Sentenza n. 51 del 1977
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SENTENZA N. 51

ANNO 1977

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2113 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 28 maggio 1974 dal pretore di Cirié nel procedimento civile vertente tra Giuseppe Spizzico e la S.p.A. MESI, iscritta al n. 522 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28 del 29 gennaio 1975.

Visto l'atto di costituzione della S.p.A. MESI, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 1977 il Giudice relatore Eduardo Volterra;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del procedimento promosso da Giuseppe Spizzico nei confronti della S.p.A. MESI ed inteso ad ottenere l'annullamento di una transazione intercorsa tra le parti sulle spettanze derivanti dalla cessazione di rapporto di lavoro, il pretore di Cirié, con ordinanza emessa il 28 maggio 1974, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 2113 codice civile, in riferimento agli artt. 3, 24, 35, 36 e 38 della Costituzione.

Premesso che la norma denunciata configura un regime di "annullabilità " del negozio transattivo avente ad oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili di legge, il pretore scorge una disparità di trattamento tra l'ipotesi in esame e quella generale (art. 1966 cod. civ.) in cui si commina la nullità di analoghe transazioni relative a diritti sottratti alla disponibilità delle parti, ovvero contrarie a norme imperative di legge (art. 1418 cod. civ.). La violazione delle altre disposizioni costituzionali richiamate deriverebbe poi dalla brevità del termine per impugnare la transazione e dall'aver assoggettato ad annullabilità (e non a nullità assoluta) un negozio relativo a diritti indisponibili.

Quanto alla rilevanza della questione, questa risiederebbe nella circostanza che - una volta dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2113 cod. civ. - il pretore dovrebbe emettere una sentenza di accertamento negativo e non di natura costitutiva, come impone la norma denunziata.

2. - L'ordinanza é stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Dinanzi alla Corte costituzionale é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato. Si é costituita la società MESI rappresentata e difesa dall'avv. Tomaso Tabellini.

Nel chiedere che la questione venga dichiarata manifestamente irrilevante o subordinatamente, manifestamente infondata, la MESI ricorda di aver aderito alla domanda di annullamento avanzata dallo Spizzico nel giudizio a quo, proponendo, a sua volta, domanda riconvenzionale. Rileva come nello stesso giudizio non vi sia alcun punto controverso su cui possa influire la distinzione tra annullabilità e nullità poiché sono pacifiche tra le parti la legittimazione dell'attore e l'inesistenza di decadenza o prescrizione.

Quanto all'infondatezza, la MESI richiama la sentenza n. 77 del 1974, con cui venne respinta analoga questione.

Le medesime conclusioni rassegna anche l'Avvocatura dello Stato che aggiunge anche come non sia prospettabile una violazione dell'art. 38 non essendo l'obbligo di versare contributi possibile oggetto di transazione, per effetto del disposto dell'art. 2115 codice civile.

Considerato in diritto

1. - L'ordinanza in epigrafe, premesso che l'art. 2113 del codice civile configura un regime di annullabilità e non di nullità del negozio transattivo sul rapporto di lavoro, denunzia d'ufficio l'illegittimità costituzionale di tale norma così come modificata dall'art. 6 della legge 11 agosto 1973, n. 533 sotto i seguenti profili:

a) in quanto vi sarebbe una disparità di trattamento fra l'ipotesi prevista dalla norma impugnata e quella generale di cui agli artt. 1966 e 1418 del codice civile, i quali comminano la nullità di transazioni relative a diritti sottratti alla disponibilità delle parti e di contratti contrari a norme imperative di legge. Ciò comporterebbe, secondo il giudice a quo, la violazione del principio costituzionale di uguaglianza;

b) in quanto il termine di sei mesi stabilito a pena di decadenza dal comma secondo del citato art. 2113 come modificato dal pure citato art. 6 della legge n. 533 del 1973 per impugnare transazioni o rinunzie aventi per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'art. 109 del codice di procedura civile, risulterebbe brevissimo se comparato al termine quinquennale di prescrizione previsto per l'azione di annullamento e assolutamente incongruo ed insufficiente.

Pertanto, la normativa prevista dal secondo comma dell'art. 2113 che prevede a pena di decadenza la facoltà d'impugnare la transazione o la rinunzia, normativa conseguente al regime di annullabilità, violerebbe gli artt. 36, comma primo, e 38, comma secondo, nonché gli artt. 24 e 35, comma primo, della Costituzione.

2. - Il dubbio di legittimità costituzionale, prospettato sotto i sopraindicati profili dal pretore di Cirié con l'ordinanza in epigrafe, appare del tutto irrilevante rispetto al giudizio in corso.

Dagli atti di causa risulta infatti incontestabilmente che il documento transattivo era stato sottoscritto dalle parti il 31 ottobre 1973; che il rapporto di lavoro era cessato il successivo 14 novembre; che l'atto introduttivo del giudizio con il quale l'attore chiedeva dichiararsi annullata ogni transazione e condannarsi la convenuta Società al pagamento di somme di denaro era stato depositato in giudizio il 30 gennaio 1974; che la convenuta nella sua memoria depositata il 15 marzo 1974 dava atto della nullità della citata transazione e chiedeva a sua volta la condanna dell'attore alla restituzione e al pagamento di somme.

É pertanto indubbio che entrambe le parti hanno, entro il termine stabilito dall'art. 2113, come modificato dall'art. 6 della legge n. 533 del 1973, proposto l'impugnazione della transazione onde la questione di legittimità costituzionale sollevata d'ufficio dal giudice a quo e che deriverebbe dall'asserita pretesa brevità, incongruità e insufficienza del termine di impugnazione é del tutto irrilevante ai fini della decisione del giudizio in corso.

Il punto controverso fra le parti e sul quale si chiede l'accertamento e la pronunzia giudiziale é il pagamento di somme hic inde pretese dalle parti nei rispettivi reciproci confronti. Per tale accertamento e per tale pronunzia nella causa pendente avanti il pretore di Cirié, non ha alcuna rilevanza il fatto che il regime previsto dall'art. 2113 sia di nullità o di annullabilità della transazione o che la dichiarazione giudiziale di invalidità di questa, richiesta da entrambe le parti, sia costitutiva o di accertamento, dato che l'effetto di tale dichiarazione, come é esplicitamente affermato nella stessa ordinanza di rimessione, é il medesimo.

Devesi pertanto dichiarare inammissibile per difetto di rilevanza la questione sollevata dall'ordinanza in epigrafe.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2113 del codice civile così come modificato dall'art. 6 della legge 11 agosto 1973, n. 533, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 35, comma primo, 36, comma primo, 38, comma secondo, della Costituzione dall'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1977.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 30 marzo 1977.