Ordinanza n. 271 del 1976
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ORDINANZA N. 271

ANNO 1976

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, quarto comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, nella parte in cui si riferisce all'art. 14 del contratto collettivo nazionale 3 gennaio 1939 per gli operai dell'industria, promosso con ordinanza emessa il 18 giugno 1974 dal tribunale di Lagonegro nel procedimento del lavoro vertente tra l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e Palladino Mario, iscritta al n. 413 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 309 del 27 novembre 1974.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1976 il Giudice relatore Ercole Rocchetti.

Ritenuto che con ordinanza 18 giugno 1974, pronunciata nel corso del procedimento di lavoro vertente tra l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e Palladino Mario, il tribunale di Lagonegro, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, quarto comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, nella parte in cui recepisce l'art. 14 del contratto collettivo nazionale 3 gennaio 1939 per gli operai dell'industria, il quale fissa il termine massimo per la corresponsione durante l'anno della indennità di malattia;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte si é costituito l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, col patrocinio degli avvocati Salvatore Di Pasquale e Giorgio Foà, ed é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali hanno chiesto che la dedotta questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 67 del 25 marzo 1975, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, quarto comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, nella parte in cui si riferisce all'art. 19, lett. a), del contratto collettivo nazionale 3 gennaio 1939 per gli operai dell'industria, in considerazione del fatto che la norma impugnata non ha recepito l'accordo collettivo e che la legge n. 138 del 1943 ha dato vita ad un "sistema generalizzato ed uniforme di assistenza e, presentandosi come derogatoria della disciplina corporativa, é idonea a garantire, come in effetti garantisce, a tutti i lavoratori quel trattamento assistenziale in caso di malattie che ha trovato un preciso riconoscimento come diritto nell'art. 38, secondo comma, della Costituzione";

che le considerazioni svolte dalla Corte nella predetta decisione valgono anche in ordine alla questione di legittimità dedotta nel presente giudizio, nel senso che il termine di cui all'art. 14 del contratto collettivo nazionale 3 gennaio 1939 non é recepito nella legge 11 gennaio 1943, n. 138, la quale attribuisce al lavoratore un diritto all'assistenza conforme al dettato costituzionale.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, quarto comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, nella parte in cui si riferisce all'art. 14 del contratto collettivo nazionale 3 gennaio 1939 per gli operai dell'industria, sollevata dal tribunale di Lagonegro con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 dicembre 1976.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1976.