SENTENZA
N. 26
ANNO 1977
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale degli artt. 209, ultimo comma, del r.d. 16 marzo
1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), e
78, secondo ed ultimo comma, del r.d. 12 marzo 1936, n. 375 (Disposizioni per
la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia),convertito
in legge 7 marzo 1938, n. 141, promosso con ordinanze emesse il 23 ottobre e il
13 novembre 1975 dal tribunale di Milano, nei procedimenti civili vertenti tra
Svedborn Margherita ed altri ed il Banco di Milano, e tra la soc. Eurocurt ed
altri e la Banca privata italiana, iscritte ai nn. 406 e 407 del registro
ordinanze 1976 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 164
del 23 giugno 1976.
Visti gli
atti di costituzione di Grassi Orsini M. Luisa, del Banco di Milano, della
Banca privata italiana, della soc. Eurocurt e della società costruzioni
aeronautiche G. Agusta, nonché gli atti d'intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 24 novembre 1976 il Giudice relatore Guido Astuti;
uditi l'avv.
Giuseppe Guarino, per il Banco di Milano e la Banca privata italiana, gli
avvocati Giorgio Pinotti, Pietro Cattaneo e Vincenzo Marone, per la soc.
Eurocurt, l'avv. Guido Monti, per la società costruzioni areonautiche G.
Agusta, e il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Nel corso di
un procedimento vertente tra la società Eurocurt e altri e la Banca privata
italiana, in liquidazione coatta, il tribunale di Milano ha sollevato di
ufficio, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 209, ultimo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d.
legge fallimentare), e 78, secondo ed ultimo comma, r.d. 12 marzo 1936, n. 375,
convertito in legge 7 marzo 1938, n. 141 (c.d. legge bancaria).
Si osserva
nell'ordinanza di rinvio che l'art. 209, ultimo comma, della legge
fallimentare, prevedendo due diversi procedimenti relativamente
all'accertamento dei crediti in sede di liquidazione coatta amministrativa
delle imprese che esercitano il credito, secondo che si tratti di crediti
privilegiati o di crediti chirografari, creerebbe una ingiustificata disparità
di trattamento. Disparità accentuata dalla circostanza che il procedimento
previsto dall'art. 78, secondo comma, della legge bancaria per i crediti
chirografari si porrebbe in contrasto con il principio del diritto di difesa.
Infatti, le parti sarebbero private della possibilità di un organico esercizio
del loro diritto di difesa in fase istruttoria, dovendosi decidere i reclami
avverso lo stato passivo formato dal commissario liquidatore, mediante la immediata
fissazione dell'udienza di discussione, senza che la stessa sia preceduta dalla
necessaria attività istruttoria.
Infine, una
ulteriore violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa
dovrebbe essere ravvisata nel disposto dell'ultimo comma dell'art. 78 della
legge bancaria, il quale stabilisce che i commissari liquidatori esibiscano al
tribunale, ove occorra ai fini della decisione sui reclami, l'elenco dei
creditori ammessi e delle somme riconosciute a ciascuno, senza che ne sia data
comunicazione alle parti in causa, allo scopo di tutelare il segreto bancario.
In particolare, il richiamo alla esigenza di tutela del segreto bancario non si
giustificherebbe nei rispetti di una impresa in stato di liquidazione coatta e
perciò ormai privata del diritto di esercitare il credito.
Le medesime
questioni sono state successivamente sollevate dallo stesso tribunale di Milano
anche nel procedimento vertente tra Svedborn Margherita ed altri ed il Banco di
Milano, in liquidazione coatta, insistendo in particolar modo sulle limitazioni
del diritto di difesa dei creditori chirografari opponenti, dovendo il
tribunale decidere con unica sentenza su tutte le opposizioni e senza
possibilità di accogliere e soddisfare in modo adeguato le istanze istruttorie
delle parti.
