SENTENZA
N. 36
ANNO 1977
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale della legge approvata il 7 agosto 1975
dall'Assemblea regionale siciliana recante "Proroga degli incarichi
temporanei conferiti al personale ospedaliero non medico" promosso con
ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana notificato il 14
agosto 1975, depositato in cancelleria il 23 successivo ed iscritto al n. 21
del registro ricorsi 1975.
Visto l'atto
di costituzione della Regione siciliana;
udito
nell'udienza pubblica del 9 dicembre 1976, il Giudice relatore Angelo De Marco;
uditi il
sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Gozzi per il ricorrente, e
l'avv. Salvatore Villari per la Regione.
Ritenuto in fatto
Con disegno di
legge, approvato dall'Assemblea regionale nella seduta del 7 agosto 1975, la
Regione siciliana prorogava gli incarichi temporanei, conferiti al personale
ospedaliero non medico, in servizio alla data di entrata in vigore della legge
statale 18 aprile 1975, n. 148, fino al 31 dicembre 1975.
Avutane
notizia, ai sensi ed agli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale il 9
agosto successivo, il Commissario dello Stato per detta Regione proponeva
ricorso a questa Corte chiedendo che ne venisse dichiarata la illegittimità
costituzionale per violazione dell'art. 17, lett. c), dello Statuto suddetto.
Premesso che
in materia la Regione, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto speciale, ha
competenza legislativa meramente complementare, il cui esercizio é subordinato
alla esistenza delle seguenti condizioni:
a) che
vengano osservati i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la
legislazione dello Stato;
b) che i
provvedimenti siano rivolti a soddisfare le condizioni particolari e le
esigenze proprie della Regione;
tanto
premesso a sostegno del ricorso si deduce, in sostanza, quanto segue.
1. - Tra i
principi della legislazione statale che la Regione é tenuta ad osservare
rientrano, indubbiamente, quelli sanciti dall'art. 3 del d.P.R. 27 marzo 1969,
n. 130, in forza del quale (primo comma) l'assunzione del personale ospedaliero
(medico, tecnico-sanitario, ausiliario, esecutivo, amministrativo) agli
impieghi presso enti ospedalieri é effettuata, nei limiti dei posti preveduti
dalle piante organiche mediante pubblici concorsi e (comma quarto) in attesa
dell'espletamento di tali concorsi, le amministrazioni ospedaliere, in
relazione alle esigenze di servizio possono ricoprire i posti resisi vacanti
soltanto per incarichi semestrali non rinnovabili.
2. - É vero
che con gli artt. 58 e seguenti della legge 18 aprile 1975, n. 148, il
legislatore statale ha disposto una cosiddetta "sanatoria" ma a far
questo é stato indotto dalla necessità di acquisire personale medico per
l'assunzione del quale non era stato possibile indire i relativi concorsi per
mancanza dell'abilitazione all'esercizio professionale, all'uopo necessaria,
perché non erano stati indetti gli appositi esami.
3. - Per il
personale contemplato dalla impugnata legge regionale questa ragione non sussiste,
e però tale legge mal dissimula la volontà della Regione di eludere il divieto
di assunzione di durata ultrasemestrale, al fine evidente di estendere la
"sanatoria" anche ai casi non preveduti dalla legge statale.
Si é
costituito per resistere al ricorso di cui sopra il Presidente pro-tempore
della Regione siciliana, il cui patrocinio, con l'atto di costituzione, chiede
che il ricorso stesso venga dichiarato infondato e, quindi, respinto, deducendo
al riguardo sostanzialmente quanto segue:
a) dopo aver
premesso che la Regione siciliana, avvalendosi della sua potestà legislativa,
già con sua legge 5 luglio 1949, n. 23, aveva provveduto a disciplinare in modo
organico il sistema ospedaliero strutturandolo in modo tale da anticipare il
sistema statale preordinato dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132, pone in
evidenza che l'art. 3 del decreto legislativo n. 130 del 1969, posto a base del
ricorso, va interpretato in relazione all'ultimo comma dell'art. 42 della legge
delega, in forza del quale "in ogni caso dovranno essere riconosciute le
posizioni giuridiche ed economiche acquisite dal personale già in
servizio".
