SENTENZA
N. 27
ANNO 1977
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale della legge approvata il 13 marzo 1975
dall'Assemblea regionale siciliana, recante "provvedimenti in favore degli
utenti delle acque dei canali dell'antico demanio", promosso con ricorso
del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 21 marzo
1975, depositato in cancelleria il 28 successivo ed iscritto al n. 8 del
registro ricorsi 1975.
Visto l'atto
di costituzione del Presidente della Regione siciliana;
udito
nell'udienza pubblica del 6 ottobre 1976 il Giudice relatore Edoardo Volterra;
uditi il
sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente, e
l'avv. Salvatore Villari, per la Regione.
Ritenuto in fatto
1. - Il
Commissario dello Stato presso la Regione siciliana, con ricorso notificato il
21 marzo 1975, ha impugnato il disegno di legge approvato dall'Assemblea
regionale nella seduta del precedente 13 marzo, recante "provvedimenti in
favore degli utenti delle acque dei canali dell'antico demanio", per
violazione dell'art. 32 dello Statuto speciale e del d.P.R. 1 dicembre 1961, n.
1825, di attuazione nelle materie di demanio e di patrimonio.
Il ricorrente
premette che l'art. 1 del provvedimento dichiara l'estinzione di tutti i debiti
per canoni relativi alle utenze di acqua derivata dai canali dell'antico
demanio esistenti in Sicilia, dovuti sino al 31 dicembre 1946 e non ancora
corrisposti dagli interessati, e che il successivo art. 2 stabilisce, altresì
che i predetti canoni, con effetto dal 1 gennaio 1947, sono determinati a norma
dell'art. 35 del t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive aggiunte e
modificazioni. Ora, secondo il Commissario dello Stato, l'assegnazione del
demanio idrico alla Regione, in attuazione dell'art. 32 dello Statuto, avrebbe
avuto effetto ai sensi dell'art. 5 del citato d.P.R. n. 1825 del 1961, con la
pubblicazione degli elenchi riguardanti l'individuazione dei relativi beni,
approvati con decreto del Presidente della Repubblica. E poiché il decreto in
materia era stato approvato il 24 gennaio 1968, con il numero 615, solo da tale
data si sarebbe dovuto far riferimento per quanto attiene agli effetti
giuridici scaturenti dal trasferimento alla Regione dei canali demaniali.
In base a
tale considerazione si paleserebbe che le norme impugnate verrebbero di fatto a
disporre di diritti di cui la Regione non é titolare, trattandosi di situazioni
creditizie pregresse ricadenti nella sfera giuridico - patrimoniale
dell'amministrazione statale, in quanto sorte nel periodo in cui a questa era
attribuita la piena titolarità e disponibilità dei beni in questione.
Per sostenere
il contrario occorrerebbe ritenere che la successione tra Stato e Regione
riveste natura di successione a titolo universale, ipotesi smentita dal fatto
che tale successione suppone l'estinzione dell'ente succeduto e dalla
considerazione che l'art. 7 del d.P.R. n. 1825 del 1961 fa salvi gli effetti
degli atti di gestione compiuti dallo Stato anteriormente ai decreti di
individuazione dei beni trasferiti alla Regione.
2. - Innanzi
alla Corte costituzionale si é costituito il Presidente della Regione
siciliana, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Villari, per chiedere la
reiezione del ricorso dello Stato.
La Regione in
primo luogo illustra le differenze di trattamento tra i canoni relativi all'uso
delle acque dei canali demaniali siciliani (tuttora disciplinati dall'art. 7
del r.d.l. 25 febbraio 1924, n. 456) e quelli relativi all'uso di altre acque
pubbliche (regolati dall'art. 35 t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775) nonché la
situazione socio-economica che ha consigliato, a tutela dell'ordine pubblico,
di perequare questi ultimi con i primi, di sanare le utenze abusive e di
disciplinare il pagamento degli arretrati.
Osserva poi
il resistente come il Commissario dello Stato non neghi che la Regione possa
disciplinare i canali demaniali e i relativi canoni, ma sostenga che tale
disciplina non possa avere effetto per il periodo antecedente alla data della
consegna formale dei beni. In definitiva, fino a quando non é intervenuta la
approvazione dell'elenco dei canali demaniali assegnati alla Regione (d.P.R.
1968, n. 615), la Regione non avrebbe acquistato alcuna disponibilità dei beni
e la "successione" dallo Stato alla Regione sarebbe rimasta allo
stato potenziale.
