SENTENZA
N. 5
ANNO 1977
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi
riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 296 del d.P.R. 23 gennaio 1973,
n. 43 (testo unico delle leggi in materia doganale), promossi con le seguenti
ordinanze: 1) ordinanza emessa il 6 giugno 1974 dal tribunale di Como nel
procedimento penale a carico di Tosi Elio, iscritta al n. 383 del registro
ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 289
del 6 novembre 1974;
2) ordinanze
emesse il 1 ottobre 1975 dal tribunale di Como nei procedimenti penali a carico
di Bergamo Claudio ed altri, Scarinzi Edoardo e Bormolini Riccardo, iscritte ai
nn. 104, 105 e 106 del registro ordinanze 1976 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 78 del 24 marzo 1976;
3) ordinanza
emessa il 1 ottobre 1975 dal tribunale di Como nel procedimento penale a carico
di Milo Giovanni ed altro, iscritta al n. 133 del registro ordinanze 1976 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 85 del 31 marzo 1976;
4) ordinanza
emessa il 1 ottobre 1975 dal tribunale di Como nel procedimento penale a carico
di Bruga Anselmo, iscritta al n. 251 del registro ordinanze 1976 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 125 del 12 maggio 1976.
Visti gli
atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 10 novembre 1976 il Giudice relatore Luigi Oggioni;
udito il
sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Gozzi, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Nel
procedimento penale a carico di Tosi Elio ed altri, imputati del reato di
contrabbando di generi di monopolio (tabacchi esteri), il tribunale di Como,
con ordinanza 6 giugno 1974, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 296 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, concernente la
recidiva in materia di reati doganali, per pretesa violazione dell'art. 3 della
Costituzione. Secondo il tribunale, la norma impugnata disciplinerebbe in modo
vincolante la detta aggravante, diversamente dall'art. 9 del d.l. 11 aprile
1974, n. 99, che ne lascia invece l'applicazione alla discrezionalità del
giudice e sanzionerebbe così una diversità di trattamento a parità di
condizioni personali che contrasterebbe, come tale, col principio di
eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.
In altri
cinque procedimenti penali analoghi a carico rispettivamente di Bergamo Claudio
e altri, Scarinzi Edoardo, Bormolini Riccardo, Milo Giovanni ed altri, Bruga
Anselmo ed altri, lo stesso tribunale con ordinanze emesse il 1 ottobre 1975 ha
sollevato identica questione di legittimità costituzionale.
Le ordinanze
sono state notificate, comunicate e pubblicate come per legge.
Avanti a
questa Corte si é costituito, in tutti i menzionati giudizi, il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha depositato tempestivamente le proprie deduzioni.
L'Avvocatura
osserva che la peculiare disciplina della recidiva nel contrabbando la quale
investe non solo l'obbligatorietà della contestazione dell'aggravante, ma
altresì la misura ed il tipo dell'aggravamento della pena, diversa e più grave
rispetto a quelle previste per i recidivi in reati comuni, sarebbe giustificata
vuoi dalla necessità della prevenzione di un delitto come quello di
contrabbando, particolarmente soggetto ad assumere i caratteri dell'abitualità
e della professionalità, tanto che il legislatore speciale ha espressamente
disciplinato tali ipotesi con gli artt. 297 e 298 del t.u. citato, vuoi dalla
esigenza di tutelare l'Erario dai danni gravi e diretti cui é esposto per
effetto di tale reato.
La impugnata
regolamentazione della recidiva risponderebbe pertanto a particolari finalità
preventive e repressive che hanno ispirato il legislatore speciale nel
disciplinare in modo diversificato e più grave il reato di contrabbando
doganale, e sarebbe quindi il frutto di apprezzamenti e valutazioni di politica
criminale affidata alla discrezionalità del legislatore medesimo, salvo
ovviamente i limiti della ragionevolezza e della coerenza logica.
E l'evidente
rispondenza a detti criteri della disposizione impugnata sarebbe confermata
dalla circostanza che la più rigida disciplina si renderebbe applicabile solo
nei casi di recidiva specificamente indicati, mentre la stessa norma prevede
che, negli altri casi, la recidiva nel contrabbando é regolata dal codice
penale.
Considerato in diritto
1. - Tutte le
ordinanze indicate in epigrafe riguardano la stessa questione, per cui può
disporsi la loro riunione, in modo da dar luogo a decisione con unica sentenza.
