SENTENZA
N. 46
ANNO 1977
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale dell'art. 142 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, promosso con
ordinanza emessa il 9 settembre 1974 dal pretore di Asti nel procedimento
penale a carico di Tuominen Tea Helina, iscritta al n. 419 del registro
ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 309
del 27 novembre 1974.
Visto l'atto
d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 9 dicembre 1976 il Giudice relatore Luigi Oggioni;
udito il
sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Nel
procedimento penale a carico della cittadina finlandese Touminen Tea Helina,
imputata di contravvenzione all'art. 142 t.u.l.p.s., per avere omesso di
chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno temporaneo in Italia concessole a
suo tempo dalla Questura di Genova e scaduto il 31 gennaio 1972, il pretore di
Asti ha sollevato questione di legittimità costituzionale della detta norma per
preteso contrasto con gli artt. 2 e 3, primo comma, e 10, secondo comma, della
Costituzione.
Secondo il
pretore, la norma impugnata, di cui sarebbero coerente svolgimento le
previsioni degli artt. 261 e 262 del Regolamento di esecuzione, rimetterebbe
alla assoluta discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza la revoca o
il mancato rinnovo del permesso, che si aggiungerebbe ai casi di espulsione e
rimpatrio dello straniero previsti e regolati dagli artt. 150 e 152 t.u.l.p.s.
Ma mentre queste ultime disposizioni delimitano la discrezionalità
dell'autorità di pubblica sicurezza delineando fattispecie espressamente
previste, ai fini del rinnovo del permesso temporaneo di cui all'art. 142, la
stessa autorità rimarrebbe del tutto libera di esercitare il proprio potere,
senza il rispetto di limiti comunque previsti dalla legge, che possano evitare
discriminazioni ingiustificate, le quali, secondo il pretore, sarebbero,
comunque, insite nella mera sussistenza del denunziato potere della autorità.
Con ciò
sarebbe violato il principio di uguaglianza posto dall'art. 3 Cost., la cui
tutela dovrebbe intendersi estesa anche a stranieri in virtù dell'art. 2 Cost.,
e in relazione all'art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo ed
agli artt. 2 e 7 della dichiarazione universale dei diritti.
Il giudice a
quo osserva altresì che l'art. 10 Cost. porrebbe una riserva di legge per
quanto riguarda la disciplina della condizione giuridica dello straniero in
Italia, con cui contrasterebbe la latitudine del potere discrezionale
attribuito invece all'autorità di pubblica sicurezza dalla norma denunziata.
L'ordinanza é
stata notificata, comunicata e pubblicata come per legge e, in questa sede, si
é costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha tempestivamente depositato le
proprie deduzioni.
L'Avvocatura
eccepisce anzitutto l'inammissibilità della questione, osservando che l'art.
142 si limiterebbe a prevedere semplicemente la dichiarazione di soggiorno che
gli stranieri sono tenuti a rendere alla autorità di pubblica sicurezza entro
tre giorni dal loro ingresso, mentre la temporaneità, revocabilità e
discrezionalità del permesso di soggiorno potrebbero se mai desumersi dagli
artt. 261 e 262 del Regolamento di esecuzione del t.u.l.p.s. (d.P.R. 6 maggio
1940 n. 635), che, come tale, sarebbe peraltro sottratto al controllo di
legittimità in questa sede.
Nel merito la
questione sarebbe comunque infondata perché la normativa impugnata si
applicherebbe egualmente a tutti gli stranieri, né dal solo fatto che venga
riconosciuto un determinato margine di discrezionalità amministrativa potrebbe
dedursi la violazione del principio di eguaglianza, perché la parità di
trattamento costituirebbe un parametro di legittimità dell'attività
amministrativa, soggetta sotto tale profilo al controllo giurisdizionale.
Né potrebbe
dirsi violata la riserva di legge di cui all'articolo 10 Cost. perché la norma
impugnata ha appunto natura di legge, sicché la sua legittimità potrebbe
controllarsi solo sotto il profilo della sua rispondenza alle norme ed ai
trattati internazionali, mentre nulla al riguardo si osserva nella ordinanza di
rinvio.
E ciò, anche
a prescindere dalla circostanza che, con d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656, sono
state emanate disposizioni legislative per dare attuazione alle norme
comunitarie sulla libera circolazione dei cittadini degli Stati membri della
C.E.E.
Considerato in diritto
1. - Il
giudice a quo afferma sostanzialmente che alla autorità di pubblica
sicurezza sarebbe attribuita una illimitata discrezionalità per quanto riguarda
la revoca o il mancato rinnovo del permesso di soggiorno temporaneo di cui lo
straniero é tenuto a munirsi all'atto del suo ingresso in Italia, e lamenta il
contrasto di tale discrezionalità, sia col principio di eguaglianza, per le
discriminazioni cui darebbe origine, sia con la riserva di legge di cui
all'art. 10 della Costituzione, che postulerebbe la compiuta previsione in sede
legislativa della disciplina concernente la situazione giuridica dello
straniero in Italia.
