Ordinanza n. 10 del 1977
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ORDINANZA N. 10

ANNO 1977

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione Lombardia, notificato il 19 settembre 1975, depositato in cancelleria il 27 successivo ed iscritto al n. 34 del registro 1975, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della risoluzione del Ministero degli interni (nota n. 1012201 - 12007.A del 21 settembre 1974), con la quale le funzioni amministrative in materia di esami di abilitazione all'esercizio del mestiere di guida, interprete e corrieri turistici, venivano attribuite al Prefetto, anziché alla Giunta regionale.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1976 il Giudice relatore Luigi Oggioni;

uditi l'avv. Ugo Ferrari, per la Regione Lombardia, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto che la Regione Lombardia ha proposto ricorso, notificato il 19 settembre 1975, per la risoluzione di conflitto di attribuzione concernente la nota 21 settembre 1974 diretta dal Ministro dell'interno al Prefetto di Mantova, comunicata il 22 luglio 1975 ad essa Regione, con la quale, in dipendenza dell'art. 5 d.P.R. n. 6 del 1972 in tema di trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali sul turismo, si sono conferite agli organi statali e non a quelli regionali, tutte le attribuzioni relative al rilascio delle licenze a guide, interpreti e corrieri turistici, nonché relative alla costituzione delle Commissioni per gli esami di abilitazione all'esercizio di dette professioni.

Ritenuto che con il ricorso predetto e le successive deduzioni difensive la Regione Lombarda ha posto particolarmente l'accento sul punto riguardante la competenza propria a costituire le Commissioni d'esame, richiamando in proposito, oltre che l'art. 117 della Costituzione, la legge regionale 20 ottobre 1972, attributiva di competenza al Consiglio regionale di tutti gli adempimenti spettanti agli organi centrali e periferici dello Stato in materia di turismo, anche per quanto riguarda le Commissioni operanti a livello tecnico amministrativo.

Ritenuto che dalla stessa surrichiamata nota 21 settembre 1974 che ha dato luogo al sollevato conflitto di attribuzioni, risulta che in precedenza, e cioè in data 7 maggio 1974 era intervenuta altra nota (n. 10.10001/1200 7 A 8) riguardante il punto in esame, che la successiva nota dichiarava espressamente di confermare nel suo contenuto.

Ritenuto che la nota 7 maggio 1974 non risulta prodotta in atti, né risulta la relativa data di comunicazione.

Che parimenti non risulta prodotto in atti il decreto 12 marzo 1975, indicato nel verbale della seduta 10 settembre 1975 della Giunta regionale lombarda, con cui il Prefetto di Mantova avrebbe indetto un concorso per l'abilitazione a guida interprete, in forza del disposto dell'art. 1 r.d.l. 18 gennaio 1937, n. 448 (norme per la disciplina delle guide e interpreti).

Considerato che per un completo esame della questione, sotto tutti gli aspetti e ad ogni effetto giuridico, é opportuno, prima di decidere, acquisire agli atti, sia l'uno che l'altro dei surrichiamati documenti, nel loro testo integrale: ciò a norma degli artt. 13 legge n. 87 del 1953 e 12, Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte, del marzo 1956.

Che tale adempimento va posto a cura della ricorrente Regione Lombardia, entro il termine indicato in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

sospesa ogni pronuncia sul rito e sul merito del giudizio di cui in epigrafe, ordina alla ricorrente Regione Lombardia di provvedere, entro sessanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, all'esibizione in giudizio:

a) della nota n. 10.10001/1200 7 A (8) richiamata nella lettera ministeriale 21 settembre 1974 formante oggetto del sollevato conflitto di attribuzioni;

b) del decreto del Prefetto di Mantova in data 12 marzo 1975.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 12 gennaio 1977.