SENTENZA
N. 34
ANNO 1977
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi
riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 81, primo e secondo comma, del
codice penale, nel testo risultante dall'art. 8 del d.l. 11 aprile 1974, n. 99,
convertito in legge 7 giugno 1974, n. 220, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza
emessa il 10 maggio 1974 dal pretore di Codigoro nel procedimento penale a
carico di Freguglia Bassano, iscritta al n. 323 del registro ordinanze 1974 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 263 del 9 ottobre 1974;
2) ordinanza
emessa il 13 novembre 1974 dal pretore di Ottaviano nel procedimento penale a
carico di Giuliano Giuseppe, iscritta al n. 521 del registro ordinanze 1974 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.28 del 29 gennaio 1975;
3) ordinanza
emessa il 27 novembre 1974 dal pretore di Castelnuovo di Garfagnana nel
procedimento penale a carico di Rossi Carlo, iscritta al n. 64 del registro
ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 88 del
2 aprile 1975;
4) ordinanza
emessa il 4 febbraio 1975 dal pretore di Vittorio Veneto nel procedimento
penale a carico di Casagrande Mario ed altri, iscritta al n. 173 del registro
ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 166
del 25 giugno 1975;
Visti gli
atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 24 novembre 1976 il Giudice relatore Nicola Reale;
udito il
sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Con
ordinanza 10 maggio 1974 nel corso di procedimento penale a carico di un
imputato di tre reati contravvenzionali, uno dei quali puniti con l'arresto e
due con l'ammenda, il pretore di Codigoro, premesso che nella fattispecie
risultava realizzata l'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 81 del codice
penale (concorso formale dei reati), ha sollevato questione di legittimità
costituzionale del suddetto articolo 81 c.p. (nel nuovo testo risultante
dall'art. 8 del decreto legge 11 aprile 1974, n. 99, convertito nella legge 7
giugno 1974, n. 220), in riferimento agli artt. 13 e 25, comma secondo, Cost.
(principio di legalità della pena) assumendo che il ricorso allo speciale
criterio di determinazione della pena contenuto in detta norma, quando i reati
concorrenti sono puniti con pene di specie diversa, comporterebbe l'irrogazione
di una pena complessiva qualitativamente diversa (nei limiti dell'aumento)
rispetto a quelle prestabilite dalle singole norme incriminatrici. Se poi
l'art. 81 fosse interpretato nel senso che esso non sia applicabile quando i
reati concorrenti vengono puniti con pene eterogenee, sarebbe allora non
infondato il dubbio, sempre secondo il giudice a quo, di un suo contrasto con
l'art. 3 Cost. poiché creerebbe disparità di trattamento, non razionalmente
giustificate, tra singole ipotesi di concorso formale di reati a seconda che i
reati concorrenti siano puniti con pene identiche o diverse.
Nel giudizio
é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano
dichiarate non fondate. Ciò osservando che l'applicabilità della nuova
disciplina va esclusa allorché i reati concorrenti sono puniti con pene eterogenee.
L'asserito contrasto con il principio di legalità delle pene non sarebbe
pertanto neppure configurabile ma dovrebbe negarsi, altresì, che la mancata
applicazione dell'art. 81 c.p. nell'ipotesi considerata possa determinare
disparità di trattamento non razionalmente giustificate, in violazione
dell'art. 3 Cost., poiché la situazione di colui che ha commesso due o più
reati puniti con pene eterogenee sarebbe diversa da quella di colui che ha
invece commesso reati tutti puniti con pene identiche.
2. - Il
pretore di Castelnuovo di Garfagnana, con ordinanza 27 novembre 1974 nel corso
di procedimento penale a carico di imputato di un delitto punito con la
reclusione e di una contravvenzione punita alternativamente con la pena
dell'arresto o dell'ammenda, ha sollevato a sua volta questione di legittimità
costituzionale dell'art. 81 c.p., in riferimento all'art. 3 Cost., osservando
che l'applicazione della predetta norma nel caso di concorso formale tra un
delitto ed una contravvenzione puniti, rispettivamente, con la reclusione e
l'ammenda, comporterebbe l'irrogazione di una pena complessiva di specie più
grave di quella che potrebbe essere inflitta nell'ipotesi di concorso materiale
tra gli stessi reati, considerata dal legislatore di maggiore gravità.