Nel primo dei
giudizi di costituzionalità promosso dal tribunale di Milano, si sono
costituite la società Eurocurt, Grassi Orsini Maria Luisa, la società
Costruzioni aeronautiche G. Agusta, e la Banca privata italiana, in
liquidazione coatta.
La società
Eurocurt, rilevato preliminarmente che il procedimento che la riguardava si era
svolto anche attraverso una fase istruttoria con il pieno rispetto del
principio del contraddittorio, deduce la irrilevanza, nei propri confronti,
delle questioni proposte.
La fondatezza
delle questioni é stata sostenuta da Grassi Orsini Maria Luisa con
argomentazioni analoghe a quelle adottate a sostegno dell'ordinanza di rinvio.
La società
Costruzioni aeronautiche Agusta ha, a sua volta, affermato la irrilevanza della
questione relativa alla non comunicabilità dell'elenco generale dei creditori
chirografari della Banca in liquidazione, attesa la insussistenza di un
interesse dei reclamanti a contestare i crediti ammessi, per l'esistenza di un
consorzio tra le Banche di interesse nazionale, che garantisce il pagamento
integrale dei creditori chirografari. Infondata sarebbe, poi, la questione
proposta in riferimento al procedimento di cui all'art. 78, secondo comma,
legge bancaria, atteso che, sia pure attraverso un procedimento agile da
svolgersi tutto innanzi al collegio, sarebbe consentito alle parti esercitare
compiutamente il proprio diritto di difesa, anche mediante l'esercizio di
attività istruttoria.
La Banca
privata italiana, in liquidazione coatta, deduce infine la inammissibilità
delle questioni proposte, non risultando dalla ordinanza di rimessione
l'oggetto e la natura dei singoli reclami, né la indicazione di casi concreti
in cui sarebbe stato indispensabile un accertamento istruttorio, impedito dall'art.
78 della legge bancaria. Le questioni sarebbero, comunque, infondate. La
diversa disciplina prevista per i crediti chirografari e privilegiati
troverebbe giustificazione nella differente natura di tali crediti.
La mancata
previsione di una autonoma fase istruttoria, non impedirebbe, tuttavia, lo
svolgimento della necessaria attività istruttoria. Infine il divieto di
comunicazione dell'elenco dei creditori sarebbe ampiamente giustificato dalla
esigenza di tutelare il segreto bancario.
Richiamandosi
ad analoghe argomentazioni ha affermato la infondatezza delle questioni
proposte anche il Banco di Milano, in liquidazione coatta, costituitosi nel
secondo dei giudizi di legittimità costituzionale promossi dal tribunale di
Milano. É intervenuto, in entrambi i giudizi, il Presidente del Consiglio dei
ministri, deducendo, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, la
infondatezza delle questioni proposte. La disciplina impugnata sarebbe
modellata in funzione degli specifici interessi del mercato del credito,
caratterizzato da una estrema delicatezza. In tale prospettiva troverebbe piena
giustificazione la diversa disciplina di posizioni tra loro differenti, quali
quelle dei creditori chirografari e privilegiati.
Non sarebbero
inoltre riscontrabili limitazioni al diritto di difesa nel procedimento
previsto per i creditori chirografari, essendo possibile anche innanzi al
Collegio un idoneo esercizio del diritto di difesa.
Infine, il
divieto di comunicare l'elenco dei creditori sarebbe rispondente all'esigenza
di rispettare il segreto bancario, componente essenziale del risparmio, la cui
tutela é garantita anche dall'art. 47 della Costituzione.
Considerato in diritto
1. - Con le
ordinanze in epigrafe, emesse nei giudizi sui reclami dei creditori
chirografari esclusi o ammessi con riserva dai commissari incaricati della
liquidazione coatta amministrativa della Banca privata italiana e,
rispettivamente, del Banco di Milano, il tribunale a quo ha sollevato di
ufficio, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 209, ultimo comma, del r.d. 16 marzo 1942,
n. 267 (legge fallimentare), e dell'art. 78, secondo ed ultimo comma, del r.d.