Ma tale
impostazione sarebbe errata poiché la titolarità del diritto sui beni
spetterebbe alla Regione sin dall'entrata in vigore dello Statuto ed una volta
riuniti nello stesso soggetto titolarità ed esercizio del potere, le due
situazioni non potrebbero essere più disgiunte.
D'altra
parte, nel trasferimento di beni tra enti pubblici non potrebbe esattamente
inquadrarsi la categoria della successione a titolo universale e particolare,
bensì quella di investitura del nuovo ente in una posizione dalla quale
immediatamente deriva il distacco e l'allacciamento dei singoli diritti e
rapporti. Nel linguaggio dottrinale si tratterebbe di successione parziale, che
lungi dal configurarsi come successione a titolo particolare rimane ugualmente
una successione a titolo universale.
Né potrebbe
sottacersi che, per effetto della disciplina provvisoria dei rapporti
finanziari, di cui al decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, la Regione
siciliana, in relazione ai canali demaniali, avrebbe sin dall'entrata in vigore
dello Statuto non solo la titolarità del bene e la potestà legislativa
esclusiva in materia (artt. 14, lett. i, 32 e 33 Stat.), ma anche la titolarità
delle entrate relative ai canoni. L'art. 7 del d.P.R. n. 1825 del 1961
confermerebbe poi che gli atti compiuti dallo Stato e quelli compiuti dalla
Regione si troverebbero in situazione paritaria, mostrando che, ove tale norma
non fosse stata introdotta si sarebbe potuta verificare la caducazione degli
effetti proprio degli atti compiuti dall'amministrazione dello Stato, con
ulteriore riprova del riferimento alla Regione di tutti i diritti afferenti ai
canali demaniali trasferiti.
Infine la
Regione sottolinea che lo Stato non potrebbe in ogni caso esperire oggi
procedure coattive per la riscossione dei canoni, né pronunciare decadenze da
concessioni, sicché l'accoglimento della tesi sostenuta dall'Avvocatura dello
Stato non avrebbe alcun effetto pratico.
3. - La
Regione ha presentato memoria nella quale ribadisce con ampia e approfondita
argomentazione le conclusioni già rassegnate.
Considerato in diritto
1. - Con il
ricorso in epigrafe il Commissario dello Stato presso la Regione siciliana
impugna la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del
13 marzo 1975 e chiede che ne sia dichiarata l'illegittimità costituzionale per
violazione dell'art. 32 dello statuto speciale e del d.P.R. 1 dicembre 1961, n.
1825. Le violazioni denunziate sono indicate nella disposizione dell'art. 1
della legge impugnata, la quale dichiara estinti i debiti per canoni relativi
alle utenze, sia fornite di titolo legittimo, sia di fatto, di acqua derivata
dai canali dell'antico demanio esistenti in Sicilia, dovuti sino al 31 dicembre
1946 e non ancora corrisposti e nella disposizione dell'art. 2 della medesima
legge, la quale dichiara che con effetto dal 1 gennaio 1947 i canoni relativi
alle utenze di acqua di cui all'art. 1 comunque e per qualunque uso esercitate,
sono determinati a norma dell'art. 35 del t.u. n. 1775 del 1933 e successive
aggiunte e modificazioni.
Lo Stato
assume che tale disciplina e regolamentazione non possono avere effetto per il
periodo antecedente alla data di approvazione dell'elenco dei canali assegnati
e che pertanto la legge regionale avrebbe disposto di diritti di cui la Regione
non era ancora titolare.
Si sostiene
invece ex adverso che la titolarità dei diritti sui beni spetterebbe
alla Regione sin dall'entrata in vigore dello Statuto ed una volta riuniti
nello stesso soggetto titolarità ed esercizio del potere, le due situazioni non
potrebbero essere più disgiunte.
