SENTENZA N. 260
ANNO 1976
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI,
Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 147, primo e ultimo comma, del
d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523 (Testo unico delle
leggi sul Mezzogiorno), promosso con ordinanza emessa il 25 febbraio 1975 dalla
IV sezione del Consiglio di Stato, sul ricorso di Attanasio Valentino ed altri
contro il Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Reggio Calabria ed
altri, iscritta al n. 330 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 242 del 10 settembre 1975.
Visti
gli atti di costituzione di Lucisano Francesco,
Adorno Giuseppe, Lo Cicero
Rosaria, del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Reggio Calabria,
del Ministro dei lavori pubblici, del Prefetto di Reggio Calabria, nonché
l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1976 il Giudice relatore Guido Astuti;
uditi
gli avvocati Enzo Silvestri, per Lucisano, Adorno e
Lo Cicero, gli avvocati Rosario Nicolò e Antonio Sorrentino, per il Consorzio di Reggio Calabria, e il vice
Avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il
Presidente del Consiglio dei ministri, per il Ministro dei lavori pubblici e
per il Prefetto di Reggio Calabria.
Ritenuto in fatto
Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 ottobre 1966 veniva approvato il piano regolatore del nucleo di
industrializzazione di Reggio Calabria.
Con
successivo decreto del 2 agosto 1971 era approvata una variante a detto piano.
Con
decreto n. 14954 del 16 dicembre 1972 il Prefetto di Reggio Calabria
pronunciava in favore del Consorzio per il nucleo industrializzazione
l'espropriazione di alcuni beni.
Avverso
i provvedimenti suindicati, proponevano ricorso
innanzi al Consiglio di Stato Attanasio Valentino ed altri, Neri Domenico ed
altri, Lucisano Francesco ed altri,
Deriso Francesco ed altri, Scopelliti
Graziella ed altri.
Il
Consiglio di Stato, riuniti i ricorsi, ha sollevato, in accoglimento di una
delle eccezioni proposte dai ricorrenti, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 147, primo ed ultimo comma, del t.u. 30 giugno 1967,
n.
Si
afferma, preliminarmente, nell'ordinanza di rinvio che nell'istituto del piano
regolatore dei nuclei di industrializzazione va riconosciuta una duplice
produttività di effetti, in quanto da una parte tale piano obbliga i comuni
interessati all'osservanza delle sue previsioni, e dall'altra incide
direttamente sugli interessi dei privati attraverso la imposizione
di vincoli di destinazione alle aree di loro proprietà. Con riferimento a tale
ultimo effetto, l'ordinanza ricorda ancora che i criteri per l'individuazione
della natura espropriativa dei vincoli hanno
carattere quantitativo, dipendendo dalla maggiore o minore incidenza del
sacrificio imposto sull'effettivo contenuto del diritto, ossia sui poteri di
godimento e di disposizione dei beni vincolati.
Ciò
premesso, si ritiene nell'ordinanza che debba essere
demandata alla Corte costituzionale la valutazione quantitativa indicata,
tenendo presente che i piani di industrializzazione comporterebbero, per le
aree interessate, il venir meno della possibilità di utilizzazione edilizia, ed
una forte compromissione della utilizzazione
agricola, riducendone, di conseguenza, il valore di scambio e la possibilità di
alienazione. Inoltre, la mancata determinazione della durata del vincolo, e
l'incertezza sull'an e sul quando del futuro
trasferimento, renderebbero particolarmente delicata la accennata
valutazione circa il suo sostanziale carattere espropriativo.
Pertanto,
la inclusione delle aree nel piano di
industrializzazione comporterebbe di per sé un parziale svuotamento del diritto
di proprietà, rispetto al quale non offrirebbe sufficiente ristoro la
previsione di un aumento della indennità finale in relazione al tempo decorso
dalla imposizione del vincolo al momento della espropriazione (legge 21 luglio
1965, n. 904). Si sono costituiti in giudizio Lucisano
Francesco, Adorno Giuseppe, Lo Cicero
Rosaria ed Attanasio Valentino e Maria, deducendo la fondatezza della questione
proposta ed invocando a sostegno argomenti analoghi a quelli indicati
nell'ordinanza di rinvio.
Si
é altresì costituito in giudizio il Consorzio per il nucleo di
industrializzazione di Reggio Calabria, deducendo l'infondatezza della
questione proposta. Ciò perché la soggezione dell'esproprio attuata mediante
l'inclusione delle aree nel piano sarebbe soltanto eventuale, sicché da una
parte tali aree, quando non siano occorrenti per la creazione delle cosiddette
infrastrutture, potrebbero certamente essere alienate per la destinazione
dell'insediamento delle industrie, mentre dall'altra parte manterrebbero
comunque il loro valore di scambio sino al limite dell'indennizzo e
dell'indennità supplementare per il ritardo. Quanto poi alla mancata previsione
di un termine per l'espropriazione, si dovrebbe osservare che tale assenza non
potrebbe comunque impedire la utilizzazione agricola
delle aree considerate.