Ossia la
limitazione a sei mesi della durata delle assunzioni degli incarichi temporanei
per la copertura dei posti resisi vacanti in attesa dell'espletamento dei
concorsi da indire per coprirli, si giustifica appunto con la considerazione
che entro sei mesi quei concorsi fossero espletati.
b) Il
principio della limitazione della durata degli incarichi temporanei a sei mesi
non prorogabili é ignoto alla legge delega n. 132, che, invece, con l'art. 59
dispone "Il personale sanitario di assistenza immediata ed ausiliaria, il
personale amministrativo, di ragioneria, di dattilografia, di archivio, di
ordine, subalterno, in servizio negli ospedali di cui al secondo comma
dell'art. 3, passa alle dipendenze dell'ente ospedaliero e viene inquadrato nei
rispettivi ruoli, conservando, in ogni caso, le posizioni giuridiche ed
economiche acquisite al momento del trasferimento", disposizione che si
riferisce al personale fuori ruolo.
Inoltre
l'art. 42, n. 1, della legge delega n. 132 del 1968 sancisce bensì il principio
generale che impone il concorso per le nuove assunzioni, ma ammette che si
possa derogare soltanto per speciali categorie di personale esecutivo.
Dal che
consegue che il quarto comma dell'art. 3 del decreto legislativo n. 130 del
1969 non si può riferire al personale esecutivo.
c) Il principio
che può ricavarsi dalla legislatura delegata in materia di incarichi é quello
della temporaneità e non anche quello di specifica temporaneità e tanto meno
quello della non rinnovabilità.
d) La legge
statale n. 148 del 1975 ha bensì, con l'art.75, dichiarato la nullità degli
incarichi conferiti in contrasto con le disposizioni dei decreti delegati, ma,
nel contempo, ha introdotto anche il principio della sanatoria di situazioni,
ritenute, a torto o a ragione, irregolari, applicandolo fino al punto di derogare
largamente al sistema delle assunzioni mediante pubblico concorso e alla
disciplina degli incarichi per varie categorie di personale.
In questa
situazione l'avere prorogato a data fissa incarichi regolarmente conferiti ai
sensi del quarto comma dell'art.3, non significa conferire nuovi incarichi
irregolari, ma soltanto estendere ad una riconosciuta e limitata categoria di
personale la possibilità di usufruire del principio di sanatoria che informa la
legge n. 148 del 1975.
Considerato in diritto
1. - Con il
ricorso introduttivo del presente giudizio il Commissario dello Stato per la
Regione siciliana impugna, a sensi dell'art. 28 dello Statuto speciale per
detta Regione, la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella
seduta del 7 agosto 1975, recante "Proroga degli incarichi temporanei
conferiti al personale ospedaliero non medico", per violazione dell'art.
17 lett. c), del detto Statuto.
2. - Si
deduce nel ricorso che la Regione, nell'esercizio della potestà legislativa concorrente
in materia di igiene e sanità pubblica, non avrebbe osservato i limiti dei
principi ed interessi generali a cui si informa la legislazione dello Stato,
senza mirare, per altro, al soddisfacimento delle condizioni particolari e
delle esigenze proprie di essa Regione, ed in particolare ed in sostanza,
avrebbe violato il principio di legislazione statale desumibile dall'art. 3,
comma quarto, del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, secondo il quale, fermo che la
assunzione del personale ospedaliero debba essere effettuata, nei limiti dei
posti previsti dalle piante organiche, mediante pubblici concorsi, le
amministrazioni ospedaliere, in relazione alle esigenze di servizio, possono,
in attesa dell'espletamento di tali concorsi, ricoprire i posti resisi vacanti
per incarichi semestrali non rinnovabili.
Ed infatti
con la legge de qua "sono prorogati fino al 31 dicembre 1975 gli
incarichi temporanei conferiti al personale ospedaliero non medico in servizio
alla data di entrata in vigore della legge 18 aprile 1975, n. 148".
3. - La
questione come sopra sollevata in via principale non é fondata perché la
Regione, con la legge impugnata, non ha violato il detto principio.
Ed infatti:
a) va
anzitutto precisato che la Regione ha emanato la legge de qua
nell'esercizio della potestà legislativa concorrente di cui all'art. 17, lett.
c).