12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge 7 marzo 1938, n. 141 (legge
bancaria).
Nelle due
ordinanze, con motivazioni nella sostanza conformi, si osserva anzitutto che
l'art. 209, ultimo comma, della legge fallimentare, facendo salve le speciali
disposizioni della legge bancaria relative all'accertamento dei crediti
chirografari nella liquidazione delle imprese esercenti il credito, avrebbe
determinato una ingiustificata discriminazione e disparità di trattamento per
questa categoria di creditori, rispetto ai creditori privilegiati, che sono
assistiti dalle diverse forme e garanzie di procedimento previste, per la
formazione dello stato passivo, dai primi tre commi dello stesso art. 209. Tale
disparità sarebbe accentuata dalla circostanza che il procedimento regolato
dagli artt. 76 e seguenti della legge bancaria rappresenterebbe per i creditori
chirografari una effettiva menomazione del diritto di difesa, in quanto nel
giudizio sui loro reclami davanti al tribunale, causa la sommarietà del
procedimento delineato dal secondo comma dell'art. 78 di detta legge, essi
sarebbero privati della possibilità di una piena ed organica tutela delle loro
pretese, per la mancanza di una fase istruttoria prima dell'udienza di
trattazione, e la difficoltà dell'ulteriore istruzione probatoria eventualmente
occorrente, davanti al Collegio.
Altra
violazione dei principi sanciti dagli artt. 3 e 24 della Costituzione dovrebbe
ravvisarsi nel disposto del quinto ed ultimo comma dell'art. 78, per cui
l'elenco dei creditori chirografari ammessi deve bensì essere dai commissari
esibito al tribunale, ove occorra per decidere sulle contestazioni, "ma
senza darne comunicazione alle parti in causa, allo scopo di tutelare il
segreto bancario". Dopo la cessazione dell'attività dell'azienda di
credito, posta in liquidazione coatta, tale limite non avrebbe più ragion
d'essere, e l'elenco dei creditori chirografari dovrebbe essere depositato a
disposizione di tutti gli interessati, al pari di quello dei creditori
privilegiati e di coloro a cui siano riconosciuti diritti reali su cose in possesso
dell'azienda.
2. - Data
l'identità delle questioni proposte, i due giudizi possono essere riuniti e
decisi con unica sentenza.
É stato
eccepito il difetto di rilevanza delle questioni sollevate dal tribunale di
Milano, osservando che il giudice a quo le ha prospettate in limine e in
termini astratti, senza alcuna motivazione circa l'oggetto dei singoli reclami,
e quindi senza indicazione di casi concreti rispetto ai quali, in relazione
all'applicabilità delle norme denunciate, si fosse verificata insufficienza di
istruttoria o lesione del diritto di difesa; e che, in particolare, il divieto
di comunicazione dell'elenco dei creditori chirografari ammessi non poteva dar
luogo ad incidente di costituzionalità, poiché entrambi i giudizi avevano ad
oggetto solo opposizioni di creditori esclusi o ammessi con riserva, e non
impugnazioni di crediti altrui, talché nessuna lesione del diritto di difesa
dei singoli creditori opponenti poteva loro derivare dalla mancata conoscenza
dell'elenco dei creditori ammessi.
L'eccezione
appare fondata rispetto alla questione di legittimità dell'art. 78, ultimo
comma, poiché da entrambe le ordinanze non risulta l'esistenza di reclami
aventi ad oggetto impugnazioni di crediti ammessi, o di altre contestazioni,
per cui fosse lamentato, come lesivo del diritto di difesa, il difetto di
comunicazione alle parti in causa dell'elenco dei creditori chirografari:
pertanto, non discutendosi circa l'applicabilità in concreto della norma
denunciata, né essendo comunque indicati motivi per cui i giudizi non possano
essere definiti indipendentemente dalla risoluzione della dedotta questione,
deve rispetto ad essa dichiararsi il difetto di rilevanza.