2. -
Prescindendo dalle complesse vicende giuridiche delle acque pubbliche e private
nell'Italia meridionale e in particolare in Sicilia nel corso della storia,
vicende che si ripercuotono ancora sulla situazione attuale, e delle varie
leggi intervenute al principio del secolo scorso sotto la dominazione francese
e sotto il ricostituito regno delle due Sicilie per regolare la progressiva
abolizione dei diritti feudali e dell'azione svolta dallo Stato unitario a
partire dal 1860 per ordinare il demanio idrico, e per uniformare la disciplina
dei canali e quella dei corsi d'acqua in Sicilia, i canoni di utenza delle
acque derivate dai canali demaniali sono rimasti fortemente differenziati
rispetto a quelli di altre concessioni di acque pubbliche, creandosi vistose e
ingiustificate sperequazioni, che si riflettono sull'economia agricola e
industriale della Regione e che non solo danno luogo a disuguaglianze fra
singoli utenti, ma sono tanto più gravi in quanto per moltissimi canoni,
indipendentemente dal loro titolo, lo Stato non ha mai provveduto alla
riscossione.
Dalla stessa
complessa legislazione in materia risulta che rispetto al demanio idrico,
compresi i canali di derivazione, i poteri dello Stato dapprima e
successivamente della Regione non possono considerarsi come limitati alla
semplice percezione di canoni, ma si estrinsecano in una serie di atti
dispositivi di concessioni e di revoche, di regolamentazioni, tendenti alla
migliore utilizzazione della rete idrica, al soddisfacimento di esigenze di
enti e di privati coordinato al pubblico interesse.
3. - Ritiene
d'altra parte la Corte che alla vicenda del trasferimento di beni demaniali
dallo Stato alla Regione non presiedono principi identici a quelli delle
successioni tra privati, dovendosi valutare, caso per caso, le specifiche norme
dirette a regolare la materia anche in relazione all'oggetto del trasferimento.
Ora, mentre,
oggettivamente, dalla situazione esistente risulta l'imprescindibile ed
indifferibile necessità per la Regione di regolarizzare una situazione abnorme
assoggettando ad un regime unitario le concessioni e le derivazioni e
sopprimendo le gravissime sperequazioni esistenti in materia, é evidente che
tale regolarizzazione, senza la quale la Regione non ha la possibilità di
esercitare i poteri che le sono assegnati dalla legge sul demanio idrico, non
può essere compiutamente realizzata senza previamente provvedere a rimuovere
l'enorme cumulo di canoni non corrisposti e le conseguenze giuridiche ed
economiche che derivano da una siffatta situazione e senza provvedere a
stabilire uniformemente per le utenze di acqua pubblica la determinazione dei
relativi canoni.
Sul piano
normativo, inoltre, massimo rilievo assume, nella specie, l'art. 7 del d.P.R. 1
dicembre 1961, n. 1825.
Tale norma,
mantenendo fermi gli effetti degli atti di gestione o amministrazione ordinaria
e straordinaria compiuti dallo Stato anteriormente al trasferimento, mostra
come la Regione, in mancanza della disposizione stessa, avrebbe potuto incidere
non solo sulle situazioni ancora pendenti, ma anche su quelle già definite e
come lo Stato non possa, a seguito del trasferimento, compiere ulteriori atti
di gestione fra i quali indubbiamente rientrano l'individuazione,
l'accertamento e la percezione dei crediti relativi a canoni non ancora esatti.
In tal modo
il trasferimento di specie più che una successione può qualificarsi come un
passaggio di poteri fra enti pubblici per il quale l'ente subentrante può
esplicare ogni potere pubblicistico e privatistico sul bene, non esercitato
dall'ente che precedentemente lo gestiva.
4. - La legge
regionale impugnata non risulta pertanto invadere la sfera dei poteri dello
Stato.
Con l'art. 1,
disponendo l'estinzione dei debiti per canoni relativi alle utenze di acqua
derivata dai canali demaniali dell'antico demanio esistente in Sicilia, dovuti
sino al 31 dicembre 1946, la regione esercita legislativamente un potere a lei
conferito rispetto ai beni demaniali assegnatile e che lo Stato non aveva
esercitato. Con la precisazione "non ancora corrisposti" che esclude
dalla disposizione i canoni già riscossi dallo Stato e con la norma del comma
secondo dell'art. 2: "Non si farà luogo a rimborso per le somme già pagate
alla data di entrata in vigore della presente legge" evita che la norma
regionale possa statuire in merito alle attività compiute dallo Stato in ordine
ai beni demaniali prima dell'assegnazione alla Regione.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzione della legge approvata
dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 13 marzo 1975
(Provvedimenti in favore degli utenti delle acque dei canali dell'antico
demanio), sollevata dal Commissario dello stato per la Regione siciliana con il
ricorso in epigrafe.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4
gennaio 1977.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Ercole
ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI -
Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido
ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 18 gennaio 1977.