SENTENZA
N. 53
ANNO 1977
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo
ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto
MALAGUGINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale degli artt. 6, 7, 8 e 9 della legge 7 luglio
1901, n. 283; del r.d.l. 13 agosto 1926, n. 1459, e della legge 28 giugno 1928,
n. 1415 (norme per il patrocinio innanzi alle preture), promosso con ordinanza
emessa il 23 settembre 1975 dal pretore di Breno, nel procedimento penale a
carico di Martina Marietti, iscritta al n. 570 del registro ordinanze 1975 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 28 gennaio 1976.
Udito nella
camera di consiglio dell'11 febbraio 1977 il Giudice relatore Nicola Reale.
Ritenuto in fatto
Con raccomandata
del 5 agosto 1975, indirizzata alla Cancelleria della pretura di Breno, la
Signora Marietti Martina (nei cui confronti pendeva presso quella pretura
procedimento penale per il reato di cui all'art. 80 del d.p.r. 15 giugno 1959,
n. 393, t.u. delle norme sulla circolazione stradale) dichiarava di nominare
suo difensore di fiducia il Dr. Ferdinando Guarneri iscritto nell'albo dei
patrocinatori legali della stessa pretura.
Ma il
Guarneri con raccomandata del 20 settembre successivo (pervenuta in cancelleria
il 22 di quello stesso mese) comunicava di non voler accettare l'incarico che
assumeva essergli stato conferito a sua insaputa. Al dibattimento, celebratosi
il 23 settembre 1975, non compariva né il Guarneri né l'imputata ed il pretore,
dichiarata la contumacia di quest'ultima, previa nomina di un difensore
d'ufficio nella persona dell'Avv. F. Nobili di Breno, sollevava, in riferimento
agli articoli 33, comma quinto, e 24, comma secondo, Cost., questione di
legittimità costituzionale degli artt. 6, 7, 8 e 9 della legge 7 luglio 1901,
n. 283; del r.d.l. 13 agosto 1926, n. 1459 e della legge 28 giugno 1928, n.
1415, riguardanti le attribuzioni e la figura dei patrocinatori legali.
Nel giudizio
non vi é stata costituzione di parte né intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri.
Considerato in diritto
1. - La Corte
é chiamata a decidere se la disciplina risultante dagli artt. 6, 7, 8 e 9 della
legge 7 luglio 1901, n. 283, nonché dal r.d.l. 13 agosto 1926, n. 1459 e dalla
legge 28 giugno 1928, n. 1415 secondo cui il patrocinio nelle preture dei
comuni che non sono sede di tribunale o capoluogo di provincia può essere
assunto, oltre che dagli avvocati e dai procuratori da coloro che hanno
sostenuto gli esami stabiliti dalle discipline universitarie per lo studio del
diritto civile e penale, del diritto commerciale, della procedura civile e
penale, nonché - entro i limiti numerici fissati con apposito decreto dal
presidente del tribunale per ogni singola pretura e previa
"abilitazione" concessa dal tribunale - dalle persone munite di un
titolo di scuola media superiore, sia in contrasto:
a) con l'art.
33, comma quinto, Cost., in quanto non é prescritto alcun esame di Stato per
l'abilitazione all'esercizio professionale dei patrocinatori legali;
b) con
l'art.24, comma secondo, Cost., sotto il profilo che l'attribuzione del
patrocinio a persone di cui non sia accertata la idoneità ad esercitarlo può
compromettere quella valida ed efficace assistenza difensiva che la
Costituzione vuole assicurata in ogni stato e grado del giudizio.
2. - La
questione così sollevata é priva di rilevanza. Come si é già accennato in
narrativa, il patrocinatore legale nominato dall'imputata suo difensore di
fiducia, e in relazione alla cui figura professionale e alle cui attribuzioni é
stata sollevata la questione di legittimità costituzionale oggetto del presente
giudizio, rifiutò tempestivamente di accettare la nomina tanto che nel
dibattimento il giudice, senza adottare o riservarsi altro provvedimento,
nominò all'imputata un difensore di ufficio.
Deve
ritenersi, pertanto, che il patrocinatore legale non abbia mai assunto la
difesa dell'imputata. A differenza di quanto é stabilito per i difensori
nominati d'ufficio (art. 128, comma secondo, c.p.p.) quelli di fiducia non sono
tenuti ad accettare l'incarico ricevuto. Né varrebbe addurre in contrario
l'art. 5 delle d.att. c.p.p., circa l'obbligo del difensore di fiducia di non
abbandonare la difesa fino a che non venga sostituito, giacché, come risulta
dai lavori preparatori ed é concordemente ritenuto in dottrina e in
giurisprudenza, la disposizione é applicabile al difensore suddetto solo quando
abbia accettato, esplicitamente o implicitamente, l'incarico.
La proposta
questione di legittimità costituzionale é quindi completamente priva del
necessario carattere di pregiudizialità richiesto dall'art. 23, comma. secondo,
della legge 11 marzo 1953, n. 87 e deve, conseguentemente, essere dichiarata
inammissibile.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
inammissibile, per manifesta irrilevanza, la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 6, 7, 8 e 9 della legge 7 luglio 1901, n. 283 (sul
patrocinio legale nella pretura); del r.d.l. 13 agosto 1926, n. 1459 (norme
riguardanti i patrocinatori legali), nonché della legge 28 giugno 1928, n. 1415
(norme per il patrocinio innanzi alle preture), sollevata, in riferimento agli
artt. 33, comma quinto, e 24, comma secondo, Cost., dal pretore di Breno con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 24 marzo 1977.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo
VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA
- Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto
MALAGUGINI
Arduino
SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 30 marzo 1977.