SENTENZA
N. 47
ANNO 1977
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA,
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale dell'art. 91, commi sesto e settimo, del d.P.R.
15 giugno 1959, n. 393 (codice della strada), promosso con ordinanza emessa il
14 maggio 1974 dal pretore di Silandro, nel procedimento penale a carico di
Albert Patscheider iscritta al n. 433 del registro ordinanze 1974 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 317 del 4 dicembre 1974.
Visto l'atto
d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 9 dicembre 1976 il Giudice relatore Leonetto Amadei;
udito il
sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Gozzi, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Con rapporto
dei carabinieri di Bolzano del 1 marzo 1972 veniva denunciato all'autorità
giudiziaria Patscheider Albert per avere, per eccesso di velocità, invaso la
corsia di sinistra della strada statale 38 nella direzione di marcia
Silandro-Resia e di conseguenza, fatto precipitare nella scarpata sottostante
la macchina da lui guidata. Nell'incidente, oltre il guidatore, si produceva
lesioni anche il passeggero (shock traumatico, contusione cranica). Nei
confronti del Patschelder, il pretore di Silandro iniziava procedimento penale
per violazione dell'articolo 590 c.p.p., secondo comma, perché "per colpa,
consisente in imprudenza, imperizia, velocità non commisurata alle condizioni
della strada e nella inosservanza della segnaletica stradale di pericolo
generico e di limite di velocità " aveva procurato lesioni personali
guaribili in 90 giorni a Kaufmann Carlo.
Al
dibattimento, dopo che le parti avevano preso le loro conclusioni, il pretore
di ufficio rimetteva gli atti alla Corte costituzionale sostenendo che, nella
specie, avrebbero dovuto trovare applicazione i commi sesto e settimo dell'art.
91 del codice della strada e quindi che si sarebbe dovuta ordinare la
sospensione della patente all'imputato.
Secondo il
pretore "la suddetta norma appare in contrasto con il principio di eguaglianza...
poiché rende obbligatorio per il giudice penale applicare la sanzione criminale
atipica in cui consiste appunto la sospensione della patente di guida, senza
poter subordinare l'adozione del suddetto provvedimento (anche nella sua
misura) alla valutazione del tipo e della gravità della colpa (generica ovvero
per inosservanza di leggi e in particolare delle norme del codice della strada)
riconosciuta come determinante - da sola o in concorso con altri fattori -
nella causazione delle lesioni personali da parte dell'imputato, facendo quindi
sì che per violazioni lievi (come nella specie) delle norme comportamentali
dettate anche solo dalla comune prudenza o dalla legge, ma che abbiano avuto
come conseguenza, per ragioni che ben spesso non dipendono dal comportamento
stesso dell'imputato, delle lesioni personali gravi si debba applicare la
suddetta sanzione penale atipica, mentre per medesime violazioni o per
violazioni anche molto più gravi, ma alle quali per ragioni ben spesso anche
del tutto casuali, non abbiano fatto seguito lesioni personali, la suddetta
misura non é obbligatoria e neppure facoltativa, ovvero se si tratta di
violazioni reiterate e di una certa gravità, é adottata dal Prefetto (cfr.
comma terzo dell'art. 91 c.s.) ma per un periodo molto più breve (da uno a tre
mesi)".
Ed inoltre:
"detta disparità di trattamento non si giustifica con la diversità delle
conseguenze dannose delle condotte imprudenti o violatrici di norme, poiché la
sospensione della patente per la sua stessa ratio non può non avere esclusivo
riferimento alla pericolosità della guida del soggetto preso in esame la quale
si sostanzia nella negligenza, nell'imperizia, nell'imprudenza ovvero nella
inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline manifestate e poste in
essere in occasione del comportamento colposo in oggetto, e non nelle
conseguenze dannose dello stesso".
Considerato in diritto
1. -
Nell'ordinanza di rinvio si prospetta il dubbio che le norme cui ai commi sesto
e settimo dell'art. 91 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (codice della strada)
siano in contrasto con l'art. 3 della Cost. per la disparità di trattamento tra
chi, guidando in modo pericoloso, non cagiona lesioni e chi, nelle stesse
condizioni, per pura fatalità, ne cagioni.
Nel
procedimento dinanzi alla Corte costituzionale si é costituita l'Avvocatura
dello Stato la quale sostiene la insussistenza del contrasto tra le norme
impugnate e l'art. 3 della Costituzione perché non si tratterebbe di fare
riferimento ad azioni identiche (come avrebbe fatto il pretore) ma a situazioni
identiche e nella specie, ci si troverebbe appunto di fronte a situazioni
diverse tali da giustificare un diverso trattamento.
2. - La
questione non é fondata.
Per quanto
riguarda il sesto comma del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, esso non può essere
preso in esame in questa sede, ai fini della decisione, poiché si riferisce ad
un atto amministrativo.
