Sentenza n. 9 del 1977
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SENTENZA N. 9

ANNO 1977

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 del regio decreto legge 31 maggio 1946, n. 511 (Guarentigie della magistratura), promosso con ordinanza emessa il 26 novembre 1974 dal pretore di Milano, nel procedimento di lavoro vertente tra il sindacato CISNAL e la società Alemagna, iscritta al n. 363 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 288 del 29 ottobre 1975.

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1976 il Giudice relatore Vezio Crisafulli.

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento di lavoro tra il sindacato CISNAL e la Società Alemagna, concernente, tra l'altro, il problema dei locali da destinare alla rappresentanza aziendale del detto sindacato a norma della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), il pretore di Milano, con ordinanza 26 novembre 1974, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 del r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511 (Guarentigie della magistratura) che disciplina il comportamento dei magistrati suscettibile di sanzioni disciplinari, per contrasto con gli artt. 21 e 101, della Costituzione.

In merito alla rilevanza della questione si sostiene che la norma impugnata ha costituito il fondamento del procedimento disciplinare cui lo stesso pretore di Milano é stato sottoposto a seguito del proprio decreto emesso per la decisione di identica vertenza. In procinto di decidere la causa attualmente pendente, il giudice a quo considera menomata la propria indipendenza dall'esistenza dell'art. 18 del r.d.l. n. 511 del 1946, per il timore di essere nuovamente sottoposto a procedimento disciplinare.

Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, si asserisce che la norma darebbe luogo ad un sindacato sull'ideologia del giudice violandone la libertà di pensiero, nonché l'indipendenza di giudizio.

2. - Non vi é stata costituzione di parti né ha esplicato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 del r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511 (Guarentigie della magistratura), concernente la responsabilità disciplinare dei magistrati, é stata sollevata nel corso di un procedimento avente per oggetto la destinazione di locali aziendali ad una associazione sindacale a norma della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori).

Risultando evidente l'assoluta estraneità al giudizio a quo della norma denunciata, la questione va dichiarata manifestamente irrilevante.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 del r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511, sollevata, in riferimento agli artt. 21 e l01 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA

 

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 12 gennaio 1977.