SENTENZA
N. 54
ANNO 1977
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto
MALAGUGINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 r.d.l. 27 novembre 1933, n.
1578 (ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), promosso con
ordinanza emessa il 29 settembre 1975 dal pretore di Bologna, nel procedimento
penale a carico di Francesco Cazzara ed altro, iscritta al n. 497 del registro
ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Re pubblica n. 320
del 3 dicembre 1975.
Udito nella
camera di consiglio dell'11 febbraio 1977 il Giudice relatore Nicola Reale.
Ritenuto in fatto
Nel corso di
procedimento penale davanti al pretore di Bologna a carico di due imputati che
avevano nominato quale loro difensore di fiducia un procuratore legale iscritto
nell'albo della Corte d'appello di Milano, il giudice suddetto ha sollevato, in
riferimento agli artt. 24, comma secondo, 3, comma primo, 4 e 41 Cost.,
questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 del r.d.l. 27
novembre 1933, n. 1578 (ordinamento delle professioni di avvocato e di
procuratore).
L'ordinanza é
stata ritualmente notificata, comunicata e pubblicata, ma non vi é stata
costituzione di parte né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1. - Secondo
gli artt. 5 e 6 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (convertito nella legge 22
gennaio 1934, n. 36) i procuratori legali possono, con alcune limitazioni,
esercitare la loro professione esclusivamente nell'ambito del distretto della
Corte d'appello in cui é compreso il tribunale, al quale sono assegnati.
Con
l'ordinanza in epigrafe il pretore di Bologna (in procedimento penale nel corso
del quale era stato nominato difensore un procuratore legale di altro distretto
di Corte d'appello) ha sollevato questione di legittimità costituzionale della
suddetta normativa in riferimento:
a) all'art.
24, comma secondo, Cost., in quanto essa verrebbe ad incidere in modo
inammissibile sul diritto della parte di scegliere ovunque ed insindacabilmente
il difensore;
b) e agli
artt. 3, comma primo, 4 e 41 Cost. perché opererebbe una discriminazione in
danno dei procuratori legali rispetto agli avvocati (che invece possono
esercitare davanti a tutte le Corti d'appello, i tribunali e le preture della
Repubblica), priva di ogni ragionevole giustificazione e gravemente
pregiudizievole per il pieno esplicarsi dell'attività professionale di essi
procuratori.
2. - Giova
premettere che il giudice a quo rivolge le sue censure alla sola
limitazione territoriale della attività professionale dei procuratori legali e
non si occupa degli altri aspetti che la diversificano da quella degli
avvocati, pur diffondendosi sui precedenti storici e sui progetti di riforma in
corso, comprendenti, fra l'altro, l'unificazione delle due professioni.
Pertanto,
l'esame della Corte deve rimanere nell'ambito delle censure suddette.
3. - La
questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 (implicante anche quella
dell'art. 6) é stata già dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 54 del
1966 in riferimento agli artt. 24, comma secondo, e 33 comma quinto, Cost.
In detta pronunzia, con esplicito riguardo all'art. 24, comma secondo, si
afferma che "la limitazione territoriale della competenza del procuratore
legale più che essere di ostacolo all'esercizio del diritto di difesa, lo
agevola, giacché pone a disposizione della parte un professionista che, avendo
l'obbligo di risiedere nel capoluogo del circondario del tribunale... é più
idoneo a svolgere con la necessaria tempestività l'attività processuale di cui
la parte é onerata, spesso collegata al rispetto di termini perentori, e a
rappresentare al giudice, con la necessaria immediatezza, ogni esigenza di
difesa". Nell'ordinanza si assume che tale decisione non vale ad eliminare
i dubbi circa la legittimità costituzionale delle norme denunziate, in quanto,
come si é già riferito, la tutela del diritto di difesa comporterebbe che alla
parte deve sempre riconoscersi il diritto di scegliere, senza alcuna
limitazione, il proprio difensore tra i vari legali iscritti negli albi
professionali della Repubblica.
É da
escludersi peraltro che la garanzia costituzionale del diritto di difesa
ricomprenda anche la facoltà di scegliere, senza alcuna limitazione, il proprio
difensore. Limiti, infatti, ben possono essere posti a tutela non solo della
funzionalità dell'organizzazione giudiziaria ma anche di altri interessi
meritevoli di protezione. E stando alla decisione n. 54 del
1966 di questa Corte, le cui argomentazioni su tale punto non sono criticate
dal giudice a quo, i limiti alla competenza dei procuratori legali
assicurano una più razionale disciplina dell'esercizio del diritto di difesa.
D'altra
parte, le norme impugnate non riducono in maniera sensibile la facoltà di
scelta del difensore che può essere utilmente effettuata tra tutti i
procuratori iscritti nel distretto della Corte d'appello in cui é compreso il
tribunale al quale sono assegnati, oltre, ovviamente, tra tutti gli avvocati
esercenti nel territorio nazionale. E ciò deve ritenersi sufficiente ad
eliminare ogni dubbio circa la violazione, sotto tale riguardo, del diritto di
difesa.
4. - Del pari
infondati sono i dubbi concernenti la violazione degli artt. 4, 41 e 3 Cost.
Per quanto
attiene all'art. 4 non può non ribadirsi quanto si é affermato in altre
decisioni e, cioè, che la garanzia del diritto al lavoro non deve essere intesa
nel senso che non consenta al legislatore ordinario di regolarne l'esercizio
nell'interesse generale (sent. n. 83 del
1974).
Quanto poi
alla prospettata violazione dell'art. 41 Cost., che tutela la libertà di
iniziativa economica, non può non osservarsi che detta disposizione ben
difficilmente si presta ad essere adottata come parametro della legittimità
costituzionale di norme disciplinanti l'attività dei professionisti
intellettuali, che nell'ordinamento vigente é tuttora differenziata da quelle
imprenditoriali. Basta ricordare l'art. 2238 cod. civ., il quale dispone che
solo se l'esercizio della professione costituisce elemento di una attività organizzata
in forma di impresa si applicano ad esso le norme riguardanti l'impresa. E,
come si é già rilevato da questa Corte (sent. n. 17 del
1976),l'esercizio delle professioni intellettuali é stato sempre oggetto di
speciale disciplina a tutela delle esigenze di carattere generale circa il
corretto e regolare svolgimento delle varie professioni.
5. - I
rilievi che precedono valgono ad escludere, altresì, che le norme denunziate
ponendo limiti territoriali all'attività dei procuratori legali, importino violazione
del principio di uguaglianza creando irrazionali disparità di trattamento tra i
procuratori legali e gli avvocati. Giacché, salvo eventuali future scelte
legislative e perdurando il principio della separazione delle due professioni,
le norme in vigore mirano a garantire il regolare adempimento delle specifiche
funzioni demandate ai procuratori legali.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 del r.d.l.
27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36
(ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore), sollevata in
riferimento agli artt. 24, comma secondo, 3, comma primo, 4 e 41 Cost., dal
pretore di Bologna con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 24 marzo 1977.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo
VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA
- Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto
MALAGUGINI
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 30 marzo 1977.