Sentenza n. 52 del 1977
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SENTENZA N. 52

ANNO 1977

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 97 e 105 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario), promosso con ordinanza emessa il 3 aprile 1975 dal tribunale di Ferrara, nel procedimento penale a carico di Michele Pezzolati ed altri, iscritta al n. 182 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 166 del 25 giugno 1975.

Udito nella camera di consiglio dell'11 febbraio 1977 il Giudice relatore Edoardo Volterra.

Ritenuto in fatto

Nel corso del procedimento penale a carico di Michele Pezzolati, il tribunale di Ferrara, constatato che del Collegio faceva parte quale supplente il vice pretore della pretura di Ferrara, inserito in base ad indicazione nominativa nel ruolo di servizio, verificando la regolarità della composizione del Collegio giudicante, con ordinanza emessa il 3 aprile 1975 sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 97 e 105 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, in riferimento all'art. 25 della Costituzione.

Riteneva il giudice a quo che l'espressione "giudice naturale" contenuta nella norma costituzionale di raffronto vada riferita non all'ufficio giudiziario impersonalmente considerato, ma all'organo giudicante nella sua concreta composizione e che le norme denunziate, consentendo di far luogo alla supplenza con provvedimento puramente orale, immotivato e contenendo un ordine di categoria di possibili supplenti non vincolante, violino il richiamato principio costituzionale.

Tanto più che la surriferita interpretazione delle disposizioni di legge (attribuita alla Corte di cassazione) andrebbe integrata anche dall'affermazione che il presupposto dell'impedimento del giudice può equivalere alla semplice indisponibilità del medesimo per motivi di servizio.

L'ordinanza é stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Nessuno si é costituito dinanzi alla Corte costituzionale.

Considerato in diritto

1. - Il tribunale di Ferrara, con l'ordinanza in epigrafe, denunzia il contrasto degli artt. 97 e 105 dell'ordinamento giudiziario con l'art. 25 della Costituzione, ritenendo che le norme impugnate, che disciplinano la supplenza nelle sezioni del tribunale, violino il principio della precostituzione per legge del giudice naturale.

2. - La questione non é fondata.

Già nella sentenza n. 156 del 1963, questa Corte, occupandosi dell'analogo problema relativo al pretore mancante o impedito (art. 101 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12) avvertiva come la garanzia prevista dall'art. 25 della Costituzione non esclude che a vuoti - permanenti o temporanei - determinatisi negli organi giudiziari si faccia fronte di volta in volta e man mano che se ne determini l'esigenza, a seconda dei casi in via permanente, mediante l'assegnazione di nuovi magistrati, o in via contingente e temporanea, mediante destinazioni, applicazioni o, appunto, supplenze. Tanto, da un lato, al fine di soddisfare l'esigenza - pure costituzionalmente rilevante - della continuità e della prontezza delle funzioni giurisdizionali e d'altro lato in quanto il principio della precostituzione per legge del giudice naturale vieta che la costituzione degli organi giudicanti abbia luogo in vista del singolo processo, ma non impedisce che in via preventiva e generale sia disposto un sistema di sostituzioni di giudici, i quali, per ciò solo, risultano "precostituiti per legge".

Il medesimo orientamento é stato più di recente ribadito nella sentenza n. 71 del 1975 in cui veniva aggiunto - a proposito dell'art. 102 dell'ordinamento giudiziario - che non poteva pretendersi la creazione di un meccanismo tale da escludere una qualsiasi discrezionalità di scelta, quando simile discrezionalità, conseguente all'insopprimibile bisogno di assicurare la funzione giurisdizionale, fosse attribuita esclusivamente a tale fine e contenuta dai criteri delle obiettive ed imprescindibili esigenze del servizio.

Gli stessi argomenti valgono per il caso degli artt. 97 e 105 dell'ordinamento giudiziario, relativi alle supplenze nelle sezioni del tribunale, che, attribuendo il relativo potere al presidente, ne determinano i presupposti ed indicano le categorie dei possibili supplenti. Eventuali abusi nell'applicazione di questa normativa non si ripercuotono sulla sua legittimità costituzionale, potendo essere repressi attraverso i controlli indicati nelle sentenze n. 173 del 1970 e n. 245 del 1974 di questa Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 97 e 105 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario) e successive modificazioni, promossa con l'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione dal tribunale di Ferrara.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1977.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 30 marzo 1977.