Anche in
questo giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato che, ribadendo
quanto già dedotto nella difesa relativa all'ordinanza del pretore di Codigoro,
osserva che quando i reati concorrenti sono puniti con pene diverse la nuova
disciplina del concorso formale non é applicabile e che, quindi, non viene a
determinarsi alcuna disparità di trattamento tra tale ipotesi criminosa e il
concorso materiale dei reati.
3. - Con
ordinanza 4 febbraio 1975 nel corso di procedimento penale a carico di tre
imputati di concorso in una contravvenzione punita congiuntamente con le pene
dell'arresto e dell'ammenda ed il primo, inoltre, di delitto punito con la
multa il pretore di Vittorio Veneto ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 81 c.p. in riferimento all'art. 3 Cost., osservando
che l'applicabilità di detta norma nell'ultima ipotesi considerata, comportando
l'assorbimento della pena detentiva comminata per il reato contravvenzionale in
quella pecuniaria della multa stabilita per il delitto, finirebbe per riservare
all'imputato colpevole dei due reati un trattamento più favorevole di quello
cui é assoggettato chi ha commesso il solo reato contravvenzionale.
Nel giudizio
é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione sia dichiarata
non fondata sulla base delle stesse argomentazioni svolte nelle difese relative
ai giudizi promossi con le ordinanze dei pretori di Codigoro e di Castelnuovo
di Garfagnana che sopra si sono richiamate.
4. - Con
ordinanza emessa il 13 novembre 1974 nel corso di procedimento penale a carico
di un imputato di un delitto punito con la reclusione e di due contravvenzioni
punite con l'arresto il pretore di Ottaviano, premesso che i predetti reati
erano stati tutti commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, ha
sollevato - in riferimento all'art. 3 Cost. - questione di legittimità
costituzionale del già citato art. 81 c.p. osservando che la sua applicazione
nelle ipotesi in cui i reati sono puniti con pene di specie diversa
determinerebbe disparità di trattamento non razionalmente giustificate tra
persone colpevoli degli stessi reati a seconda che rispetto ad essi sia o meno
ipotizzabile la continuazione.
Nel giudizio
é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione sia dichiarata
inammissibile, per manifesta irrilevanza, o comunque infondata posto che la
norma denunciata non é applicabile allorché i reati concorrenti sono puniti con
pene di specie diversa.
Alla pubblica
udienza del 24 novembre 1976 la difesa dello Stato insisteva per l'accoglimento
delle proprie tesi e conclusioni.
Considerato in diritto
1. - Le
quattro ordinanze in epigrafe hanno riferimento a questioni analoghe o,
comunque, connesse onde i relativi giudizi possono essere riuniti per essere
decisi con unica sentenza.
2. - Secondo
il nuovo testo dell'art. 81 del codice penale attualmente vigente (introdotto
con l'art. 8 del decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, convertito nella legge 7
giugno 1974, n. 220) " punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la
violazione più grave aumentata fino al triplo chi con una sola azione od
omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni
della medesima disposizione di legge".
"Alla
stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo
disegno criminoso commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o
di diverse disposizioni di legge".
Nel terzo
comma si precisa - infine - che nei casi previsti dallo stesso articolo
"La pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma
degli articoli precedenti" (e cioè degli artt. 71 e seguenti).
La
disposizione apporta, come é noto, innovazioni sostanziali alla disciplina
dell'originario testo del codice penale, per la quale in caso di concorso
formale di reati l'autore di essi era punito secondo il sistema del cumulo
materiale delle pene, anziché secondo quello più favorevole del cumulo
giuridico, mentre l'applicazione di quest'ultimo sistema al reato continuato
era subordinata alla circostanza che le violazioni avessero riferimento alla
stessa disposizione di legge.
Ne consegue
che la omogeneità normalmente ricorrente delle pene da cumulare non comportava
gravi problemi interpretativi ed applicativi, a differenza di quanto accade con
la nuova normativa per la difficoltà di procedere alla determinazione della
pena complessiva in base al disposto dell'art. 81 allorché i reati concorrenti
siano puniti con pene fra loro diverse per genere o per specie. E, cioè,
reclusione e arresto, quali pene detentive temporanee, e multa e ammenda quali
pene pecuniarie.
