Ordinanza n. 20 del 1977
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ORDINANZA N. 20

ANNO 1977

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale promosso con ordinanza emessa l'8 febbraio 1974 dal giudice del lavoro del tribunale di Catania, nel procedimento vertente tra Di Stefano Salvatore e Benedetto Maiorana, iscritta al n. 109 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 126 del 15 maggio 1974.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1976 il Giudice relatore Giulio Gionfrida;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con ordinanza 8 febbraio 1974, il giudice del lavoro del tribunale di Catania ha denunziato la legge 11 agosto 1973, n. 533, sul nuovo rito del lavoro, in riferimento:

a) agli artt. 3 e 24 della Costituzione, per quanto attiene alla disposizione dell'art. 416 cod. proc. civ. modificato;

b) all'art. 24 della Costituzione, per quanto attiene ai commi quinto e settimo dell'art. 420 cod. proc. civ. modificato;

c) all'art. 3 della Costituzione, per quanto attiene alla disposizione (non formalmente individuata, ma individuabile nell'art. 429 cod. proc. civ. modificato) "che prevede la svalutazione monetaria per i soli crediti del lavoratore";

d) all'art.24 della Costituzione, per quanto attiene alla (supposta) "norma che non prevede alcuna possibilità di appello o ricorso nell'attività istruttoria del giudice".

Considerato che, nelle questioni così sollevate nell'ordinanza di rimessione, difetta in maniera assoluta (come, del resto, sottolineato anche dal Presidente del Consiglio nel suo atto di intervento) l'accertamento della rilevanza: di talché é opportuno restituire gli atti al giudice a quo perché compia l'accertamento, appunto, di rilevanza omesso.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina restituirsi gli atti al giudice del lavoro presso il tribunale di Catania.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 14 gennaio 1977.