2. - Deve,
anzitutto, ricordarsi che la giurisprudenza della Corte ha ripetutamente
ammesso l'applicabilità allo straniero del principio di eguaglianza,
riconoscendone la validità a favore delle situazioni soggettive nel campo della
titolarità dei diritti di libertà, né d'altra parte é dubitabile, né
l'Avvocatura contesta, che nella specie vengano appunto in considerazione
situazioni di tale natura. Non vi é dubbio, quindi, che la garanzia di
eguaglianza sia, in linea di principio, invocabile nel caso in esame.
Il giudice
stesso, peraltro, parte dalla premessa che l'istituto del permesso di soggiorno
trovi il suo fondamento nell'art. 142 del t.u.l.p.s., di cui costituirebbero
coerente svolgimento le disposizioni di attuazione contenute negli artt. 261 e
262 del Regolamento 6 maggio 1940, n. 635, ed in particolare riferisce la
denunziata discrezionalità della autorità di pubblica sicurezza alla norma
contenuta nell'art. 142 del menzionato testo unico.
Senonché,
deve osservarsi in proposito che l'art. 142 t.u.l.p.s., per la parte che
interessa, pone soltanto l'obbligo dello straniero di presentarsi, entro tre
giorni dal suo ingresso nel territorio dello Stato, all'autorità di pubblica
sicurezza del luogo ove si trova "per dare contezza di sé e fare la
dichiarazione di soggiorno".
Tale
disposizione é, poi, seguita dagli artt. 261 e 262 del Regolamento di
esecuzione del t.u., che indicano la forma ed il contenuto della dichiarazione
di soggiorno, nonché la documentazione da allegare alla stessa, e prescrivono
che l'autorità di pubblica sicurezza, esaminata la documentazione, rilasci allo
straniero "ricevuta della dichiarazione qualora nulla osti alla permanenza
di lui nella Repubblica".
Ora, a parte
ogni considerazione circa la natura giuridica di tale ricevuta, cioè se essa
costituisca una vera e propria autorizzazione al soggiorno, o debba piuttosto
considerarsi una mera certificazione dell'avvenuta dichiarazione di soggiorno
che l'autorità di pubblica sicurezza deve rilasciare, salvo che non sussistano
motivi per promuovere l'espulsione dello straniero a norma delle successive
disposizioni contenute negli artt. 150, 151 e 152 t.u.l.p.s., sembra
indubitabile che il documento in parola ed i relativi poteri dell'autorità cui
ne é affidato il rilascio trovino loro base normativa diretta non già nell'art.
142 t.u.l.p.s., bensì nelle disposizioni regolamentari ora citate. Queste
ultime soltanto, invero, dettano il particolare criterio di verifica del
"nulla osta" alla "permanenza" dello straniero nella
Repubblica, criterio che, d'altra parte, costituisce il punto su cui
essenzialmente convergono le censure di illegittimità sollevate dal pretore il
quale, come si é detto, collega alla discrezionalità attribuita all'autorità di
pubblica sicurezza i lamentati vizi di illegittimità.
In sostanza,
quindi, la legittimità dell'art. 142 t.u.l.p.s. é messa in dubbio nel
presupposto che la facoltà discrezionale di cui assume il contrasto con la
Costituzione, sia attribuita all'autorità di pubblica sicurezza da tale norma,
il che peraltro é inesatto, per i motivi sopra esposti. E stata così sollevata
questione di legittimità costituzionale in relazione ad una disposizione di
legge che non contiene la disciplina censurata, e, pertanto, la questione
stessa deve essere dichiarata infondata.
Tale
conclusione, ovviamente, prescinde da qualsiasi giudizio circa la rispondenza
ai principi costituzionali delle menzionate norme regolamentari, che, per loro
natura, secondo costante giurisprudenza, sono sottratte al sindacato di
legittimità in questa sede.
3. - La Corte
ritiene, tuttavia, di dover affermare che la materia in esame, per la
delicatezza degli interessi che coinvolge, merita un riordinamento da parte del
legislatore, che tenga conto della esigenza di consacrare in compiute ed
organiche norme le modalità e le garanzie di esercizio delle fondamentali
libertà umane collegate con l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri in
Italia.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 142 del r.d. 18
giugno 1931, n. 773, (testo unico leggi di pubblica sicurezza), sollevata con
l'ordinanza in epigrafe dal pretore di Asti, in riferimento agli artt. 3 e 10
della Costituzione.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4
gennaio 1977.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE
MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI -
Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 20 gennaio 1977.