Ordinanza n. 267 del 1976
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ORDINANZA N. 267

ANNO 1976

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, lett. c, e 3 della legge 24 giugno 1929, n. 1085 (Disciplina della esposizione delle bandiere estere), promosso con ordinanza emessa il 23 maggio 1973 dal pretore di Milano nel procedimento penale a carico di Fabrizio Pasquetto, iscritta al n. 437 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 317 del 4 dicembre 1974.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 9 dicembre 1976 il Giudice relatore Enzo Capalozza;

udito il vice Avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il pretore di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, lettera c, e 3 della legge 24 giugno 1929, n. 1085 (Disciplina della esposizione delle bandiere estere), in riferimento all'art. 21 della Costituzione;

che per il reato (contravvenzionale) la legge suddetta prevede la pena dell'ammenda (e, in caso di recidiva, anche dell'arresto);

che la legge 24 dicembre 1975, n. 706 (Sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda), ha depenalizzato le violazioni punite soltanto con la pena dell'ammenda, sostituendola con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma in denaro;

che la fattispecie non rientra tra le eccezioni di cui agli artt. 10 e 14 di essa legge n. 706 del 1975.

Considerato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, gli atti vanno restituiti al giudice a quo per un nuovo esame della rilevanza, alla stregua dello Jus superveniens, impregiudicato restando il dubbio se contrasti con l'art. 21 della Costituzione la normativa che, pur con sanzione extra-penale, mantiene la limitazione alla esposizione di bandiere di Stati stranieri,

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti ai pretore di Milano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 dicembre 1976.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1976.