Sentenza n. 53 del 1977
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SENTENZA N. 53

ANNO 1977

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6, 7, 8 e 9 della legge 7 luglio 1901, n. 283; del r.d.l. 13 agosto 1926, n. 1459, e della legge 28 giugno 1928, n. 1415 (norme per il patrocinio innanzi alle preture), promosso con ordinanza emessa il 23 settembre 1975 dal pretore di Breno, nel procedimento penale a carico di Martina Marietti, iscritta al n. 570 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 28 gennaio 1976.

Udito nella camera di consiglio dell'11 febbraio 1977 il Giudice relatore Nicola Reale.

Ritenuto in fatto

Con raccomandata del 5 agosto 1975, indirizzata alla Cancelleria della pretura di Breno, la Signora Marietti Martina (nei cui confronti pendeva presso quella pretura procedimento penale per il reato di cui all'art. 80 del d.p.r. 15 giugno 1959, n. 393, t.u. delle norme sulla circolazione stradale) dichiarava di nominare suo difensore di fiducia il Dr. Ferdinando Guarneri iscritto nell'albo dei patrocinatori legali della stessa pretura.

Ma il Guarneri con raccomandata del 20 settembre successivo (pervenuta in cancelleria il 22 di quello stesso mese) comunicava di non voler accettare l'incarico che assumeva essergli stato conferito a sua insaputa. Al dibattimento, celebratosi il 23 settembre 1975, non compariva né il Guarneri né l'imputata ed il pretore, dichiarata la contumacia di quest'ultima, previa nomina di un difensore d'ufficio nella persona dell'Avv. F. Nobili di Breno, sollevava, in riferimento agli articoli 33, comma quinto, e 24, comma secondo, Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, 7, 8 e 9 della legge 7 luglio 1901, n. 283; del r.d.l. 13 agosto 1926, n. 1459 e della legge 28 giugno 1928, n. 1415, riguardanti le attribuzioni e la figura dei patrocinatori legali.

Nel giudizio non vi é stata costituzione di parte né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1. - La Corte é chiamata a decidere se la disciplina risultante dagli artt. 6, 7, 8 e 9 della legge 7 luglio 1901, n. 283, nonché dal r.d.l. 13 agosto 1926, n. 1459 e dalla legge 28 giugno 1928, n. 1415 secondo cui il patrocinio nelle preture dei comuni che non sono sede di tribunale o capoluogo di provincia può essere assunto, oltre che dagli avvocati e dai procuratori da coloro che hanno sostenuto gli esami stabiliti dalle discipline universitarie per lo studio del diritto civile e penale, del diritto commerciale, della procedura civile e penale, nonché - entro i limiti numerici fissati con apposito decreto dal presidente del tribunale per ogni singola pretura e previa "abilitazione" concessa dal tribunale - dalle persone munite di un titolo di scuola media superiore, sia in contrasto:

a) con l'art. 33, comma quinto, Cost., in quanto non é prescritto alcun esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dei patrocinatori legali;

b) con l'art.24, comma secondo, Cost., sotto il profilo che l'attribuzione del patrocinio a persone di cui non sia accertata la idoneità ad esercitarlo può compromettere quella valida ed efficace assistenza difensiva che la Costituzione vuole assicurata in ogni stato e grado del giudizio.

2. - La questione così sollevata é priva di rilevanza. Come si é già accennato in narrativa, il patrocinatore legale nominato dall'imputata suo difensore di fiducia, e in relazione alla cui figura professionale e alle cui attribuzioni é stata sollevata la questione di legittimità costituzionale oggetto del presente giudizio, rifiutò tempestivamente di accettare la nomina tanto che nel dibattimento il giudice, senza adottare o riservarsi altro provvedimento, nominò all'imputata un difensore di ufficio.

Deve ritenersi, pertanto, che il patrocinatore legale non abbia mai assunto la difesa dell'imputata. A differenza di quanto é stabilito per i difensori nominati d'ufficio (art. 128, comma secondo, c.p.p.) quelli di fiducia non sono tenuti ad accettare l'incarico ricevuto. Né varrebbe addurre in contrario l'art. 5 delle d.att. c.p.p., circa l'obbligo del difensore di fiducia di non abbandonare la difesa fino a che non venga sostituito, giacché, come risulta dai lavori preparatori ed é concordemente ritenuto in dottrina e in giurisprudenza, la disposizione é applicabile al difensore suddetto solo quando abbia accettato, esplicitamente o implicitamente, l'incarico.

La proposta questione di legittimità costituzionale é quindi completamente priva del necessario carattere di pregiudizialità richiesto dall'art. 23, comma. secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e deve, conseguentemente, essere dichiarata inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile, per manifesta irrilevanza, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, 7, 8 e 9 della legge 7 luglio 1901, n. 283 (sul patrocinio legale nella pretura); del r.d.l. 13 agosto 1926, n. 1459 (norme riguardanti i patrocinatori legali), nonché della legge 28 giugno 1928, n. 1415 (norme per il patrocinio innanzi alle preture), sollevata, in riferimento agli artt. 33, comma quinto, e 24, comma secondo, Cost., dal pretore di Breno con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1977.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 30 marzo 1977.