3. - Le
questioni sollevate in via principale da una delle ordinanze e quelle sollevate
nelle altre tre presuppongono tutte, in riferimento alle singole fattispecie,
l'applicabilità di una pena complessiva ai sensi del suddetto testo.
Come si é
accennato in narrativa, nell'ordinanza n. 323/1974 il pretore di Codigoro
prospetta in via principale il dubbio che il ricorso allo speciale criterio di
determinazione della pena previsto dal vigente art. 81 c.p. implicherebbe, nella
fattispecie sottoposta al suo esame (caratterizzata dal concorso formale di
reati contravvenzionali, uno dei quali punito con l'arresto e due puniti con
l'ammenda), contrasto con il principio di legalità della pena, di cui agli
artt. 13 e 25, secondo comma, Cost., traducendosi nell'irrogazione di una pena
detentiva nuova (nei limiti dell'aumento da apportarsi alla pena dell'arresto)
rispetto a quelle originariamente previste dalle singole norme incriminatrici.
Secondo il
pretore di Castelnuovo di Garfagnana (ord. n.64 del 1975) e quello di Vittorio
Veneto (ord. n. 173 del 1975) il nuovo testo dell'art. 81 c.p. violerebbe il
principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., in quanto:
a) nel caso
di concorso tra delitto punito con la reclusione e contravvenzione punita con
l'ammenda, la norma, comportando la sostituzione della pena pecuniaria con un
aumento della più grave pena detentiva, riserverebbe irrazionalmente al
concorso formale un trattamento sanzionatorio più sfavorevole di quello
previsto per il concorso materiale tra gli stessi reati (punito mediante
ricorso al criterio del cumulo materiale delle pene) e ciò quantunque il
concorso materiale dei reati sia considerato, dal legislatore, di maggior
gravità del concorso formale (pretore di Castelnuovo di Garfagnana);
b) nella
diversa ipotesi in cui invece si trovino a concorrere delitti puniti con la
multa e contravvenzioni punite congiuntamente con l'arresto e con l'ammenda, la
norma, comportando la trasformazione delle pene, detentive e pecuniarie,
previste per i reati contravvenzionali in un aumento di quella pecuniaria
prevista per il delitto (e considerata quale violazione di legge più grave),
assoggetterebbe, senza alcuna ragionevole giustificazione, la persona colpevole
di entrambi i reati ad un trattamento più favorevole di quello riservato a chi
dovesse rispondere soltanto delle contravvenzioni e non anche del delitto
(pretore di Vittorio Veneto).
Sostanzialmente
analoga, per quanto prospettata con riferimento al reato continuato, é la
questione sollevata dal pretore di Ottaviano con l'ordinanza n. 521 del 1974.
Secondo il
giudice a quo, infatti, il ricorso allo speciale criterio di
determinazione della pena stabilito nel nuovo testo dell'art. 81 c.p.
comporterebbe, nella fattispecie sottoposta al suo esame (caratterizzata dalla
continuazione tra un delitto e più contravvenzioni, reati puniti tutti con pene
detentive), disparità di trattamento non razionalmente giustificate poiché la
pena edittale, prevista per i reati contravvenzionali, verrebbe ad essere trasformata
(a seconda che la pena sia applicata nel minimo o nel massimo) in un aumento
troppo lieve o, all'opposto, troppo gravoso della pena della reclusione per il
delitto.
4. - Le
ordinanze di rimessione muovono da una interpretazione della norma impugnata
(quella per cui potrebbe ad essa farsi sempre ricorso anche quando per i reati
concorrenti siano comminate pene eterogenee) che, nei termini suddetti, non é
certo quella comunemente seguita e che, anzi, sia in dottrina che in
giurisprudenza é contrastata da interpretazioni ed applicazioni di natura e di
portata diversa.
La
giurisprudenza della Corte di cassazione, superando qualche incertezza
iniziale, si é ormai, anche per effetto di due recentissime sentenze delle
Sezioni Unite penali, fermamente ed univocamente consolidata nel senso che lo
speciale criterio di determinazione della pena stabilito nel nuovo testo
dell'art. 81 c.p. non sia applicabile quando renderebbe necessaria
l'unificazione di pene di specie diversa in una sola di unica specie anche se
dello stesso genere con aumento della pena unica ai sensi del primo e del
secondo comma dell'art. 81 del codice penale.
