SENTENZA
N. 9
ANNO 1977
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale dell'art. 18 del regio decreto legge 31 maggio
1946, n. 511 (Guarentigie della magistratura), promosso con ordinanza emessa il
26 novembre 1974 dal pretore di Milano, nel procedimento di lavoro vertente tra
il sindacato CISNAL e la società Alemagna, iscritta al n. 363 del registro
ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 288
del 29 ottobre 1975.
Udito nella
camera di consiglio dell'11 novembre 1976 il Giudice relatore Vezio Crisafulli.
Ritenuto in fatto
1. - Nel
corso di un procedimento di lavoro tra il sindacato CISNAL e la Società
Alemagna, concernente, tra l'altro, il problema dei locali da destinare alla
rappresentanza aziendale del detto sindacato a norma della legge 20 maggio
1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), il pretore di Milano, con ordinanza 26
novembre 1974, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 18
del r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511 (Guarentigie della magistratura) che
disciplina il comportamento dei magistrati suscettibile di sanzioni
disciplinari, per contrasto con gli artt. 21 e 101, della Costituzione.
In merito
alla rilevanza della questione si sostiene che la norma impugnata ha costituito
il fondamento del procedimento disciplinare cui lo stesso pretore di Milano é
stato sottoposto a seguito del proprio decreto emesso per la decisione di
identica vertenza. In procinto di decidere la causa attualmente pendente, il
giudice a quo considera menomata la propria indipendenza dall'esistenza
dell'art. 18 del r.d.l. n. 511 del 1946, per il timore di essere nuovamente
sottoposto a procedimento disciplinare.
Quanto alla
non manifesta infondatezza della questione, si asserisce che la norma darebbe
luogo ad un sindacato sull'ideologia del giudice violandone la libertà di
pensiero, nonché l'indipendenza di giudizio.
2. - Non vi é
stata costituzione di parti né ha esplicato intervento il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
La questione
di legittimità costituzionale dell'art. 18 del r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511
(Guarentigie della magistratura), concernente la responsabilità disciplinare
dei magistrati, é stata sollevata nel corso di un procedimento avente per
oggetto la destinazione di locali aziendali ad una associazione sindacale a
norma della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori).
Risultando
evidente l'assoluta estraneità al giudizio a quo della norma denunciata,
la questione va dichiarata manifestamente irrilevante.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 del
r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511, sollevata, in riferimento agli artt. 21 e l01
della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 4 gennaio 1977.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE
MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA
- Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 12 gennaio 1977.