2. - Va
premesso che l'art. 111 della legge doganale del 1940, n. 1424, regolava la recidiva
primaria o reiterata nel reato di contrabbando, prevedendo una forma speciale
di aggravamento per le ipotesi di reato punite con la sola multa, e
precisamente l'inflizione obbligatoria della reclusione fino ad un anno in
aggiunta alla pena pecuniaria nel caso di recidiva primaria, e l'aumento dalla
metà a due terzi di tale pena aggiuntiva per il caso di recidiva reiterata.
La stessa
norma prevedeva poi, in linea generale, e salvo quindi i detti casi particolari
di aggravamento, l'applicazione ai reati previsti dalla legge doganale della
disciplina normalmente dettata dall'art. 99 cod. pen. e cioè l'applicazione
obbligatoria degli aumenti di pena ivi previsti per le altre ipotesi di
recidiva.
L'art. 296
d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, impugnato, riproduce letteralmente l'art. 111
sopra menzionato, ritenuto applicabile nella specie ai sensi dell'art. 148
della citata legge doganale del 1940, trattandosi di imputazioni concernenti
contrabbando di generi di monopolio di provenienza estera.
Il giudice a
quo lamenta il contrasto di tale disciplina col principio di uguaglianza,
facendo riferimento alla nuova normativa disposta in materia dall'art. 9 del
d.l. 11 aprile 1974, n. 99, convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 220, che,
a modifica dell'art. 99 cod. pen., rimette la applicazione della recidiva alla
discrezionalità del giudice, e considerando che, a seguito di tale innovazione,
il permanere della particolare disciplina vincolante della recidiva in materia
di contrabbando condurrebbe ad una ingiustificata diversità di trattamento di
quegli imputati rispetto agli imputati di altri reati.
3. - La
questione non é fondata.
Come é noto,
per costante giurisprudenza della Corte, l'osservanza del principio di
eguaglianza non esclude che il compito di determinazione della misura delle
sanzioni penali resti di stretta spettanza del legislatore (sent. n. 9 del 1972)
in funzione dei suoi indirizzi di politica giuridico - sociale, sottraendosi al
giudizio della Corte, sempre che ovviamente la sperequazione non assuma
dimensioni tali da non riuscire sorretta da una benché minima giustificazione
di ordine razionale e logico (sent. nn. 119 del 1973,
218 e 271 del 1974).
Ed é in particolare da ricordare che, in ogni caso, secondo la giurisprudenza
della Corte (sent.
n. 155 del 1971) le condizioni personali, collocate dall'art. 3 della
Costituzione sullo stesso piano del sesso, della razza, della lingua, della
religione e delle opinioni politiche per escludere ogni discriminazione fra i
cittadini, non sono quelle che derivano da un'attività criminosa del soggetto,
in ordine alle quali, appunto, resta salva la discrezionalità del legislatore
quanto alla determinazione della pena. Ed é altresì noto, come la Corte ha pure
più volte ritenuto, che il reato di contrabbando doganale presenta peculiari
caratteristiche collegate con la lesione di primari interessi finanziari dello
Stato mediante l'evasione tributaria che l'agente procura con il passaggio
clandestino o fraudolento, attraverso la linea doganale, delle merci soggette a
diritto di confine, creando situazioni di possibile pericolo e di pubblico
allarme (sent.
nn. 157 del 1972 e 144 del 1974).
Pertanto, mentre é evidente che la disciplina della recidiva censurata dal
giudice a quo attiene alla determinazione della misura della sanzione penale
per il reato di contrabbando, e rientra quindi nella sfera di discrezionalità
del legislatore, é altresì chiaro che la sussistenza delle particolari
caratteristiche del reato stesso, che postulano logicamente, per la delicatezza
degli interessi protetti, una tutela particolarmente efficace, esclude quegli
elementi di irragionevolezza o illogicità che soli potrebbero, come si é detto,
legittimare un sindacato della Corte ai fini della osservanza del principio di
uguaglianza.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 296 del decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, (disposizioni
legislative in materia doganale) sollevata con le ordinanze in epigrafe dal
tribunale di Como, in relazione all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4
gennaio 1977.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE
MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA
- Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 12 gennaio 1977.