Ordinanza n. 269 del 1976
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ORDINANZA N. 269

ANNO 1976

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni contenute nella legge 3 gennaio 1951, n. 27, relative al monopolio di Stato sui tabacchi, e dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1883 (rectius: n. 1383), promosso con ordinanza emessa il 15 novembre 1974 dal tribunale di Sondrio nel procedimento penale a carico di Patrone Guido ed altro, iscritta al n. 518 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28 del 29 gennaio 1975.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1976 il Giudice relatore Ercole Rocchetti.

Ritenuto che l'ordinanza del tribunale di Sondrio propone due distinte questioni di legittimità costituzionale, la prima delle quali riguarda la legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni (contenute nella legge 3 gennaio 1951, n. 27), concernente il monopolio di Stato sui tabacchi, in riferimento agli artt. 41 e 43 della Costituzione; e la seconda relativa alla norma contenuta nell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1883 (rectius: n. 1383), sul reato di collusione con estranei da parte del militare della guardia di finanza, per violazione dell'art. 3 della Costituzione;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri a mezzo della Avvocatura generale dello Stato che ha concluso per la infondatezza delle dedotte questioni di illegittimità.

Considerato che in ordine alla prima questione é necessario disporre con separata ordinanza la restituzione degli atti al giudice a quo per un nuovo esame della rilevanza;

che, in ordine alla seconda questione, questa Corte con sentenza n. 70 dell'8 aprile 1976 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, che era stata precedentemente sollevata da altri giudici;

che non sussistono ragioni che inducano a modificare la predetta decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383 (concernente militarizzazione del personale civile e salariato in servizio presso la guardia di finanza e disposizioni penali per i militari del suddetto Corpo), proposta dal tribunale di Sondrio, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 dicembre 1976.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1976.