Si deve
invece riconoscere la rilevanza della prima questione, concernente la
legittimità delle disposizioni speciali della legge bancaria che nella
liquidazione coatta delle aziende di credito disciplinano l'accertamento dei
crediti chirografari e il procedimento per la decisione sui relativi reclami.
In entrambi i giudizi, di fronte al vario comportamento processuale adottato da
reclamanti, anche con istanze di rimessione in istruttoria, ovvero di rinvio
per assunzione di prove, il tribunale, chiamato a decidere su tutti i reclami
in unico giudizio, prima di scendere all'esame di ciascuno di essi, ha
ritualmente sollevato la questione circa l'applicabilità del particolare regime
processuale dettato per l'accertamento dei crediti chirografari, sotto il
duplice profilo della discriminazione rispetto al procedimento stabilito dalla
legge per i crediti privilegiati, e della possibile lesione del diritto di
difesa nella sommaria istruzione e decisione sui reclami.
3. - La
questione non é fondata. Per quanto concerne, anzitutto, la denunciata
discriminazione, occorre considerare che le speciali forme e modalità di
accertamento dei crediti chirografari nella liquidazione delle imprese
esercenti il credito, stabilite dag1i artt. 77 e seguenti della legge bancaria,
e confermate dall'art. 209, ultimo comma, della legge fallimentare del 1942,
con espressa deroga al disposto dell'art. 194, secondo comma, di quest'ultima
legge, hanno una precisa giustificazione nelle diverse esigenze che si
presentano, di regola, nella definizione delle posizioni dei creditori
chirografari - ossia generalmente dei clienti dell'azienda di credito -
rispetto a quelle dei creditori privilegiati o dei titolari di diritti reali.
Scopo della speciale disciplina normativa non é soltanto la tutela del segreto
bancario, a cui é fatto espresso richiamo nell'ultimo comma dell'art. 78 (continuando
ovviamente i clienti ad avervi interesse anche quando una banca venga posta in
liquidazione), ma anche e soprattutto la considerazione del numero e della
qualità dei creditori: trattasi invero di numerosi rapporti, aventi la loro
fonte nei contratti bancari, ossia nelle diverse forme di deposito d'uso
comune, e nelle altre operazioni passive delle aziende di credito.
Rapporti
tipici, di natura documentale, rispetto ai quali, nella normalità dei casi, le
scritture contabili, schede, documenti e titoli in possesso dei commissari
liquidatori e dei clienti, contengono sicura prova sull'an e sul quantum dei
diversi crediti, e solo eccezionalmente possono dar luogo a contestazioni che
richiedano laboriosi accertamenti, con acquisizione di prove o perizie. D'altra
parte, alla speciale natura di questa categoria di rapporti, la cui rigorosa
disciplina risponde a ben note esigenze di certezza giuridica, fa riscontro la
opportunità di assicurare la massima speditezza nella loro definizione, anche
in sede di liquidazione coatta delle imprese creditizie, nel fine di soddisfare
con ogni possibile urgenza le aspettative dei creditori chirografari, sia per
doverosa tutela del risparmio, a cui la Costituzione dà precisa garanzia in
tutte le sue forme, sia per considerazione degli importanti interessi economici
e finanziari che vengono compromessi da ogni crisi nell'esercizio della
funzione creditizia e dei servizi bancari.
Sono quindi
evidenti le ragioni che hanno indotto il legislatore a dettare norme
procedurali particolari per l'accertamento dei crediti chirografari della
clientela delle banche, sia nella fase amministrativa che in quella
giurisdizionale, escludendo per questi crediti l'applicazione delle modalità
ordinarie del procedimento di formazione dello stato passivo, previste dalla
legge fallimentare e dalla stessa legge bancaria per i creditori privilegiati
ed i titolari di diritti reali, la cui posizione può richiedere più laboriose
indagini e contestazioni, mal compatibili con le esigenze dinanzi accennate.
