SENTENZA
N. 15
ANNO 1977
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi
riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 435, secondo comma, del codice
di procedura civile, come modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n.
533, sul nuovo rito del lavoro, promossi con ordinanze emesse il 27 maggio ed
il 10 giugno 1975 dalla Corte d'appello di Catanzaro nelle cause di lavoro
vertenti tra Greccia Salvatore e l'I.N.P.S. e tra orsi Francesca e l'I.N.P.S.,
inscritte ai nn. 352 e 353 del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 268 dell'8 ottobre 1975.
Visto l'atto
d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1976 il Giudice relatore Giulio Gionfrida;
udito il
sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Con
ordinanze (di identica motivazione) 27 maggio e 10 giugno 1975, la Corte di
appello di Catanzaro (essendo stata, nei relativi procedimenti, eccepita
dall'appellato INPS l'inammissibilità del gravame, per notifica del ricorso
oltre il prescritto termine perentorio di 10 giorni dall'emissione del decreto
presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione davanti al Collegio) ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di
legittimità dell'art. 435, secondo comma, cod. proc. civ., come modificato
dall'art. 1 della legge 1973, n. 533, per la parte, appunto, in cui prevede che
il termine di dieci giorni per la notifica del ricorso e del decreto
presidenziale decorra dalla data del decreto stesso.
La detta
disposizione determinerebbe, infatti - ad avviso della Corte - "una
situazione di incertezza e precarietà in ordine al momento iniziale del termine
con violazione dei diritti della difesa".
2. - Nel
giudizio innanzi alla Corte é intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, che ha concluso per la non fondatezza della questione, sul
presupposto della natura meramente ordinaria del termine in questione ed in
considerazione, comunque, della sua "decorrenza da un fatto che non può
essere ignorato usando la normale diligenza".
Considerato in diritto
1. - Per la
identità delle questioni sollevate con le due ordinanze della Corte di appello
di Catanzaro, i relativi giudizi si riuniscono per la decisione con unica
sentenza.
2. - Come in
narrativa detto, la Corte é investita della questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art.
435, comma secondo, del codice di procedura civile (come modificato dall'art. 1
della legge n. 533 del 1973), nella parte in cui prescrive (relativamente al
giudizio di secondo grado) che il decreto di fissazione dell'udienza di
discussione davanti al Collegio deve essere notificato (unitamente al ricorso)
entro il termine di giorni dieci, decorrenti dal deposito del decreto stesso
(anziché dalla sua comunicazione all'appellante).
3. - La
questione é fondata.
Con sentenza n. 14 del
1977, questa Corte ha già avuto modo di affermare, richiamando la propria
precedente giurisprudenza (cfr. sent. 1971, n. 159;
1974, n. 255),
che, nel quadro della garanzia costituzionale della difesa, ove un termine sia
prescritto per il compimento di tale attività, la cui omissione si risolva in
pregiudizio della situazione tutelata, deve essere assicurata all'interessato
la conoscibilità del momento di iniziale decorrenza del termine stesso, onde poter
utilizzare, nella sua interezza, il tempo assegnatogli.
Con siffatto
principio, appunto, contrasta la disposizione impugnata, giacché ricollega il dies
a quo del termine per la notificazione del decreto presidenziale di
fissazione dell'udienza ad un evento (quale il deposito del provvedimento) di
cui é ben possibile che la parte non abbia tempestiva conoscenza.
Né le
conseguenze pregiudizievoli per il diritto di difesa possono essere, nella
specie, superate accedendo alla tesi (condivisa dalla prevalente dottrina) che
il termine in questione sia di tipo ordinatorio.
La ritenuta
non perentorietà del termine consentirebbe, infatti, di escludere, che pur dopo
il suo decorso, resti all'appellante preclusa la notificazione del decreto, ma
non lo porrebbe al riparo dalle conseguenze che - con particolare riguardo al
procedimento di impugnazione - possono riconnettersi alla violazione del
termine a comparire che - proprio in dipendenza della non tempestiva conoscenza
del decreto - l'appellante non fosse stato in grado di rispettare.
Il
pregiudizio della difesa (nel senso sopra indicato) neppure può essere, d'altra
parte, (sempre) evitato con l'uso della normale diligenza da parte del
procuratore dell'appellante.
Basta
considerare l'ipotesi in cui il Presidente del tribunale abbia (come gli é
consentito dal comma primo dell'art. 435 cit.) fissato l'udienza di discussione
in coincidenza con la scadenza del termine (di 35 giorni) risultante
dall'esatto computo di dieci giorni previsti per la notifica del ricorso (ex
comma secondo) e dei 25 giorni stabiliti come termine minimo di comparizione
(ex comma terzo art. 435 cit.).
Con
riferimento a tale ipotesi, la diligenza dovrebbe, infatti, spingersi (con ciò
superando il limite della normalità) fino al punto di un controllo giornaliero:
anche oltre il termine (meramente ordinatorio) di giorni cinque (dal deposito
del ricorso) per la emanazione del decreto presidenziale di fissazione
d'udienza.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la
illegittimità costituzionale dell'art. 435, comma secondo, del codice di
procedura civile, come modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n.
533 (sul nuovo rito del lavoro), nella parte in cui non dispone che l'avvenuto
deposito del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione
sia comunicato all'appellante e che da tale comunicazione decorra il termine
per la notificazione all'appellato.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4
gennaio 1977.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE
MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA
- Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 14 gennaio 1977.