SENTENZA
N. 17
ANNO 1977
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi
riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 431 del codice di procedura
civile, come modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973. n. 533, sul
nuovo rito del lavoro, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza
emessa il 19 febbraio 1974 dal pretore di San Genesio nella causa di lavoro
vertente tra Giorgi Quinto ed altri e Compagnucci Felice, iscritta al n. 236
del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 180 del 10 luglio 1974;
2) ordinanza
emessa il 16 aprile 1974 dal pretore di Chiavenna nella causa di lavoro
vertente tra Martinucci Armando e Seminara Michele, iscritta al n. 282 del
registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 250 del 25 settembre 1974;
3) ordinanza
emessa il 30 maggio 1974 dal pretore di Modena nella causa di lavoro vertente
tra Biondi Corinno e Carnevali Bruno, iscritta al n. 407 del registro ordinanze
1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 296 del 13
novembre 1974;
4) ordinanza
emessa il 17 ottobre 1974 dal giudice del lavoro del tribunale di Roma nella
causa vertente tra Barbagallo Antonio e la società Alitalia, iscritta al n. 465
del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 331 del 18 dicembre 1974.
Visti gli
atti di costituzione di Compagnucci Felice e della società Alitalia, nonché gli
atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1976 il Giudice relatore Giulio Gionfrida;
uditi gli
avvocati Antonio Sorrentino, Maurizio Marazza e Rosario Flammia, per la società
Alitalia, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza
30 maggio 1974 del pretore di Modena, é stato denunziato, per violazione del
precetto costituzionale dell'eguaglianza, il comma primo dell'art. 431 del
codice di procedura civile come modificato dall'art. 1 della legge (sul nuovo
rito del lavoro) 11 agosto 1973, n. 533, per la parte in cui prevede a favore
del solo lavoratore l'esecutorietà della sentenza di primo grado.
Identica
questione é stata proposta dal pretore di Chiavenna, con ordinanza 16 aprile
1974, che estende l'impugnativa al comma secondo della norma sopraddetta,
ipotizzandone il contrasto con l'art. 24 della Costituzione, in quanto prevede
che alla esecuzione della sentenza si possa procedere "con la sola copia
del dispositivo, in pendenza del termine per il deposito".
Con altra
ordinanza 17 ottobre 1974 del giudice del lavoro del tribunale di Roma é stato,
poi, denunziato, sempre in riferimento all'art. 24 della Costituzione, anche il
comma quarto dell'art. 431 citato, là dove esclude che la sospensione della
esecuzione in sede di appello (quale prevista dal precedente comma terzo) possa
disporsi per la parte della sentenza di condanna che non superi le 500.000
lire.
Infine,
l'art. 431 é stato censurato, nel suo complesso, in riferimento ad entrambi i
parametri di cui agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con ordinanza 19
febbraio 1974 del pretore di San Genesio.
In tutti i
giudizi vi é stato intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
Si sono,
inoltre, costituite le parti Compagnucci e società Alitalia, convenute nei
procedimenti, rispettivamente, relativi alle ordinanze del pretore di San
Genesio e del tribunale di Roma.
Considerato in diritto
1. - La Corte
é chiamata a pronunziarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 431 cod.
proc. civ. come modificato dall'art. 1 della legge 1973, n. 533, sul nuovo rito
del lavoro: il quale, secondo la prospettazione dei giudici a quibus,
contrasterebbe sotto vari profili con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.
I relativi
giudizi, in quanto riguardano la stessa disposizione di legge, vanno riuniti
per essere definiti con unica decisione.
2. - Le
questioni sollevate sono inammissibili. Infatti la norma impugnata - in tutte
le disposizioni di cui si compone - attiene alla esecuzione della sentenza o al
giudizio di appello, cosicché non assume rilevanza nei giudizi a quibus
(tutti in fase di primo grado).
Non vale
osservare in contrario, come fa il pretore di San Genesio, che la denunzia
dell'art. 431 in sede diversa da quella del giudizio di primo grado
costringerebbe il convenuto a subire, nel frattempo, il pregiudizio della
esecuzione, poiché tale argomento (che per altro non é in tutto esatto) non
può, in ogni caso, condurre ad ammettere l'impugnazione di una norma in un
giudizio in cui questa non é destinata a trovare applicazione.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 431 del
codice di procedura civile, come modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto
1973, n. 533 (sul nuovo rito del lavoro), sollevate, in riferimento agli artt.
3 e 24 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe indicate.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4
gennaio 1977.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE
MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA
- Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 14 gennaio 1977.