La obbiettiva
differenza tra la situazione giuridica dei creditori chirografari d'una azienda
di credito - valutata con riguardo all'id quad plerumque accidit - e
quella di coloro che vantano crediti assistiti da privilegio o diritti reali,
fornisce una sicura giustificazione razionale della speciale normativa, nella
quale non può pertanto ravvisarsi violazione del principio di eguaglianza.
4. - Anche i
dubbi prospettati dalle ordinanze di rinvio circa la menomazione del diritto di
difesa, che nell'accertamento dei crediti chirografari non sarebbe
sufficientemente assicurato, non possono essere condivisi da questa Corte.
Non occorre
riesaminare qui le critiche, richiamate dal giudice a quo, a cui é stato
sottoposto in generale l'istituto della liquidazione coatta amministrativa, per
le minori garanzie giurisdizionali da esso offerte rispetto a quelle proprie
dell'ordinaria procedura fallimentare.
La
legittimità dell'istituto, in riferimento ai principi sanciti dagli artt. 3 e
24 della Costituzione, é stata già ripetutamente riconosciuta da questa Corte
(da ultimo con la sentenza
n. 159 del 1975); e sarebbe fuori luogo ricordare le evidenti ragioni per
cui esso corrisponde in modo particolare agli interessi che impongono
l'intervento della pubblica amministrazione con dirette forme di ingerenza e
vigilanza anche nei casi di crisi ed insolvenza delle imprese già autorizzate
alla raccolta del risparmio e all'esercizio del credito.
Scendendo
all'esame della questione sollevata con riguardo al combinato disposto
dell'art. 209, ultimo comma, della legge fallimentare e dell'art. 78, secondo
comma della legge bancaria, deve preliminarmente osservarsi che rimane estranea
all'oggetto del presente giudizio la soluzione dei dubbi esegetici ricordati
dalle ordinanze di rinvio, circa il preciso ambito di applicazione della
disposizione derogativa contenuta nell'art. 209, ultimo comma, interpretata in
correlazione con quelle dell'art. 194, primo e secondo comma, della stessa
legge. É infatti controverso in dottrina, mancando altresì sul punto una
consolidata giurisprudenza, se il rinvio dell'art. 209 alle norme speciali
della legge bancaria debba ritenersi operante per la sola fase amministrativa
di accertamento dei crediti chirografari, ovvero si estenda anche alla fase
giurisdizionale, ossia ai procedimenti di impugnazione dello stato passivo, che
per detti crediti risulterebbero disciplinati, anziché dalle norme dei commi
secondo e terzo dell'art. 209 (e quindi da quelle ivi richiamate degli artt. 98
e seguenti) solo dalle speciali disposizioni degli artt. 77 e seguenti della
legge bancaria.
Accogliendo
questa seconda interpretazione, le ordinanze di rinvio ravvisano nel precetto
dell'art. 78, secondo comma, della legge speciale una violazione del diritto di
difesa delle parti, in quanto la norma per cui il presidente del tribunale,
scaduto il termine per il deposito in cancelleria dei reclami dei creditori, da
decidere in unico giudizio, stabilisce, su richiesta dei commissari, la sezione
e l'udienza per la discussione della causa, si porrebbe "in aperta e non
conciliabile antitesi con l'intero vigente sistema processuale civile".
Si osserva al
riguardo che nel sistema processuale vigente nel 1938 detta norma non
costituiva ostacolo all'espletamento di eventuali iniziative istruttorie,
mentre nell'odierno sistema non sarebbe dato rinvenire, tra le norme regolanti
il processo ordinario di cognizione, disposizioni idonee ad assicurare una
organica possibilità di esercizio del diritto di difesa, con adeguata
istruzione dei reclami in regolare contraddittorio.
