SENTENZA
N. 44
ANNO 1977
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570
(testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle
Amministrazioni comunali), promosso con ordinanza emessa l'11 maggio 1975 dal
tribunale di Crotone, nel procedimento civile vertente tra Tavarnese Tommaso ed
altri e Cicero Francesco, iscritta al n. 374 del registro ordinanze 1975 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 268 dell'8 ottobre
1975.
Visto l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 24 novembre 1976 il Giudice relatore Leopoldo Elia;
udito il
sostituto avvocato generale dello Stato Ugo Gargiulo, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Nel corso del
procedimento promosso da Tavarnese Tommaso e vertente sulla affermata
ineleggibilità di Cicero Francesco a sindaco del comune di Roccabernarda, per
la relazione di affinità con persona che occupa l'ufficio di segretario
comunale, e sulla conseguente decadenza dalla carica, il tribunale di Crotone,
aderendo a conforme eccezione del Cicero, sollevava questione di
costituzionalità in ordine all'art. 6 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, che
tale ineleggibilità prevede, in relazione all'art. 51, primo comma, della
Costituzione, che sancisce il diritto di tutti i cittadini di accedere alle
cariche elettive in condizioni di eguaglianza, ritenendo non manifestamente
infondato il dubbio sulla compatibilità con tale diritto della preferenza accordata
all'interesse alla stabilità del pubblico impiegato.
Nel giudizio
avanti a questa Corte interveniva il Presidente del Consiglio dei ministri,
attraverso l'Avvocatura dello Stato, che chiedeva si dichiarasse manifestamente
infondata la questione, essendo evidenti la ratio e la compatibilità con il
sistema della norma di cui si tratta; la causa di ineleggibilità che essa
stabilisce, infatti, rientrerebbe in quelle situazioni che, secondo le
affermazioni di questa stessa Corte, sono idonee a giustificare una restrizione
al diritto elettorale passivo, perché tali da influire sulla libera espressione
del voto e sul corretto esercizio delle funzioni pubbliche.
In
dibattimento l'Avvocatura dello Stato si riportava all'atto di intervento.
Considerato in diritto
La questione
di legittimità costituzionale dell'art. 6 del t.u. delle leggi per la
composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali,
approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, concerne quella parte
dell'articolo che preclude la nomina (o, rectius, l'elezione) a sindaco
di chi abbia ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo
grado, che siano titolari dell'ufficio di segretario comunale.
Si denunzia
in particolare il contrasto di detta norma con l'art. 51 Cost., in quanto il
diritto di accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza non
potrebbe essere sacrificato a vantaggio dell'interesse alla sede del pubblico
impiegato, e nella specie, del segretario comunale.
La questione
non é fondata. Infatti prevale nella disciplina dell'art. 6, per la parte
denunziata, la considerazione dei fini posti in rilievo nell'art. 97, primo
comma, Cost., e cioè del buon andamento e della imparzialità della
amministrazione. Tali obbiettivi, come é noto, non valgono soltanto per la
pubblica amministrazione in senso stretto.
Ciò non
significa che la disciplina dell'art. 6 adotti il congegno più idoneo allo
scopo di conseguire le finalità predette: é anzi da auspicare una soluzione
legislativa più equilibrata, che tenga conto oltreché delle esigenze della
pubblica amministrazione, anche della espressione della volontà popolare nei
riflessi che in fatto possa avere sulla elezione alla carica di sindaco.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del t.u. delle
leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni
comunali, approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, nella parte in cui
preclude la nomina a sindaco di chi abbia ascendenti o discendenti ovvero
parenti o affini fino al secondo grado, che siano titolari dell'ufficio di
segretario comunale; questione sollevata in riferimento all'art. 51 della
Costituzione dal tribunale di Crotone con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE
MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA
- Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 20 gennaio 1977.