SENTENZA
N. 48
ANNO 1977
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi
riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 69 del d.P.R. 29 dicembre 1973,
n. 1092, sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza
emessa il 2 ottobre 1974 dalla Corte dei conti - Sezione III pensioni - sul
ricorso di Loreti Mario, iscritta al n. 335 del registro ordinanze 1976 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 151 del 9 giugno 1976;
2) ordinanza
emessa il 4 marzo 1975 dalla Corte dei conti - Sezione IV pensioni - sul
ricorso di D'Angeli Antonio contro il Ministero della difesa, iscritta al n.
614 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 25 del 28 gennaio 1976.
Udito nella
camera di consiglio del 10 dicembre 1976 il Giudice relatore Luigi Oggioni.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza
emessa il 4 marzo 1975, nel giudizio concernente il ricorso proposto
dall'appuntato dei carabinieri D'Angeli Antonio avverso il decreto 1 ottobre
1960, n. 999, con il quale il Ministro per la difesa aveva negato
l'attribuzione dell'indennità "una tantum" per malattia contratta in
servizio, essendo il D'Angelo già titolare di pensione di riposo, la Corte dei
conti (Sezione IV pensioni militari) ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 69 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, che, ripetendo il
contenuto degli artt. 6 e 7 del d.lgt. del 1917, esclude appunto il diritto
alla indennità predetta nel caso di godimento di pensione di riposo, e, ai
sensi dell'art. 256 dello stesso d.P.R., n. 1092, quanto sopra deve essere
applicato dal giudice anche ai casi in corso di trattazione, come nel caso.
La Corte dei
conti osserva che l'indennità "una tantum" e la pensione
(privilegiata) concreterebbero ambedue un risarcimento del danno, differenziato
solo nella misura ma non nella finalità, a favore di soggetti vincolati con
l'Amministrazione da rapporto d'impiego o di servizio. Tuttavia, mentre,
secondo l'art. 67 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, per le infermità previste
dalla tabella A allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 313, (applicabile alle
pensioni privilegiate ordinarie per l'art. 67 stesso) il soggetto che ha già
diritto a pensione di riposo ed a cui venga altresì riconosciuto diritto al
trattamento privilegiato consegue una maggiorazione della pensione stessa pari
ad un decimo del suo importo, secondo la norma impugnata, nel caso di infermità
previste nella tabella B allegata alla detta legge del 1968, invece, il diritto
a pensione di riposo esclude la corresponsione dell'indennità "una
tantum", prevista per le infermità stesse dipendenti da fatti di servizio.
Con ciò si concreterebbe una disparità di trattamento non sorretta da
condizioni particolari che la giustifichino razionalmente, ed in contrasto
quindi con il principio di eguaglianza garantito dall'art. 3 della
Costituzione.
Questione
analoga é stata sollevata con altra ordinanza emessa dalla Corte dei conti il 2
ottobre 1974 sul ricorso di Loreti Mario, ma pervenuta successivamente a quella
sopra menzionata, solo il 16 aprile 1976, concernente una fattispecie in cui
era parimenti da escludere la corresponsione dell'indennità "una
tantum" per infermità ascritta alla tabella B sopra indicata, essendo il Loreti
già cessato dal servizio a decorrere dal 1 dicembre 1960 con diritto a pensione
di riposo.
In questo
caso la Corte dei conti lamenta la violazione del principio di eguaglianza per
la pretesa irrazionale uniformità di trattamento che l'art. 69 impugnato
disporrebbe nei riguardi tanto del militare che va in pensione di riposo in
normali condizioni di salute quanto di quello che consegue la medesima pensione
con eguale anzianità ma, a differenza del primo, é anche affetto da infermità
dipendente da causa di servizio ascrivibile alla tabella B sopra richiamata.
La Corte dei
conti, inoltre, prospetta il contrasto della norma impugnata col principio
della tutela previdenziale spettante al lavoratore (art. 38 Cost.) giacché per
effetto della disciplina limitativa in esame, lo Stato non assicurerebbe alcun
mezzo adeguato alle maggiori esigenze del militare che abbia contratto
un'infermità per cause di servizio.
Non vi é
stata costituzione di parti e la causa é stata assegnata in camera di
consiglio, ai sensi dell'art. 26 legge 11 marzo 1953, n. 87.
Considerato in diritto
1. - Le due
ordinanze in narrativa concernono, sotto profili in parte diversi, la stessa
questione: per cui ne va disposta la riunione, onde dar luogo a contestuale
giudizio.
2. - Nelle
due ordinanze viene anzitutto prospettato il contrasto della norma impugnata
con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, sotto
due distinti profili. Con la prima ordinanza (n. 614,del 1975), si lamenta che
il comune fine risarcitorio della pensione privilegiata e dell'indennità una
tantum, rispettivamente corrisposte a seconda che l'infermità contratta
dall'avente diritto figuri elencata nella tabella A o B della legge 18 marzo
1968, n. 313, renderebbe irrazionalmente discriminatoria l'esclusione della
indennità una tantum a favore dei militari che, pur avendo riportato infermità
classificate fra quelle della tabella B, abbiano peraltro già diritto alla
pensione di riposo, e sarebbero così assoggettati ad un trattamento
ingiustificatamente deteriore rispetto a coloro che, affetti invece da
infermità classificate nella tabella A, ed egualmente aventi diritto a pensione
di riposo, vedrebbero, al contrario, in qualche modo considerata la loro
malattia con la prevista maggiorazione della pensione stessa.
