Sentenza n. 264 del 1976
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SENTENZA N. 264

ANNO 1976

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, terzo comma, e 4, lett. c, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), promosso con ordinanza emessa il 3 ottobre 1975 dal pretore di Bassano del Grappa, nel procedimento penale a carico di Guggia Giuseppe, iscritta al n. 512 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 339 del 24 dicembre 1975.

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1976 il Giudice relatore Edoardo Volterra.

Ritenuto in fatto

Nel corso del procedimento penale a carico di Giuseppe Guggia, imputato per aver cagionato, in un incidente stradale, lesioni personali colpose al trasportato Gianni Vian, il pretore di Bassano del Grappa, con ordinanza emessa il 3 ottobre 1975, sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, terzo comma, e 4, lett. c, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

L'ordinanza é stata regolarmente comunicata, notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

Nessuno si é costituito dinanzi alla Corte costituzionale.

Considerato in diritto

1. - Con l'ordinanza in epigrafe, il pretore di Bassano del Grappa denunzia, per violazione del principio di eguaglianza, gli artt. 1, terzo comma, e 4, lett. c, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nella parte in cui non comprendono nell'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi, derivante dalla circolazione di veicoli a motore, la copertura per i danni sofferti dalle persone trasportate, se non nei casi in cui il trasporto sia avvenuto su veicoli destinati ad uso pubblico, su autobus privati o vetture da noleggiare con conducente o su veicoli idonei al trasporto di cose, ma eccezionalmente attrezzati al trasporto di persone.

Il pretore lamenta la disparità di trattamento che in tal modo si sarebbe determinata nell'ambito della categoria, delle persone trasportate, ritenendola in contrasto con il primo comma dell'art. 3 della Costituzione, perché non sorretta da alcun ragionevole motivo.

2. - La questione non é fondata.

Già con sentenza n. 55 del 1975 questa Corte ha rilevato come, nel caso di trasporto di persone, il legislatore nel porre in essere la denunciata limitazione, in armonia con la convenzione di Strasburgo 20 aprile 1959, sia stato mosso dall'intento di attuare in modo graduale il nuovo regime delle assicurazioni in esame e da quello di non rendere ancora più gravosi gli oneri dell'assicurato. La Corte ha ancora rilevato che le persone trasportate non possono precisamente definirsi a terzi" ai sensi dell'art. 2054 cod. civ., richiamato nel primo comma della legge impugnata, il quale in certo modo definisce l'oggetto e l'ambito di tutela predisposto dalla legge stessa.

Si tratta, pertanto, di una mancata estensione di norme eccezionalmente coinvolgenti interessi di regola non protetti dalla legge che si denunzia, in ordine alla quale la Corte deve ribadire che il sindacato di legittimità costituzionale non può spingersi oltre l'apprezzamento della ragionevolezza della disciplina nel suo complesso.

Ora, al riguardo, va posto in rilievo come il trasporto anche gratuito su mezzi, generalmente destinati ad una collettività, richiede una sicura solvibilità del vettore sia per la possibile gravità di eventuali danni sia per la componente di affidamento e di necessità del trasporto, anche individualmente richiesto od ottenuto.

La circostanza che la legge esclude in altri casi di trasporto le persone trasportate dalla copertura assicurativa obbligatoria rimane pertanto giustificata dall'intento perseguito dal legislatore nel valutare le diverse situazioni, mentre la Corte rinnova l'auspicio che l'assicurazione obbligatoria sia maggiormente estesa a tutela di apprezzabili interessi ed istanze già avanzate in sede di discussione parlamentare.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, terzo comma, e 4, lett. c, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), promossa con l'ordinanza in epigrafe, dal pretore di Bassano del Grappa, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 dicembre 1976.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1976.