SENTENZA
N. 37
ANNO 1977
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 30 aprile 1969, n. 153
(Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza
sociale), promosso con ordinanza emessa l'11 giugno 1974 dalla Corte di appello
di Bologna, nel procedimento civile vertente tra Bertolini Giovanni e
l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 425 del registro
ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 309
del 27 novembre 1974.
Visti gli
atti di costituzione di Bertolini Giovanni e dell'INPS;
udito
nell'udienza pubblica del 9 dicembre 1976 il Giudice relatore Ercole Rocchetti;
uditi l'avv.
Franco Agostini, per Bertolini, e l'avv. Pasquale Vario, per l'INPS.
Ritenuto in fatto
Nel corso del
procedimento civile vertente tra il signor Giovanni Bertolini e l'Istituto
nazionale della previdenza sociale, la Corte d'appello di Bologna, con
ordinanza emessa l'11 giugno 1974, ha ritenuto rilevante e non manifestamente
infondata una questione di legittimità costituzionale concernente l'art. 9
della legge 30 aprile 1969, n. 153.
Secondo il
giudice a quo, la norma impugnata, che statuisce l'aumento del dieci per
cento del loro ammontare per le pensioni aventi decorrenza anteriore al 1
gennaio 1969, sarebbe costituzionalmente illegittima nella parte in cui non
dispone che lo stesso aumento spetti anche alle pensioni con decorrenza
posteriore se liquidate, (a seguito della opzione consentita dalla legge ed
esercitata dall'interessato) col così detto sistema contributivo, e cioè con
quello vigente anteriormente al 1 maggio 1968, anziché con quello retributivo
in vigore da tale data (art. 5 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488).
L'illegittimità
della norma é stata prospettata sia con riferimento all'art. 3 della
Costituzione, per la diversità di trattamento fra situazioni obbiettivamente
uguali, sia in relazione all'art. 38 Cost., sotto il profilo che la norma non
avrebbe assicurato l'esigenza, avvertita dal legislatore, di apportare un
aumento alle pensioni contributive per ovviare all'aumento del costo della
vita.
Nel giudizio
dinanzi alla Corte si sono costituiti sia l'Istituto nazionale della previdenza
sociale che il signor Giovanni Bertolini.
La difesa
dell'Ente di previdenza contesta la fondatezza delle censure prospettate nella
ordinanza di rinvio, rilevando, innanzi tutto, che la diversità di trattamento
non consegue direttamente dalla norma, ma dalla volontà dell'interessato, che
ha esercitato l'opzione per ottenere la pensione di importo maggiore.
Comunque,
secondo l'Istituto, non sussisterebbe alcuna violazione della norma impugnata,
perché la dedotta disparità troverebbe la sua giustificazione nella diversa
situazione dei pensionati a seconda del momento in cui fu liquidato il
trattamento pensionistico e nel criterio di gradualità cui si é ispirato il
legislatore nel disporre l'adeguamento delle pensioni all'aumento del costo
della vita.
Invece, per
il Bertolini, la esclusione dall'aumento del dieci per cento per i pensionati
che, con trattamento decorrente successivamente al 1 gennaio 1969, abbiano
optato per la così detta pensione contributiva, costituisce una lacuna dovuta
al mancato completo coordinamento delle varie norme che hanno disciplinato la
corresponsione della pensione al momento del passaggio dal sistema contributivo
a quello retributivo; risulterebbe, infatti, dalla interpretazione degli artt.
9 e 11 della legge n. 153 del 1969 che il legislatore ha disposto un sistema di
aumento abbinato per i due tipi di trattamento, lasciando però prive di ogni
incremento le sole pensioni contributive con decorrenza successiva al 31
dicembre 1968.
All'udienza
di discussione le parti costituite hanno ulteriormente illustrato le proprie
deduzioni.
Considerato in diritto
1. - Viene
posto alla Corte il dubbio che l'art. 9 della legge 30 aprile 1969, n. 153,
nella parte in cui limita l'aumento del dieci per cento alle pensioni della
previdenza sociale con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1969, violi gli artt.
3 e 38 della Costituzione, in quanto non estende tale aumento anche alle
pensioni liquidate, col sistema contributivo, in epoca successiva a quella
data.
2. - La
questione é fondata.
Va innanzi
tutto ricordato che, con il d.P.R.27 aprile 1968, n. 488, venne, a far tempo
dalla sua entrata in vigore, e cioé dal 1 maggio stesso, mutato il metodo di
calcolo delle pensioni, col passaggio dal sistema contributivo (riferito
all'ammontare dei contributi versati), a quello retributivo (riferito alle ultime
retribuzioni percepite).
