ORDINANZA
N. 20
ANNO 1977
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale promosso con ordinanza emessa l'8 febbraio 1974
dal giudice del lavoro del tribunale di Catania, nel procedimento vertente tra
Di Stefano Salvatore e Benedetto Maiorana, iscritta al n. 109 del registro
ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 126
del 15 maggio 1974.
Visto l'atto
d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1976 il Giudice relatore Giulio Gionfrida;
udito il
sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto che,
con ordinanza 8 febbraio 1974, il giudice del lavoro del tribunale di Catania
ha denunziato la legge 11 agosto 1973, n. 533, sul nuovo rito del lavoro, in
riferimento:
a) agli artt.
3 e 24 della Costituzione, per quanto attiene alla disposizione dell'art. 416
cod. proc. civ. modificato;
b) all'art.
24 della Costituzione, per quanto attiene ai commi quinto e settimo dell'art.
420 cod. proc. civ. modificato;
c) all'art. 3
della Costituzione, per quanto attiene alla disposizione (non formalmente
individuata, ma individuabile nell'art. 429 cod. proc. civ. modificato)
"che prevede la svalutazione monetaria per i soli crediti del
lavoratore";
d) all'art.24
della Costituzione, per quanto attiene alla (supposta) "norma che non
prevede alcuna possibilità di appello o ricorso nell'attività istruttoria del
giudice".
Considerato
che, nelle questioni così sollevate nell'ordinanza di rimessione, difetta in
maniera assoluta (come, del resto, sottolineato anche dal Presidente del
Consiglio nel suo atto di intervento) l'accertamento della rilevanza: di talché
é opportuno restituire gli atti al giudice a quo perché compia
l'accertamento, appunto, di rilevanza omesso.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
ordina
restituirsi gli atti al giudice del lavoro presso il tribunale di Catania.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4
gennaio 1977.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE
MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA
- Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 14 gennaio 1977.