SENTENZA
N. 8
ANNO 1977
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi
riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, del d.P.R. 30
giugno 1965, n. 1124 (t.u. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali), promossi con le
ordinanze emesse il 31 luglio 1974 dal giudice del lavoro del tribunale di
Trento nei procedimenti civili vertenti tra Cetto Irma, Righetti Rosanna e
l'INAIL, iscritte ai nn. 394 e 395 del registro ordinanze 1974 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 284 del 30 ottobre 1974.
Visti gli
atti di costituzione di Cetto Irma, di Righetti Rosanna e dell'INAIL, nonché
gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 10 novembre 1976 il Giudice relatore Leonetto Amadei;
uditi l'avv.
Carlo Graziani, per l'INAIL, e il vice avvocato generale dello Stato Giovanni
Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Cetto Livio
Giuseppe, mentre si recava a piedi al lavoro, sulla pubblica via, nei pressi
dello stabilimento ISI di Perugia, dove prestava servizio, veniva travolto ed
ucciso da automobile.
Con citazione
del 13 agosto 1973 la vedova del Cetto conveniva in giudizio l'INAIL chiedendo
che il tribunale dichiarasse l'indennizzabilità dell'infortunio ordinando
all'INAIL di corrispondere ai superstiti tutte le prestazioni previdenziali
previste.
L'INAIL si
costituiva e contestava le richieste della Cetto sostenendo che, nella specie,
si trattava di rischio generico da circolazione e quindi non indennizzabile.
Il giudice
del lavoro riteneva che, nella specie, si sarebbe dovuta accogliere l'eccezione
dell'INAIL e sollevava questione di legittimità costituzionale con ordinanza
del 31 luglio 1974 (Reg. ord. 394/74), perché il d.P.R. 30 giugno 1965, n.
1124, all'art. 2, primo comma, non conteneva alcuna definizione dell'infortunio
in itinere che era estraneo alla previsione di infortunio sul lavoro la
cui estensione é strettamente limitata dalla giurisprudenza della Corte di cassazione.
Riteneva
pertanto che la norma contenesse la violazione dell'art. 76 della Costituzione
perché non aveva, come richiesto dall'art. 31 della legge 19 gennaio 1963, n.
15, disciplinato anche l'ipotesi dell'infortunio in itinere. Aggiungeva,
inoltre, che l'art. 2, primo comma, era in contrasto con l'art. 38 della
Costituzione essendo inadeguata l'attuale assistenza dei lavoratori in caso di
infortunio in itinere.
Interveniva
nel giudizio l'Avvocatura dello Stato per la Presidenza del Consiglio dei ministri
che osservava come la legge del 1963 contenesse due distinte deleghe: una
all'art. 30 (dalla quale é nato il decreto del 1965) e una all'art. 31, alla
quale il Governo non ha dato attuazione.
Questa
omissione, peraltro, secondo l'Avvocatura, si precisa solo in una
responsabilità politica del Governo non sindacabile in alcun modo.
Per quanto
attiene all'art. 38 della Costituzione, l'Avvocatura sostiene che la nozione di
infortunio al citato articolo non comprende anche la previsione dell'infortunio
in itinere.
Si é anche
costituito l'INAIL che ha sostenuto come fino ad ora una tutela degli infortuni
in itinere sia stata attuata (a prescindere dalla attuazione della
delega) attraverso una interpretazione delle norme vigenti, mentre la questione
é da considerare infondata, per gli stessi motivi esposti dall'Avvocatura, ove
si consideri il problema della delega.
La Cetto pure
si costituiva rifacendosi, per le sue conclusioni, alla ordinanza del
tribunale.
Con analoga
ordinanza, sempre del 31 luglio 1974 (reg. ord. n. 395/74), lo stesso tribunale
sollevava altra questione di costituzionalità per gli identici motivi nella
causa promossa da Righetti Rosanna il 18 maggio 1973.
La Righetti,
infatti, prospettava che suo marito Lotti Mariano, mentre, con il proprio
ciclomotore, si recava alla stazione di Avio per salire sul treno che lo
avrebbe portato al lavoro a Rovereto, era deceduto a seguito di un incidente
stradale, nello scontro con un ciclomotore proveniente in senso contrario.
Ambedue le
ordinanze sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale e, nel giudizio
dinanzi alla Corte costituzionale, si sono costituite le parti private, l'INAIL
e la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1. - I
giudizi proposti con le due ordinanze in epigrafe vanno riuniti avendo per
oggetto questioni identiche.
2. - Il
giudice del lavoro del tribunale di Trento ritiene che l'art. 2 del d.P.R. 30
giugno 1965, n. 1124, sia in contrasto con l'art. 76 della Costituzione, non
avendo attuato la delega contenuta nell'art. 31 della legge 19 gennaio 1963, n.
