SENTENZA
N. 32
ANNO 1977
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale degli artt. 83, commi settimo e ottavo, e 112 del
d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali), promosso con ordinanza emessa il 18 dicembre 1974 dalla Corte
d'appello di Roma nel procedimento civile vertente tra Zucchi Vincenzo e
l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, iscritta al n. 76 del registro
ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 88 del
2 aprile 1975.
Visto l'atto
di costituzione di Zucchi Vincenzo;
udito
nell'udienza pubblica del 24 novembre 1976 il Giudice relatore Michele Rossano;
udito l'avv.
Franco Agostini, per Zucchi.
Ritenuto in fatto
Nel corso del
procedimento civile - promosso da Vincenzo Zucchi, con citazione 18 novembre
1968, nei confronti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, della
quale era stato dipendente, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto
alla revisione per aggravamento e, quindi, alla rendita corrispondente alla
riduzione del 30% o del 40% delle sue capacità lavorative a seguito
dell'infortunio sul lavoro verificatosi il 3 febbraio 1956 - la Corte di
appello di Roma, con ordinanza 18 dicembre 1974, sollevava, di ufficio, la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 83, commi settimo e ottavo,
e 112 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali),
in riferimento all'art. 38, commi primo e secondo, della Costituzione.
L'ordinanza é
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 1975.
Nel giudizio
davanti a questa Corte non é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri
e non si é costituita l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
Si é
costituito Vincenzo Zucchi, il quale, con atto depositato il 9 aprile 1975 e
memoria depositata il 12 novembre 1976, ha affermato che le norme denunciate
sono in evidente contrasto con l'art. 38 della Costituzione.
Considerato in diritto
1. - La Corte
di appello di Roma ha sollevato, d'ufficio, le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 83, commi settimo e ottavo, e dell'art. 112 d.P.R. 30
giugno 1965, n. 1124 - nella parte in cui stabiliscono "termini di
inammissibilità, di prescrizione e di improcedibilità per il conseguimento
della rendita di inabilità conseguente a infortunio sul lavoro o malattia
professionale".
2. - La
questione di legittimità costituzionale dell'articolo 112 d.P.R. 1124 del 1965
é priva di rilevanza nel giudizio di merito.
Invero, nella
causa civile promossa dallo Zucchi contro l'Azienda autonoma delle ferrovie
dello Stato non é stata proposta alcuna questione concernente il termine di tre
anni - prescritto dal suddetto art. 112 decreto n. 1124 del 1965 per la
proposizione dell'azione giudiziaria - dato che il contrasto tra le parti é
sorto solo sulla decorrenza dei termini stabiliti dall'art. 83, commi settimo e
ottavo, stesso decreto, che concerne esclusivamente il procedimento
amministrativo.
3. - La questione
di legittimità costituzionale dell'articolo 83, commi settimo e ottavo, d.P.R.
n. 1124 del 1965, in riferimento all'art. 38, commi primo e secondo, della
Costituzione, non é fondata.
L'ordinanza
non solleva la questione di decorrenza del termine di dieci anni e del suo
carattere perentorio o dilatorio, ma ritiene che la norma di cui ai commi
settimo e ottavo dell'art. 83 stabilisca un termine e, pertanto, contrasti con
l'art. 38, commi primo e secondo, della Costituzione, il quale, "garantendo
il diritto di ciascun cittadino, inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi
necessari per vivere, al mantenimento e alla assistenza sociale e quindi a che
siano provveduti ed assicurati mezzi adeguati alla loro esigenza di vita in
caso di infortunio, non consente l'esistenza di termine di prescrizione"
per il conseguimento della rendita di inabilità conseguente ad infortunio sul
lavoro o malattia professionale.
Le norme
denunciate non negano in modo assoluto il diritto alla rendita, ma
stabiliscono, ai fini della proponibilità dell'istanza, che le condizioni
richieste si verifichino in un dato periodo di tempo. E ciò rientra nell'ambito
di apprezzamento riservato al legislatore.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico
delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali), sollevata dalla Corte di appello di Roma,
con ordinanza 18 dicembre 1974, in riferimento all'art. 38, commi primo e
secondo, della Costituzione;
dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, commi settimo
e ottavo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata dalla Corte di appello
di Roma, con ordinanza 18 dicembre 1974, in riferimento all'art. 38, commi
primo e secondo, della Costituzione.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4
gennaio 1977.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE
MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA
- Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 18 gennaio 1977.