SENTENZA
N. 30
ANNO 1977
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi
riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1, lett. a, del d.lg. C.P.S. 1
aprile 1947, n. 273 (proroga dei contratti agrari), promossi con ordinanze
emesse il 26 maggio 1975 dal tribunale di Brescia nei procedimenti civili
vertenti rispettivamente tra Zanetti Battista ed altri e Sarzina Giacomo,
Astori Angelo e Comini Giovanni ed altro, iscritte ai nn. 398 e 399 del
registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 306 del 19 novembre 1975.
Udito nella
camera di consiglio dell'11 novembre 1976 il Giudice relatore Giulio Gionfrida.
Ritenuto in fatto
1. - Nel
corso dei procedimenti civili, promossi da Battista Zanetti ed altri e da
Angelo Astori (rispettivamente, contro Giacomo Sarzina e Giovanni Pietro
Comini) - per ottenere, previa declaratoria di cessazione e non ulteriore
prorogabilità dei relativi contratti di affitto, il rilascio di fondi di loro
proprietà, ai sensi dell'art. 1, lett. a, del d.l.C.P.S. n. 273 del 1947
("avendo essi attori qualifica di coltivatori diretti ed intendendo
direttamente coltivare i detti fondi") - l'adito tribunale di Brescia
(Sezione specializzata agraria", con ordinanze di identica motivazione
emesse il 26 maggio 1975, ha reputato rilevante (al fine del decidere sulle
domande riconvenzionali di equo indennizzo, dai convenuti subordinatamente
proposte), ed, inoltre, non manifestamente infondata - onde ha sollevato -
questione di legittimità dell'art. 1, lett. a, del d.l.C.P.S. 1947 citato
"per la parte, appunto, in cui detta norma non prevede che, nel caso di
cessazione del contratto, per la causa ivi contemplata, l'affittuario abbia
diritto ad indennizzo alcuno".
2. - Nel
giudizio innanzi la Corte non vi é stata costituzione di parti né intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
Dispone
l'art. 1, lett. a, del d.l.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 273, che la proroga (dei
contratti di mezzadria, colonia e compartecipazione con lavoratori manuali)
"non é ammessa se il concedente, che sia o sia stato coltivatore diretto,
dichiari di voler coltivare direttamente il fondo, e la capacità lavorativa
della sua famiglia sia all'uopo proporzionata".
Il tribunale
di Brescia denuncia - come detto - tale norma per la parte in cui essa non
prevede indennizzo alcuno in favore dell'affittuario nei cui confronti sia
pronunziata la cessazione del rapporto e ne prospetta il contrasto con gli
artt. 44 e 3 della Costituzione.
In premessa,
ricorda il giudice a quo che la disposizione contenuta nella lett. b
dello stesso art. 1 d.l.C.P.S. 1947 citato - la quale prevede come ulteriore
causa di esclusione della proroga, la programmata esecuzione, da parte del
proprietario concedente, di lavori di integrale ed immediata trasformazione del
fondo - é già venuta all'esame della Corte. La quale, proprio in riferimento all'art.
44 della Costituzione e per contrasto con il fine (ivi) additato di
perseguimento di "equi rapporti sociali", ha, con duplice e
contestuale intervento, prima eliminato le norme (art. 32 legge 1971, n. 11 e
art. 5 ter legge 1971, n. 592) che avevano abrogato la disposizione
sopra detta e, poi, dichiarato la illegittimità anche di quest'ultima,
limitatamente alla parte in cui non prevedeva un equo indennizzo in favore del
coltivatore estromesso (sentenza n. 107 del
1974).
La
disposizione ora denunziata - diretta, ad avviso del tribunale, a soddisfare
identiche esigenze di tutela dell'affittuario che lascia il fondo per esclusa
prorogabilità del relativo contratto di affitto - contrasterebbe con l'art. 44
della Costituzione per le stesse ragioni già poste a base della sentenza 1974
citata; e violerebbe, inoltre, l'art. 3 della Costituzione, per
ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe.
2. - La
questione non é fondata.
Le due norme
poste a raffronto dal giudice a quo disciplinano, in realtà, situazioni
diverse.
L'ipotesi sub
lett. b dell'art. 1 d.l.C.P.S. 1947, n. 273, evidenzia, invero, un'esigenza di
contemperamento fra gli opposti interessi in giuoco del proprietario e del
coltivatore, riconducibile ad un più generale paradigma di conflitto
capitale-lavoro. Ed in tale quadro (sul presupposto che per stabilire equi
rapporti sociali "non basti assicurare la tutela di una sola delle due
parti del rapporto") ha operato la Corte, ripristinando, da un lato, il
diritto del proprietario a rientrare in possesso del fondo onde eseguirvi le
programmate opere di trasformazione ed introducendo, dall'altro, il diritto
dell'ex coltivatore ad un "equo indennizzo" (che viene, in tal modo,
a rappresentare, nei rispetti del proprietario una componente del costo
complessivo della operazione economica di trasformazione agraria).
Ben diversa,
invece, é la situazione contemplata nella lett. a dell'art. 1 d.l.C.P.S. 1947
citato.
In tale
ultima disposizione - in cui l'eccezione alla proroga del contratto di affitto
si giustifica, non in funzione di un investimento di capitali sul fondo,
sibbene di un ritorno alla terra dello stesso proprietario, (anch'esso) diretto
coltivatore - vengono, infatti, in contrapposizione interessi non già tra loro
diversi, sibbene omogenei, per la comune attinenza alla esplicazione di una
attività lavorativa sul fondo.
Una eventuale
previsione di indennizzo (anche) nella specie, lungi dall'assolvere ad una
funzione di riequilibrio, realizzerebbe, pertanto, un risultato opposto in
quanto, nella tutela del coltivatore affittuario, non terrebbe conto
(frapponendo un ostacolo alla sua realizzazione) dell'interesse - pure "di
lavoro" - del proprietario coltivatore.
Resta così
dimostrato che la norma denunziata si sottrae ai dubbi (come dal tribunale
formulati) di contrasto con gli articoli 44 e 3 della Costituzione.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1,lett. a,
d.l.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 273 (Proroga dei contratti agrari), sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 44 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe
indicate.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 4 gennaio 1977.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE
MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA
- Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 18 gennaio 1977.