ORDINANZA
N. 10
ANNO 1977
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio
promosso con ricorso del Presidente della Regione Lombardia, notificato il 19
settembre 1975, depositato in cancelleria il 27 successivo ed iscritto al n. 34
del registro 1975, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della
risoluzione del Ministero degli interni (nota n. 1012201 - 12007.A del 21
settembre 1974), con la quale le funzioni amministrative in materia di esami di
abilitazione all'esercizio del mestiere di guida, interprete e corrieri
turistici, venivano attribuite al Prefetto, anziché alla Giunta regionale.
Visto l'atto
di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 10 novembre 1976 il Giudice relatore Luigi Oggioni;
uditi l'avv.
Ugo Ferrari, per la Regione Lombardia, ed il sostituto avvocato generale dello
Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto
in fatto che la Regione Lombardia ha proposto ricorso, notificato il 19
settembre 1975, per la risoluzione di conflitto di attribuzione concernente la
nota 21 settembre 1974 diretta dal Ministro dell'interno al Prefetto di
Mantova, comunicata il 22 luglio 1975 ad essa Regione, con la quale, in
dipendenza dell'art. 5 d.P.R. n. 6 del 1972 in tema di trasferimento alle
Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali sul turismo,
si sono conferite agli organi statali e non a quelli regionali, tutte le
attribuzioni relative al rilascio delle licenze a guide, interpreti e corrieri
turistici, nonché relative alla costituzione delle Commissioni per gli esami di
abilitazione all'esercizio di dette professioni.
Ritenuto che
con il ricorso predetto e le successive deduzioni difensive la Regione Lombarda
ha posto particolarmente l'accento sul punto riguardante la competenza propria
a costituire le Commissioni d'esame, richiamando in proposito, oltre che l'art.
117 della Costituzione, la legge regionale 20 ottobre 1972, attributiva di
competenza al Consiglio regionale di tutti gli adempimenti spettanti agli
organi centrali e periferici dello Stato in materia di turismo, anche per
quanto riguarda le Commissioni operanti a livello tecnico amministrativo.
Ritenuto che
dalla stessa surrichiamata nota 21 settembre 1974 che ha dato luogo al
sollevato conflitto di attribuzioni, risulta che in precedenza, e cioè in data
7 maggio 1974 era intervenuta altra nota (n. 10.10001/1200 7 A 8) riguardante
il punto in esame, che la successiva nota dichiarava espressamente di
confermare nel suo contenuto.
Ritenuto che
la nota 7 maggio 1974 non risulta prodotta in atti, né risulta la relativa data
di comunicazione.
Che parimenti
non risulta prodotto in atti il decreto 12 marzo 1975, indicato nel verbale
della seduta 10 settembre 1975 della Giunta regionale lombarda, con cui il
Prefetto di Mantova avrebbe indetto un concorso per l'abilitazione a guida
interprete, in forza del disposto dell'art. 1 r.d.l. 18 gennaio 1937, n. 448
(norme per la disciplina delle guide e interpreti).
Considerato
che per un completo esame della questione, sotto tutti gli aspetti e ad ogni
effetto giuridico, é opportuno, prima di decidere, acquisire agli atti, sia
l'uno che l'altro dei surrichiamati documenti, nel loro testo integrale: ciò a
norma degli artt. 13 legge n. 87 del 1953 e 12, Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte, del marzo 1956.
Che tale
adempimento va posto a cura della ricorrente Regione Lombardia, entro il
termine indicato in dispositivo.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
sospesa ogni
pronuncia sul rito e sul merito del giudizio di cui in epigrafe, ordina alla
ricorrente Regione Lombardia di provvedere, entro sessanta giorni dalla
comunicazione del presente provvedimento, all'esibizione in giudizio:
a) della nota
n. 10.10001/1200 7 A (8) richiamata nella lettera ministeriale 21 settembre
1974 formante oggetto del sollevato conflitto di attribuzioni;
b) del
decreto del Prefetto di Mantova in data 12 marzo 1975.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4
gennaio 1977.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE
MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA
- Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 12 gennaio 1977.