cost.,
possono legittimare l'adozione di un decreto-legge e dunque che soli avrebbero
potuto legittimare l'adozione dell'atto in cui sono contenuti.
Ma la
questione così posta é irrilevante.
In realtà,
operano congiuntamente nella fattispecie i principi del sistema a proposito di
successione delle leggi penali nel tempo ed il precetto costituzionale che
ricollega soltanto alla mancata conversione in legge la perdita di efficacia ab
initio delle norme adottate con decreto ex art. 77 Cost.; orbene, la
congiunta operatività di queste normative rende in questo caso comunque
inevitabile l'applicazione nel processo a quo della disciplina contenuta negli
artt. 6, 7, 9, 10, 11 e 12 del d.l. 11 aprile 1974, n. 99, in quanto convertito
con la legge 7 giugno 1974, n. 220.
Pertanto,
risultando la questione irrilevante, essa deve essere dichiarata inammissibile.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, 7, 9,
10, 11 e 12 del d.l. 11 aprile 1974, n. 99 (Provvedimenti urgenti sulla
giustizia penale), sollevata dal pretore di Napoli con l'ordinanza di cui in
epigrafe.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24
marzo 1977.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo
VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA
- Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto
MALAGUGINI
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 30 marzo 1977.