ORDINANZA
N. 2
ANNO 1977
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810
(Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato,
sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929) e
dell'art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per
l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e
l'Italia, nella parte relativa al matrimonio), promosso con ordinanza emessa il
23 aprile 1976 dalla Corte di appello di Palermo nel procedimento civile
vertente tra Amodeo Francesco e Gioia Maria Aurora, iscritta al n. 510 del
registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 253 del 22 settembre 1976.
Visti gli
atti di costituzione di Maria Aurora Gioia e di Francesco Amodeo;
udito
nell'udienza pubblica del 24 novembre 1976 il Giudice relatore Leopoldo Elia;
uditi l'avv.
Mauro Mellini per Gioia, e l'avv. Marcello Molé per Amodeo.
Ritenuto che
con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Palermo denuncia per
contrasto con gli artt. 2, 24 e 102 della Costituzione, gli artt. 1 della legge
27 maggio 1929, n. 810, e 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, "in tanto
in quanto rendendo esecutivo nell'ordinamento interno dello Stato il disposto dell'art.
34 del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia in ordine
all'efficacia delle dispense ecclesiastiche del matrimonio rato e non consumato
e approntando lo strumento formale della relativa declaratoria, escludono nella
materia così regolata la garanzia della tutela giurisdizionale di diritti
soggettivi e l'esercizio della difesa secondo i principi dell'ordinamento
statale".
Considerato
che il giudice a quo, in punto di rilevanza non motiva in ordine alla
pregiudizialità della decisione di questa Corte nei confronti del provvedimento
che esso giudice é chiamato ad emettere;
che a tal
fine non prende nella dovuta considerazione il caso definito con il rescritto
pontificio e le forme e modalità del relativo procedimento, ed in particolare
non esamina un punto essenziale, se nella specie ricorra o meno l'ipotesi di
richiesta unilaterale del provvedimento di dispensa, non fondata, cioè, sulla
concorde volontà delle parti interessate; che sussistono pertanto i presupposti
per la restituzione degli atti al giudice a quo affinché motivi sulla rilevanza
con particolare riguardo ai profili e termini ora detti.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
ordina la
restituzione degli atti alla Corte d'appello di Palermo.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4
gennaio 1977.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE
MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA
- Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 5 gennaio 1977.