SENTENZA
N. 52
ANNO 1977
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto
MALAGUGINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale degli artt. 97 e 105 del r.d. 30 gennaio 1941, n.
12 (ordinamento giudiziario), promosso con ordinanza emessa il 3 aprile 1975
dal tribunale di Ferrara, nel procedimento penale a carico di Michele Pezzolati
ed altri, iscritta al n. 182 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 166 del 25 giugno 1975.
Udito nella
camera di consiglio dell'11 febbraio 1977 il Giudice relatore Edoardo Volterra.
Ritenuto in fatto
Nel corso del
procedimento penale a carico di Michele Pezzolati, il tribunale di Ferrara,
constatato che del Collegio faceva parte quale supplente il vice pretore della
pretura di Ferrara, inserito in base ad indicazione nominativa nel ruolo di
servizio, verificando la regolarità della composizione del Collegio giudicante,
con ordinanza emessa il 3 aprile 1975 sollevava questione di legittimità
costituzionale degli artt. 97 e 105 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, in
riferimento all'art. 25 della Costituzione.
Riteneva il
giudice a quo che l'espressione "giudice naturale" contenuta
nella norma costituzionale di raffronto vada riferita non all'ufficio
giudiziario impersonalmente considerato, ma all'organo giudicante nella sua
concreta composizione e che le norme denunziate, consentendo di far luogo alla
supplenza con provvedimento puramente orale, immotivato e contenendo un ordine
di categoria di possibili supplenti non vincolante, violino il richiamato
principio costituzionale.
Tanto più che
la surriferita interpretazione delle disposizioni di legge (attribuita alla
Corte di cassazione) andrebbe integrata anche dall'affermazione che il
presupposto dell'impedimento del giudice può equivalere alla semplice
indisponibilità del medesimo per motivi di servizio.
L'ordinanza é
stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale. Nessuno si é costituito dinanzi alla Corte costituzionale.
Considerato in diritto
1. - Il
tribunale di Ferrara, con l'ordinanza in epigrafe, denunzia il contrasto degli
artt. 97 e 105 dell'ordinamento giudiziario con l'art. 25 della Costituzione,
ritenendo che le norme impugnate, che disciplinano la supplenza nelle sezioni
del tribunale, violino il principio della precostituzione per legge del giudice
naturale.
2. - La
questione non é fondata.
Già nella sentenza n. 156 del
1963, questa Corte, occupandosi dell'analogo problema relativo al pretore
mancante o impedito (art. 101 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12) avvertiva come la
garanzia prevista dall'art. 25 della Costituzione non esclude che a vuoti -
permanenti o temporanei - determinatisi negli organi giudiziari si faccia
fronte di volta in volta e man mano che se ne determini l'esigenza, a seconda
dei casi in via permanente, mediante l'assegnazione di nuovi magistrati, o in
via contingente e temporanea, mediante destinazioni, applicazioni o, appunto,
supplenze. Tanto, da un lato, al fine di soddisfare l'esigenza - pure
costituzionalmente rilevante - della continuità e della prontezza delle
funzioni giurisdizionali e d'altro lato in quanto il principio della
precostituzione per legge del giudice naturale vieta che la costituzione degli
organi giudicanti abbia luogo in vista del singolo processo, ma non impedisce
che in via preventiva e generale sia disposto un sistema di sostituzioni di
giudici, i quali, per ciò solo, risultano "precostituiti per legge".
Il medesimo
orientamento é stato più di recente ribadito nella sentenza n. 71 del
1975 in cui veniva aggiunto - a proposito dell'art. 102 dell'ordinamento
giudiziario - che non poteva pretendersi la creazione di un meccanismo tale da
escludere una qualsiasi discrezionalità di scelta, quando simile
discrezionalità, conseguente all'insopprimibile bisogno di assicurare la
funzione giurisdizionale, fosse attribuita esclusivamente a tale fine e
contenuta dai criteri delle obiettive ed imprescindibili esigenze del servizio.
Gli stessi
argomenti valgono per il caso degli artt. 97 e 105 dell'ordinamento
giudiziario, relativi alle supplenze nelle sezioni del tribunale, che,
attribuendo il relativo potere al presidente, ne determinano i presupposti ed
indicano le categorie dei possibili supplenti. Eventuali abusi
nell'applicazione di questa normativa non si ripercuotono sulla sua legittimità
costituzionale, potendo essere repressi attraverso i controlli indicati nelle sentenze n. 173 del
1970 e n.
245 del 1974 di questa Corte.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 97 e 105 r.d. 30
gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario) e successive modificazioni,
promossa con l'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 25, primo comma,
della Costituzione dal tribunale di Ferrara.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 24 marzo 1977.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo
VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA
- Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto
MALAGUGINI
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 30 marzo 1977.