SENTENZA
N. 31
ANNO 1977
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale degli artt. 111 e 112 del d.P.R. 30 giugno 1965,
n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza
emessa il 3 giugno 1974 dal giudice del lavoro del tribunale di Macerata nel
procedimento civile vertente tra Scaramella Felice Antonio e l'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, iscritta al n.
409 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 296 del 13 novembre 1974.
Visti gli
atti di costituzione di Scaramella Felice Antonio e dell'INAIL, nonché l'atto
d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 24 novembre 1976 il Giudice relatore Michele Rossano;
uditi l'avv.
Pasquale Nappi, per Scaramella, l'avv. Carlo Graziani, per l'INAIL, ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Ritenuto in fatto
Nel corso del
procedimento civile - promosso da Felice Antonio Scaramella, con citazione 3
maggio 1972, nei confronti dell'INAIL al fine di ottenere le prestazioni
spettanti per l'infortunio sul lavoro subito il 12 aprile 1967 - il giudice
istruttore del tribunale di Macerata - in funzione di giudice del lavoro unico
a norma dell'art. 20, comma terzo, legge 11 agosto 1973, n. 533 (Disciplina
delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie) -
sollevava, di ufficio, con ordinanza 3 giugno 1974 le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 111 e 112 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo
unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali), in relazione all'art. 58 legge 30
aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in
materia di sicurezza sociale) ed in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione.
L'ordinanza é
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 13 novembre 1974.
Nel giudizio
davanti a questa Corte é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri e
si sono costituite le parti, INAIL e Felice Antonio Scaramella.
Il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello
Stato, con atto depositato il 18 ottobre 1974, e l'INAIL, con deduzioni
depositate il 3 dicembre 1974 e memoria depositata il 12 novembre 1976, hanno
chiesto che le questioni di legittimità costituzionale siano dichiarate non
fondate.
Felice
Antonio Scaramella, con deduzioni depositate il 3 dicembre 1974, ha chiesto che
le questioni di legittimità costituzionale siano dichiarate fondate.
Considerato in diritto
Il giudice
del lavoro del tribunale di Macerata ha sollevato due questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 111 e 112 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo
unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali), con riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione.
Secondo il
giudice a quo gli artt. 111 e 112 citati regolerebbero fattispecie
identiche a quella prevista nell'art. 58 legge n. 153 del 1969 in quanto gli
artt. 111 e 112 stabiliscono in tre anni e 150 giorni, a decorrere dalla data
dell'infortunio, il periodo di prescrizione del diritto alle prestazioni dovute
dall'INAIL, e l'art. 58 stabilisce la prescrizione di dieci anni del diritto
alle prestazioni dovute dall'INPS, a decorrere dalla data della definizione del
procedimento amministrativo. Le fattispecie sarebbero identiche perché in
entrambi i casi concernono il diritto dell'assicurato alle prestazioni dovute
dall'ente assicuratore per le menomazioni fisiche causate, in un caso, da
infortunio sul lavoro e, nell'altro caso, da malattie comuni.
Sarebbero,
quindi, violati, gli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Le censure
non sono fondate.
La congruità
di un termine di prescrizione va valutata non solo in rapporto all'interesse di
chi ha l'onere di osservarlo, ma anche con riguardo alla funzione assegnata al
termine nell'ordinamento giuridico (cfr. sentenze n. 57 del
1962; n. 10 del
1970 e n. 138
del 1975). E il termine di prescrizione di tre anni trova giustificazione
nell'esigenza che il diritto al risarcimento del danno da infortunio sia
accertato nel più breve tempo possibile nell'interesse dello stesso danneggiato
e per ovvie ragioni obiettive concernenti la raccolta delle prove, che
l'adozione di un più lungo termine avrebbe potuto pregiudicare; laddove
siffatte esigenze di acquisizione e conservazione delle prove, specie di quelle
sul rapporto causale tra l'invalidità e l'infortunio, non sussistono nelle
controversie dirette ad ottenere le prestazioni previdenziali previste per le
infermità comuni, dato che in queste controversie l'accertamento ha per oggetto
solo l'esistenza e la natura delle stesse infermità.
Non é,
quindi, violato l'art. 3 della Costituzione, non essendo le fattispecie
identiche; né é violato l'art. 24 della Costituzione in quanto la lesione del
principio del diritto di difesa per brevità del termine di prescrizione di tre
anni non é configurata nell'ordinanza nemmeno come concreta eventualità.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non
fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 111 e 112 del
d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali), sollevate dal giudice del lavoro del tribunale di Macerata con
ordinanza 3 giugno 1974, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4
gennaio 1977.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE
MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA
- Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 18 gennaio 1977.