Con la
seconda ordinanza (n. 335 del 1976), si censura la ingiustificata diversità di
trattamento che, per effetto della descritta situazione, verrebbe a crearsi a
danno dei militari che, collocati in pensione di riposo con una determinata
anzianità ed essendo anche affetti da infermità per causa di servizio
classificata nella tabella B, vedrebbero il loro trattamento di quiescenza
equiparato a quello attribuito ai militari collocati a riposo con eguale
anzianità, ma non affetti da alcuna infermità.
3. - Per
quanto riguarda il primo profilo, deve osservarsi che, anche indipendentemente
dallo specifico fine risarcitorio del trattamento pensionistico privilegiato
cui fa riferimento il giudice a quo, ed a proposito del quale esiste una
problematica di cui dottrina e giurisprudenza si sono occupate, é certo che, a
mente dell'art. 67 della legge 29 dicembre 1973, n. 1092, é previsto un
trattamento economico di quiescenza più elevato rispetto a quello normale di
riposo già acquisito dall'interessato, nel caso in cui egli risulti affetto da
un'infermità, contratta per causa di servizio, elencata nella tabella A. Nel
caso, invece, che egli sia affetto soltanto da infermità compresa nella tabella
B, e a parità delle altre condizioni soggettive, in applicazione della norma
impugnata, non gli viene riconosciuto nessun vantaggio economico. In altri
termini, in base alle norme menzionate, il soggetto, già avente diritto a
pensione di riposo, non consegue nessun beneficio economico ulteriore, nel caso
in cui risulti affetto da determinate infermità, e consegue, invece, una
maggiorazione dell'importo della pensione di riposo spettantegli, ove risulti
affetto da altre infermità. La differenza esistente fra le infermità elencate
nelle due ricordate tabelle, peraltro, investe sostanzialmente soltanto la
gravità delle stesse, cioè la loro incidenza rispetto alle condizioni del
soggetto che ne é affetto, ma non riguarda in alcun modo altre differenze di
natura ontologica, trattandosi in tutti i casi di situazioni patologiche della
persona del pubblico dipendente, ed insorte in tutti i casi in dipendenza di
fatti di servizio. Ne consegue il riconoscimento che trattasi di situazioni
sostanzialmente rese omogenee dal comune elemento della sussistenza di condizioni
patologiche soggettive collegate all'attività di servizio, situazioni cui il
legislatore ha, tuttavia, attribuito trattamenti diversi. E mentre il
legislatore stesso ha riconosciuto l'esigenza di principio di attribuire un
corrispettivo economico collegato all'esistenza delle infermità elencate tanto
nella tabella A che nella B, prevedendo i due trattamenti correlativi,
differenziati solo nel modo di corresponsione, (cioè appunto la pensione
maggiorata e l'indennità una tantum) il caso in esame si sottrae invece
all'osservanza del principio suddetto senza che sia identificabile alcuna
razionale giustificazione al riguardo.
Non meno
fondato appare poi il secondo profilo di illegittimità prospettato dalla Corte
dei conti, poiché esso si traduce nella denunzia di un'irrazionale
parificazione tra situazioni diverse, come appunto quelle dei militari che
avendo maturato eguale diritto a pensione di riposo, conseguano il solo
trattamento normale, indipendentemente dal fatto che siano riconosciuti o meno affetti
da infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio. La diversità é, invero,
consacrata dallo stesso ordinamento positivo, che, come si é detto, ha accolto
il principio del particolare riconoscimento economico nel senso sopra
ricordato, mentre l'esclusione censurata non può, d'altra parte, essere
ragionevolmente giustificata per il fatto che colpisce solo i soggetti affetti
da infermità di cui alla tabella B, giacché, come si é detto, queste seconde
infermità non sono caratterizzate da aspetti di tale peculiarità da
giustificare il trattamento discriminatorio che ad esse invece il legislatore
ha assegnato.
4. - Data la
portata della decisione sopra motivata, resta assorbito l'esame della questione
sotto il profilo dell'art. 38 della Costituzione prospettato a rincalzo dalla
seconda delle ordinanze di rimessione.
5. - In
conclusione, va riconosciuta l'esistenza di validi motivi per accogliere la
censura sotto il profilo dell'art. 3 della Costituzione: ciò mediante
l'eliminazione dal contesto dell'articolo impugnato dell'inciso "purché
non spetti la pensione normale" che, nel sistema, costituisce una non
giustificabile eccezione.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n, 1092, (testo unico delle norme
sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato),
limitatamente all'inciso "purché non gli spetti la pensione normale".
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4
gennaio 1977.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE
MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI -
Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 20 gennaio 1977.