Una normativa
che si riferisca allo stato giuridico del personale ospedaliero, infatti,
attiene all'assistenza sanitaria.
b) D'altra
parte non va trascurato che, intervenuta la legge ospedaliera (legge 12
febbraio 1968, n. 132), le Regioni a statuto speciale (non aventi in materia
sanitaria potestà legislativa primaria), come la Regione siciliana, erano
tenute, a sensi dell'art. 67 di detta legge, ad adeguare la propria
legislazione nella materia predetta ai principi da essa stabiliti; che, per
quanto concerne lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri, in
forza della delega di cui all'art. 40, comma primo, lett. c), della citata
legge n. 132 del 1968, é intervenuto il d.P.R. n. 130 del 1969 da cui, secondo
l'assunto del ricorrente, sarebbe desumibile il detto principio di legislazione
statale non derogabile.
c) Il
principio invocato in ricorso é rinvenibile nel d.P.R. n. 130 del 1969.
Non giova
dire - come sostiene la Regione - che nella legge di delega n. 132 del 1968 non
si parla di incarichi temporanei e che invece vi é l'art. 59 che si riferisce a
tutto il personale, da cui sarebbe desumibile un principio opposto e cioè
quello della continuazione del personale nelle prestazioni di servizio o del
mantenimento del posto di lavoro.
E ciò perché
entrambi i principi ricorrono ed il secondo, quello invocato dalla Regione, non
é in contrasto o incompatibile con il primo.
d) Senonché
nel ricorso non risultano esattamente individuati il contenuto e la portata di
quel principio.
L'art. 3,
comma quarto, del d.P.R. n. 130 del 1969 va interpretato in relazione agli
artt. 40 e 42, ultimo comma, della legge di delega e unitamente alle norme di
cui alla legge n. 148 del 1975, e sul piano della sua effettività, e nella
valutazione che ne ha fatto l'Assemblea regionale siciliana non possono non
avere avuto peso le iniziative a quel tempo in corso davanti al Parlamento.
Da ciò discende
che il termine di sei mesi non appare perentorio, ma ordinatorio o
acceleratorio, essendo la sua fissazione chiaramente imposta per far sì che
l'assunzione in ruolo del personale nei posti resisi vacanti avesse luogo entro
tempi brevi e nel modo più sollecito; avendo la legge n. 148 del 1975, a
distanza di parecchi anni dalla legge ospedaliera e dai decreti delegati, preso
atto della situazione di fatto ancora esistente, sia pure per ragioni
obiettive, nell'importante settore del personale sanitario, e dettato nel
contempo norme transitorie per la sistemazione in ruolo del personale
ospedaliero; ed esistendo, alla data dell'approvazione della legge regionale
impugnata, presso i due rami del Parlamento iniziative legislative dirette ad
una sanatoria anche nel settore del personale non medico.
Il principio de
quo deve intendersi quindi nel senso sostenuto in via subordinata dalla
Regione, che gli incarichi non debbono essere necessariamente ed esclusivamente
semestrali, ma debbono essere temporanei, ed altresì nel senso che la loro
durata debba essere predeterminata ed a breve scadenza.
e) Non
ricorre, di conseguenza, la lamentata violazione del principio, perché con la
legge impugnata la Regione si é limitata a prorogare fino al 31 dicembre 1975
(termine finale, direttamente determinato) la durata degli incarichi temporanei
conferiti al personale in servizio alla data del 20 maggio 1975.
In sostanza
(ed é questo il punto su cui s'incentra la denuncia) vi é stata solo una
semplice breve proroga di quegli incarichi, il cui periodo di durata era in
corso alla ripetuta data del 20 maggio 1975. Il carattere temporaneo degli
incarichi così non risulta violato.
D'altra parte
non va trascurato che la Regione siciliana, prima e dopo il 31 dicembre 1975,
non ha ritenuto più di dover legiferare in materia, riconoscendo in tal modo
che in relazione a quel principio il suo intervento avrebbe potuto essere
(siccome é stato) solo episodico e limitato. E gli enti ospedalieri, pertanto,
non si sono potuti non adeguare alla legislazione statale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale della legge recente
"Proroga degli incarichi temporanei conferiti al personale ospedaliero non
medico" approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 7 agosto 1975,
sollevata, in riferimento all'art. 17, lett. c), dello Statuto speciale della
Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4
gennaio 1977.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE
MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI -
Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 18 gennaio 1977.