5. - A
giudizio di questa Corte, il procedimento previsto dalla legge bancaria per la
verifica giurisdizionale dei crediti chirografari, anche dovendosi escludere,
secondo la prospettazione del giudice a quo, l'applicabilità delle
disposizioni degli artt. 98 e seguenti della legge fallimentare, non comporta
tuttavia l'asserita inammissibile lesione del diritto di difesa. Si deve al
riguardo considerare che l'accertamento dei crediti chirografari, crediti
assistiti di regola da titolo documentale, data la speciale natura, già sopra
ricordata, dei tipici rapporti intercorsi tra un'azienda di credito e i suoi
clienti, richiede generalmente una istruzione più semplice, che già si avvale
delle risultanze dell'esame compiuto dai commissari liquidatori sulla base
degli atti contabili e dei documenti in possesso dell'azienda o esibiti dai
creditori, sotto il controllo del comitato di sorveglianza e secondo le
direttive di un organo pubblico qualificato per autorità e competenza tecnica,
quale l'Ispettorato per la difesa del risparmio.
Nel caso di
reclami, il sindacato del tribunale sulla regolarità delle operazioni
effettuate in sede di formazione dello stato passivo si svolge di regola
mediante riesame delle prove documentali già acquisite nella fase
amministrativa o prodotte in causa dagli interessati, trattandosi piuttosto di
interpretarne e valutarne giuridicamente il contenuto, che di disporre nuovi incombenti
istruttori.
Per questo la
legge speciale non ha previsto la nomina di un giudice istruttore e una fase di
trattazione probatoria prima della rimessione al collegio, disponendo che il
presidente del tribunale, sulla richiesta dei commissari, possa senz'altro
fissare l'udienza per la discussione e decisione sui reclami, e che nello
stesso modo debba procedersi anche nell'eventuale giudizio sulle contestazioni
circa l'ammissibilità di domande tardive, e nel giudizio di appello (artt. 79 e
80 della stessa legge). Nel vigente ordinamento processuale civile non é questo
il primo né il solo caso in cui il giudizio, anche di primo grado, debba
svolgersi direttamente e per intero davanti al collegio; né può dirsi che la
mancanza di una fase preliminare di cognizione davanti al giudice istruttore
comporti di per sé lesione del diritto di difesa. Anche davanti al tribunale é
infatti consentita la richiesta e l'ammissione di eventuali ulteriori
provvedimenti istruttori, secondo i principi stabiliti dagli artt. 277 e
seguenti del codice di procedura civile; e d'altra parte, pur dovendo i reclami
essere decisi in unico giudizio, giusta il disposto dell'art. 78, primo comma
(che corrisponde a quello dell'art. 99 della legge fallimentare), ove alcune
delle cause risultino non ancora mature per la decisione il collegio può
adottare con ordinanza i necessari provvedimenti istruttori, ed ammettere
provvisoriamente al passivo in tutto o in parte i crediti contestati, come
previsto dallo stesso art. 99 dinanzi richiamato. Anche sotto questo profilo,
le norme della legge speciale dirette a soddisfare le esigenze di speditezza
del procedimento e l'interesse della generalità dei creditori ad una sollecita
definizione delle loro posizioni non contrastano con la garanzia costituzionale
del diritto di difesa, che appare adeguatamente assicurato.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 78, ultimo
comma, della legge 7 marzo 1938, n. 141 (Disposizioni per la difesa del
risparmio e per la disciplina della funzione creditizia), sollevata dalle
ordinanze di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione;
dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 209, ultimo comma,
del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato
preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta
amministrativa), e dell'art. 78, secondo comma, della detta legge 7 marzo 1938,
n. 141, sollevata dalle ordinanze di cui in epigrafe in riferimento agli artt.
3 e 24 della Costituzione.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4
gennaio 1977.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE
MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA
- Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 14 gennaio 1977.