SENTENZA
N. 51
ANNO 1977
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto
MALAGUGINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale dell'art. 2113 del codice civile, promosso con
ordinanza emessa il 28 maggio 1974 dal pretore di Cirié nel procedimento civile
vertente tra Giuseppe Spizzico e la S.p.A. MESI, iscritta al n. 522 del
registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 28 del 29 gennaio 1975.
Visto l'atto
di costituzione della S.p.A. MESI, nonché l'atto di intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 10 febbraio 1977 il Giudice relatore Eduardo
Volterra;
udito il
sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Nel
corso del procedimento promosso da Giuseppe Spizzico nei confronti della S.p.A.
MESI ed inteso ad ottenere l'annullamento di una transazione intercorsa tra le
parti sulle spettanze derivanti dalla cessazione di rapporto di lavoro, il
pretore di Cirié, con ordinanza emessa il 28 maggio 1974, sollevava questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2113 codice civile, in riferimento agli
artt. 3, 24, 35, 36 e 38 della Costituzione.
Premesso che
la norma denunciata configura un regime di "annullabilità " del
negozio transattivo avente ad oggetto diritti del prestatore di lavoro
derivanti da disposizioni inderogabili di legge, il pretore scorge una
disparità di trattamento tra l'ipotesi in esame e quella generale (art. 1966
cod. civ.) in cui si commina la nullità di analoghe transazioni relative a
diritti sottratti alla disponibilità delle parti, ovvero contrarie a norme
imperative di legge (art. 1418 cod. civ.). La violazione delle altre
disposizioni costituzionali richiamate deriverebbe poi dalla brevità del
termine per impugnare la transazione e dall'aver assoggettato ad annullabilità
(e non a nullità assoluta) un negozio relativo a diritti indisponibili.
Quanto alla
rilevanza della questione, questa risiederebbe nella circostanza che - una
volta dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2113 cod. civ. - il
pretore dovrebbe emettere una sentenza di accertamento negativo e non di natura
costitutiva, come impone la norma denunziata.
2. -
L'ordinanza é stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale. Dinanzi alla Corte costituzionale é intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato. Si é costituita la società MESI rappresentata e difesa
dall'avv. Tomaso Tabellini.
Nel chiedere
che la questione venga dichiarata manifestamente irrilevante o
subordinatamente, manifestamente infondata, la MESI ricorda di aver aderito
alla domanda di annullamento avanzata dallo Spizzico nel giudizio a quo,
proponendo, a sua volta, domanda riconvenzionale. Rileva come nello stesso
giudizio non vi sia alcun punto controverso su cui possa influire la
distinzione tra annullabilità e nullità poiché sono pacifiche tra le parti la
legittimazione dell'attore e l'inesistenza di decadenza o prescrizione.
Quanto
all'infondatezza, la MESI richiama la sentenza n. 77 del
1974, con cui venne respinta analoga questione.
Le medesime
conclusioni rassegna anche l'Avvocatura dello Stato che aggiunge anche come non
sia prospettabile una violazione dell'art. 38 non essendo l'obbligo di versare
contributi possibile oggetto di transazione, per effetto del disposto dell'art.
2115 codice civile.
Considerato in diritto
1. -
L'ordinanza in epigrafe, premesso che l'art. 2113 del codice civile configura
un regime di annullabilità e non di nullità del negozio transattivo sul
rapporto di lavoro, denunzia d'ufficio l'illegittimità costituzionale di tale
norma così come modificata dall'art. 6 della legge 11 agosto 1973, n. 533 sotto
i seguenti profili:
a) in quanto
vi sarebbe una disparità di trattamento fra l'ipotesi prevista dalla norma
impugnata e quella generale di cui agli artt. 1966 e 1418 del codice civile, i
quali comminano la nullità di transazioni relative a diritti sottratti alla
disponibilità delle parti e di contratti contrari a norme imperative di legge.
Ciò comporterebbe, secondo il giudice a quo, la violazione del principio
costituzionale di uguaglianza;
b) in quanto
il termine di sei mesi stabilito a pena di decadenza dal comma secondo del
citato art. 2113 come modificato dal pure citato art. 6 della legge n. 533 del
1973 per impugnare transazioni o rinunzie aventi per oggetto diritti del
prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei
contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'art. 109 del
codice di procedura civile, risulterebbe brevissimo se comparato al termine
quinquennale di prescrizione previsto per l'azione di annullamento e
assolutamente incongruo ed insufficiente.
Pertanto, la
normativa prevista dal secondo comma dell'art. 2113 che prevede a pena di
decadenza la facoltà d'impugnare la transazione o la rinunzia, normativa
conseguente al regime di annullabilità, violerebbe gli artt. 36, comma primo, e
38, comma secondo, nonché gli artt. 24 e 35, comma primo, della Costituzione.
2. - Il
dubbio di legittimità costituzionale, prospettato sotto i sopraindicati profili
dal pretore di Cirié con l'ordinanza in epigrafe, appare del tutto irrilevante
rispetto al giudizio in corso.
Dagli atti di
causa risulta infatti incontestabilmente che il documento transattivo era stato
sottoscritto dalle parti il 31 ottobre 1973; che il rapporto di lavoro era
cessato il successivo 14 novembre; che l'atto introduttivo del giudizio con il
quale l'attore chiedeva dichiararsi annullata ogni transazione e condannarsi la
convenuta Società al pagamento di somme di denaro era stato depositato in
giudizio il 30 gennaio 1974; che la convenuta nella sua memoria depositata il
15 marzo 1974 dava atto della nullità della citata transazione e chiedeva a sua
volta la condanna dell'attore alla restituzione e al pagamento di somme.
É pertanto
indubbio che entrambe le parti hanno, entro il termine stabilito dall'art.
2113, come modificato dall'art. 6 della legge n. 533 del 1973, proposto
l'impugnazione della transazione onde la questione di legittimità
costituzionale sollevata d'ufficio dal giudice a quo e che deriverebbe
dall'asserita pretesa brevità, incongruità e insufficienza del termine di
impugnazione é del tutto irrilevante ai fini della decisione del giudizio in
corso.
Il punto
controverso fra le parti e sul quale si chiede l'accertamento e la pronunzia
giudiziale é il pagamento di somme hic inde pretese dalle parti nei
rispettivi reciproci confronti. Per tale accertamento e per tale pronunzia
nella causa pendente avanti il pretore di Cirié, non ha alcuna rilevanza il
fatto che il regime previsto dall'art. 2113 sia di nullità o di annullabilità
della transazione o che la dichiarazione giudiziale di invalidità di questa,
richiesta da entrambe le parti, sia costitutiva o di accertamento, dato che
l'effetto di tale dichiarazione, come é esplicitamente affermato nella stessa
ordinanza di rimessione, é il medesimo.
Devesi
pertanto dichiarare inammissibile per difetto di rilevanza la questione
sollevata dall'ordinanza in epigrafe.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2113 del
codice civile così come modificato dall'art. 6 della legge 11 agosto 1973, n.
533, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 35, comma primo, 36, comma
primo, 38, comma secondo, della Costituzione dall'ordinanza in epigrafe.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24
marzo 1977.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo
VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA
- Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto
MALAGUGINI
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 30 marzo 1977.