15, relativamente agli infortuni in itinere, ed inoltre con l'art. 38
della Costituzione, essendo inadeguata l'attuale assistenza ai lavoratori nella
fattispecie suddetta.
3. - La
questione non é fondata.
Rileva
anzitutto la Corte che il problema dell'infortunio in itinere (quello cioè
nel quale incorre il lavoratore nello spostarsi dalla casa di abitazione al
luogo di lavoro e viceversa), che viene minutamente disciplinato e tutelato da
molte legislazioni straniere, non trova da noi una specifica regolamentazione
tanto che é stata la giurisprudenza, e principalmente quella della Corte di
cassazione, a darsi carico di ovviare a tale manchevolezza affermando in modo
costante che l'infortunio in itinere può considerarsi avvenuto "in
occasione di lavoro" qualora sussista un collegamento tra l'attività
lavorativa e il rischio al quale il lavoratore é esposto durante il percorso
per recarsi al luogo di lavoro e viceversa. Ma il nesso deve ritenersi
sussistente solo quando siffatto infortunio dipenda da un certo rischio legato
strettamente all'attività lavorativa per il cui espletamento non sia estraneo
il rischio stesso, definito come "specifico improprio" o
"generico aggravato". E, sempre secondo la Corte di cassazione,
l'accertamento di questo rischio particolare va affidato alla esclusiva
valutazione del giudice di merito risolvendosi in un apprezzamento di fatto,
non censurabile, se sorretto da congrua motivazione esente da vizi sul piano
logico-giuridico.
4. - La Corte
non é chiamata a pronunciarsi sulla esattezza di questo orientamento
giurisprudenziale: appare chiaro, tuttavia, da quanto precede, la esigenza di
un sollecito intervento legislativo in materia di previdenza ed assicurazione
dell'infortunio in itinere.
Ed infatti,
con la legge 19 gennaio 1963, n. 15, si conferiscono al Governo due distinte
deleghe: la prima (art. 30) per modificare, correggere, ampliare le norme
vigenti in materia di infortuni sul lavoro "riordinandole e riunendole in
un solo provvedimento legislativo"; la seconda (contenuta nell'art. 31)
diretta a far emanare dal Governo "norme intese a disciplinare l'istituto
dell'infortunio in itinere" e ciò "entro un anno dall'entrata
in vigore della legge".
Tuttavia
malgrado la inequivoca imperatività della delega, non é stato emanato il
decreto delegato e si é lasciato decorrere inutilmente il termine previsto.
La disciplina
vigente sulla infortunistica del lavoro é pertanto frutto della delega che non
riguarda la materia dell'infortunio in itinere, ed ha diversa origine,
oggetto e finalità, tanto vero che faticosamente e genericamente la
giurisprudenza si pronuncia per regolare la questione in esame.
5. -
Éevidente dunque l'errore in cui é incorso il giudice a quo denunciando, per
violazione degli artt. 76 e 38 della Costituzione, l'art. 2 del d.P.R. 30
giugno 1965, n. 1124.
Non può
infatti pretendere il giudice a quo che il legislatore delegato avesse
il dovere di comprendere in detto articolo anche le modalità riguardanti
l'infortunio in itinere così come descritto nell'art. 31 della legge di
delega 19 gennaio 1963, n. 15. Per provvedere a quest'ultimo compito il
legislatore aveva una delega particolare, proprio quella indicata nel citato
art. 31, ma di questa non ha inteso far uso e quando ha formulato l'art. 2 del
decreto impugnato si é valso per la sua stesura solo della normativa di cui
all'art. 30 che non faceva alcun cenno, né poteva farlo, all'infortunio in
itinere, per la cui disciplina, come si é detto, era stata disposta una
delega particolare.
Così essendo,
la omissione del legislatore delegato può comportare evidentemente una sua
responsabilità politica verso il Parlamento, non certo una violazione di legge
costituzionalmente apprezzabile.
Ne consegue
che resta così assorbita la questione riguardante l'art. 38 della Costituzione
nel cui ambito dovranno domani essere comprese anche le ipotesi di eventi
lesivi occorsi in itinere al lavoratore quando tale infortunio sarà,
dalla legge, previsto e regolato.
Questa Corte,
pertanto, deve dichiarare non fondata la questione di legittimità
costituzionale, con riferimento all'articolo 76 della Costituzione, poiché
manca il termine di raffronto data la carenza di qualsiasi normativa
sull'infortunio in itinere.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.P.R. 30
giugno 1965, n. 1124, contenente disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sollevata dal
tribunale di Trento, in relazione agli artt. 76 e 38 della Costituzione, con le
ordinanze in epigrafe.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4
gennaio 1977.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE
MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA
- Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 12 gennaio 1977.