Il secondo
sistema, in una visione prospettica certamente più favorevole agli interessati,
poteva tuttavia riuscire, nei casi concreti, meno favorevole, specie a coloro
che, al momento del pensionamento, fruivano di basse retribuzioni.
A tale scopo,
con l'art. 14 dello stesso provvedimento innovativo del metodo di calcolo,
veniva concessa agli interessati la facoltà di opzione fra i due sistemi,
facoltà da esercitarsi entro il termine del 31 dicembre 1970, poi prorogato, con
norme successivamente emanate, prima al 31 dicembre 1971 e poi al 31 luglio
1976.
3. -
Frattanto, con la legge 30 aprile 1969, n. 153, entrata in vigore il 1 maggio
stesso, veniva disposto:
- che, a far
tempo dal 1 gennaio del detto anno, la misura massima della percentuale di
commisurazione della pensione (liquidata col sistema retributivo) veniva
aumentata dal 65 al 74% (art. 11, primo comma);
- che le
pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1969 venivano
aumentate del 10%;
- che, infine,
coloro che avevano esercitato l'opzione tra i due sistemi di calcolo fra il 1
gennaio e il 1 maggio del 1969, potevano rinnovare l'opzione (art. 53), essendo
mutato uno dei valori in riferimento ai quali la scelta era stata operata.
4. - Con tali
disposizioni il legislatore si proponeva di risolvere con equità le varie
ipotesi che sembravano esaurire la casistica e cioè l'ipotesi di coloro che,
pensionati in fra il 1 maggio e il 31 dicembre 1968, avevano scelto fra la
pensione contributiva e una retributiva con base massima 65%, e che venivano a
fruire dell'aumento del 10%; e l'altra di coloro che, pensionati con decorrenza
posteriore, potevano operare la scelta con riferimento a una pensione
retributiva riferita alla base massima aumentata al 74%, e che perciò non
venivano beneficiati con l'aumento del 10%.
In realtà,
però, in quelle disposizioni non veniva adeguatamente valutato il caso di
coloro che, pur collocandosi in pensione con decorrenza successiva al 31
dicembre 1968, non potevano, nell'esercizio della facoltà di opzione loro
concessa, che seguitare a scegliere il sistema contributivo, perché la pensione
con esso liquidata seguitava ad essere maggiore, pur dopo l'elevazione del
massimale di base, a quella risultante dal sistema retributivo.
Rispetto a
costoro, non risultando produttivo il temperamento introdotto con la facoltà di
opzione, la mancata concessione dell'aumento del 10% non trova alcuna valida
giustificazione.
Nei loro
confronti la norma limitativa, contenuta nell'art. 9 della legge del 1969,
veniva infatti a determinare una duplice differenza di trattamento, rispetto ai
pensionati con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1969, cui era elargito
l'aumento del 10%, e rispetto ai pensionati col sistema retributivo, con
decorrenza posteriore al 31 dicembre 1968, che fruivano dell'aumento al 74%
della base imponibile.
Di fronte
alle due anzidette categorie, solo coloro che appartenevano alla terza,
costituita dai pensionati con decorrenza successiva al 31 dicembre 1968, e che
avevano optato per il sistema contributivo, venivano completamente negletti, in
quanto non beneficiavano di nessun aumento.
5. - Ora una
tale differenza di trattamento non può non importare, rispetto a soggetti che
si trovavano nelle identiche condizioni, una violazione del principio di
eguaglianza.
Né una
appagante giustificazione della loro discriminazione potrebbe rinvenirsi, come
altre volte é stato dalla Corte ritenuto (sentenza n. 128 del
1973), nel fattore temporale, in quanto qui non può parlarsi di una necessaria
gradualità da attuarsi nella concessione di benefici importanti oneri
finanziari.
Se può
ammettersi, infatti, che un trattamento migliorativo possa non essere esteso a
soggetti che hanno anteriormente già definito la propria posizione di
quiescenza, non può certamente ammettersi che soggetti i quali maturano il
diritto relativo in data posteriore possano ricevere un trattamento deteriore
rispetto a quelli che quel diritto hanno anteriormente maturato.
La violazione
dell'art. 3, primo comma, della Costituzione risulta perciò, nel caso,
evidente, mentre nulla é a dire della pur dedotta violazione dell'art. 38, la
cui questione resta assorbita.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la
illegittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 30 aprile 1969, n. 153
(sulla revisione degli ordinamenti pensionistici della previdenza sociale),
nella parte in cui esclude dall'aumento del dieci per cento le pensioni aventi
decorrenza posteriore al 31 dicembre 1968 e che sono state liquidate secondo le
disposizioni vigenti anteriormente al 1 maggio 1968.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4
gennaio 1977.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE
MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI -
Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 18 gennaio 1977.