Questa
soluzione, alla quale la Cassazione é pervenuta con molteplicità di argomenti,
é da condividersi. E peraltro va ricordato quanto questa Corte ha già altre
volte affermato, e cioè che le norme vivono nell'ordinamento nel contenuto
risultante dall'applicazione fattane dal giudice (veggasi, per tutte, la sentenza n. 95 del
1976).
Non varrebbe
osservare, in contrario, che in sede di conversione in legge del decreto legge
n. 99 del 1974 fu respinto un emendamento mirante ad escludere l'applicabilità
del cumulo giuridico nel caso di concorso tra delitti e contravvenzioni. É
agevole opporre, infatti, che i lavori preparatori - anche quando il loro
tenore é inequivoco - pur non essendo privi di rilievo, non rivestono tuttavia
importanza decisiva ai fini della ricostruzione del significato da attribuire
alle norme giuridiche, poiché queste, una volta emanate, assumono un valore
autonomo e vanno quindi interpretate non già secondo le opinioni personali dei
partecipanti alla loro elaborazione ma secondo il contenuto che risulta dalla
loro formulazione e dal sistema nel quale sono inserite.
Va pertanto
esclusa l'applicazione dello speciale criterio di determinazione della pena,
stabilito nei primi due commi dell'art. 81 c.p., nei casi in cui il concorso
formale e la continuazione si pongono rispetto a reati puniti con pene
eterogenee; casi sicuramente ricorrenti nella fattispecie cui si riferiscono le
ordinanze in oggetto e che hanno rilevanza ai fini della soluzione dei problemi
di costituzionalità proposti all'esame di questa Corte.
5. - Ciò
premesso appare chiara la infondatezza delle questioni sopra indicate al n. 3.
Esclusa,
invero, la applicabilità della norma denunziata quando i reati concorrenti sono
puniti con pene eterogenee, cadono i presupposti delle censure di cui alle
ordinanze.
Non
operandosi, infatti, nelle ipotesi considerate, alcun aumento in via di
conguaglio della pena comminata per la violazione più grave, da un lato non
viene ad essere applicata alcuna pena detentiva nuova rispetto a quella
prevista dalla legge per i reati meno gravi, rimanendo esclusa ogni violazione
degli artt. 13 e 25 Cost., e, dall'altro, non viene a determinarsi alcuna
irrazionale disparità di trattamento tra le varie ipotesi di concorso,
ricadendo tutte sotto la disciplina del cumulo materiale delle pene; onde non é
configurabile la violazione dell'art. 3.
6. - Come si
é già accennato in narrativa, il pretore di Codigoro ha espresso, in via
subordinata, il dubbio che la norma impugnata, se interpretata nel senso
indicato dalla Cassazione e accettato da questa Corte, violi il principio di
uguaglianza poiché determinerebbe una disparità di trattamento, non
razionalmente giustificata, tra l'ipotesi in cui i reati concorrenti sono
puniti con pene omogenee e quella in cui lo sono con pene eterogenee.
Il dubbio,
però, come rileva esattamente l'Avvocatura, é chiaramente infondato in quanto
tra le due situazioni sussistono elementi di disparità sufficienti a
giustificare il diverso trattamento punitivo e, quindi, ad escludere l'asserita
violazione del principio di uguaglianza.
7. - La
Corte, nel dichiarare l'infondatezza delle questioni proposte con le ordinanze
in epigrafe, non si nasconde che l'interpretazione dell'art. 81 c.p., che ha
ritenuto di dover accogliere, comporta, per l'applicabilità del cumulo
giuridico alle sole pene omogenee, notevoli limitazioni della portata della
novella. Ma d'altro canto deve rilevare che é rimesso unicamente al legislatore
un eventuale intervento mediante opportuna normativa la quale, nel rispetto dei
principi costituzionali, consenta di valutare contestualmente agli effetti
della pena reati per i quali siano previste pene diverse per genere o per
specie. E ciò secondo chiari ed univoci criteri che valgano ad evitare il
pericolo di diverse ed eventualmente arbitrarie interpretazioni in sede
applicativa.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non
fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 81, primo e secondo comma, del codice penale (nel
nuovo testo risultante dall'art. 8 del decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99,
convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 220), sollevate, in riferimento agli
artt. 3, 13 e 25, secondo comma, della Costituzione, con le ordinanze in
epigrafe.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4
gennaio 1977.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE
MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA
- Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 18 gennaio 1977.