Infatti la
concessione della patente di guida é subordinata all'accertamento della
sussistenza di determinati requisiti fisici, psichici e morali, nonché alla
esistenza di una particolare idoneità tecnica: nella ipotesi in cui uno
qualunque di questi requisiti venga meno, é l'autorità amministrativa che ha
rilasciato la patente che deve provvedere alla sospensione o alla revoca della
stessa.
Nel caso in
esame si é di fronte ad un provvedimento amministrativo dovuto (l'art. 91 dice
espressamente: "la patente é sospesa") poiché dipende unicamente
dalla sussistenza del fatto che siano derivate a terzi lesioni personali gravi
o gravissime, o che sia intervenuta la morte dell'investito. Infatti se siano
derivate solo lesioni personali lievi é necessario il concorso della violazione
dell'art. 133 del codice della strada per farsi luogo alla sospensione ed ove
non siano derivate, dall'investimento, lesioni personali, ma solo danni alle
cose (e ciò anche con gravissime violazioni delle norme del codice della strada)
non si potrà mai far luogo alla sospensione della patente salvo in caso di
reiterazione delle violazioni stesse.
Quanto al
fatto che il provvedimento di sospensione preso dal prefetto debba essere
comunicato alla autorità giudiziaria per poter eventualmente disporre la
revoca, "ove nel corso della istruzione accerti che sono venuti a mancare
i motivi della sospensione", é da rilevare che l'art. 91, sesto comma, non
condiziona all'accertamento della responsabilità il provvedimento di sospensione,
ma solo il verificarsi del fatto. In altri termini solo l'autorità
amministrativa può sospendere l'autorizzazione alla guida di un veicolo o
revocare tale sospensione.
Circa poi i
provvedimenti presi dal giudice con la sentenza di condanna si osserva come,
per il principio generale della non interferenza dell'autorità giudiziaria
ordinaria nei provvedimenti amministrativi, il giudice debba comunicare al
prefetto, che provvederà, le decisioni sulla sospensione o revoca della
patente.
3. - Resta
così da esaminare il rilievo relativo al settimo comma. Ma anche questo é privo
di qualsiasi fondamento.
La
sospensione della patente pronunciata con sentenza deriva, infatti, dal potere
riconosciuto alla autorità giudiziaria ordinaria di irrogare, in una con la
pena principale, delle pene accessorie.
Si tratta cioè
di un potere autonomo e diverso da quello riconosciuto all'autorità
amministrativa di concedere, sospendere o revocare la patente.
La pena
prevista dal settimo comma dell'art. 91 é, infatti, analoga a quella prevista
dall'art. 30 del codice penale e come quella ha per conseguenza il fatto che al
condannato venga vietato l'esercizio di una qualsiasi attività per la quale sia
richiesta una speciale abilitazione o autorizzazione.
Erroneamente
a questo proposito il giudice a quo parla di violazione dell'art. 3
della Costituzione, dato che non é effettuabile il raffronto tra le due
situazioni prospettate poiché l'evento causato dalla colpa del guidatore
(lesioni gravissime) ad esempio ben si distingue dall'evento causato a seguito
di una semplice infrazione alle norme sulla circolazione stradale dalla quale
non siano derivate conseguenze dannose alla persona o tali da non interessare
il codice penale.
E poiché é
solo all'evento che deve farsi ricorso per stabilire la natura del reato, ove
quello sia diverso, non può, in alcun modo, farsi un raffronto fra le due
situazioni.
Il terzo
comma dell'art. 91 del codice della strada prevede e punisce la mera violazione
di norme di comportamento: i commi sesto e settimo dello stesso articolo
sanzionano più gravemente tali violazioni quando concorrano con i più gravi
reati di omicidio colposo o di lesioni personali gravissime, gravi o anche
lievi, se seguite da fuga od omissione di soccorso. Le situazioni sono pertanto
diverse e rendono legittimo un diverso trattamento sanzionatorio.
Come
esattamente osserva l'Avvocatura dello Stato, il principio secondo cui la
maggiore gravità del danno che consegue ad azioni delittuose identiche nel
fatto, importa una diversa o più grave pena, é recepito nella nostra
legislazione penale (vedi ad es. gli artt. 561 e 592 c.p.). Né può essere
influenzato, ai fini che si propone l'ordinanza, il profilo evidenziato e
secondo il quale il giudice é costretto ad adottare il provvedimento della
sospensione della patente di guida senza aver modo di rapportarlo al tipo ed
alla gravità della colpa.
Il giudice
infatti ha sempre la possibilità di adeguare la durata nel tempo della sanzione
amministrativa (sospensione da tre mesi a tre anni) alla gravità del reato
commesso e deve, nel rendere giustizia, valersi di questo potere discrezionale
così come se ne avvale per fissare la pena in concreto.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 91, sesto e
settimo comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (codice della strada),
sollevata dal pretore di Silandro, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4
gennaio 1977.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE
MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI -
Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 20 gennaio 1977.