Si
sono ancora costituiti in giudizio il Ministro dei lavori pubblici ed il
Prefetto di Reggio Calabria, ed é intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato,
che ha dedotto la infondatezza della questione
proposta.
Per
effetto della mera approvazione del piano non si determinerebbe direttamente
alcuna forma di espropriazione, neppure dal punto di vista sostanziale,
mancando una effettiva inutilizzabilità dei beni in
relazione alla loro natura agricola.
Considerato in diritto
1.
- Il Consiglio di Stato solleva, in riferimento
all'art. 42 Cost., la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 147, primo ed ultimo comma, del d.P.R.
30 giugno 1967, n. 1523, testo unico delle leggi sul Mezzogiorno. Si osserva
nell'ordinanza di rimessione che i piani regolatori
delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale previsti da detto t.u.
producono un duplice ordine di effetti, sia nei confronti dei comuni
interessati, per l'equiparazione ai piani territoriali di coordinamento
disciplinati dalla legge urbanistica del 1942, sia anche nei confronti dei
privati proprietari delle aree comprese nei piani e soggette ad espropriazione.
In base al disposto del primo comma dell'art. 147 possono
infatti essere sotto poste a vincolo di destinazione tutte le aree
interessate dalle opere pubbliche, dichiarate urgenti e indifferibili,
programmate per l'attuazione delle iniziative di cui agli artt.
144 e 150, mentre l'ultimo comma dell'art. 147 attribuisce ai consorzi per le
aree e i nuclei di sviluppo industriale la facoltà di promuovere
l'espropriazione di immobili, non solo al fine dell'attrezzatura delle zone, ma
anche al fine di rivenderli o cederli in locazione per l'impianto di nuovi
stabilimenti industriali. Ne consegue il dubbio sulla legittimità
costituzionale di queste disposizioni, prospettato dall'ordinanza con riguardo
da un canto alla incidenza dei vincoli, che per la loro intensità assumerebbero
carattere espropriativo senza previsione di
indennizzo, e dall'altro alla mancata statuizione di un limite temporale di
efficacia dei vincoli imposti: osservandosi che la destinazione all'esproprio
comporta per i beni interessati dal piano immediate limitazioni dei poteri di
godimento e di disposizione dei proprietari, limitazioni tanto
più gravi in rapporto alla indeterminata durata dei vincoli stabiliti
dal piano stesso. Al riguardo, anche la previsione di un aumento dell'indennità
in relazione al tempo decorso dall'imposizione del vincolo al momento
dell'espropriazione, introdotta dall'art. 1 della legge 21 luglio 1965, n. 904,
non potrebbe ritenersi sufficiente, perché "il trasferimento coattivo, al
quale é legata la indennità per l'immobilizzo
conseguente al vincolo, é meramente eventuale, potendo in definitiva (come si
é, in effetti, verificato in molti casi), non intervenire affatto".
2.
- L'ordinanza del Consiglio di Stato concerne sei giudizi riuniti, promossi da
diversi proprietari di immobili sottoposti a vincolo di destinazione dal
"Piano regolatore territoriale del nucleo di industrializzazione di Reggio
Calabria".
Sulla
rilevanza della dedotta questione di costituzionalità al fine della decisione
di detti giudizi, la difesa del Consorzio per il nucleo di industrializzazione
di Reggio Calabria non ha sollevato eccezioni nell'atto di costituzione né nella successiva memoria; peraltro nella trattazione orale
in udienza ha osservato che la questione non sarebbe rilevante - data la
brevità del tempo intercorso dall'approvazione del piano - rispetto ai casi di
specie in cui sia già intervenuto il decreto di esproprio. Al riguardo, occorre
precisare che i due primi ricorsi hanno ad oggetto la impugnazione
del ricordato piano regolatore, approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri in data 15 ottobre 1966, nonché degli atti preordinati e
conseguenziali; i due successivi ricorsi hanno ad
oggetto la impugnazione della variante del piano regolatore stesso, approvata
con decreto in data 2 agosto 1971; gli ultimi due ricorsi hanno ad oggetto
l'impugnazione del decreto di espropriazione emanato dal Prefetto di Reggio
Calabria in data 16 dicembre 1972 nei confronti di alcune ditte, anche per
invalidità derivata del provvedimento, in quanto gli interessati avevano, con
precedenti ricorsi, impugnato il decreto di approvazione della variante del
piano. Così stando le cose, non può dubitarsi della
rilevanza della questione sollevata dal Consiglio di Stato.
3.
- Preliminarmente all'esame della questione occorre considerare il contenuto e
gli effetti dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo
industriale, la cui formazione é disciplinata dall'art. 146 del t.u. delle
leggi su1 Mezzogiorno, approvato con d.P.R. 30 giugno
1967, n. 1523. Si tratta di piani regolatori di tipo speciale, che i consorzi
previsti dall'art. 144 debbono redigere seguendo, in quanto applicabili, i
criteri e le direttive di cui all'art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150;
questi piani, una volta approvati, per espressa disposizione dell'art. 146, sesto comma, producono gli stessi effetti giuridici dei
piani territoriali di coordinamento previsti dalla legge urbanistica.
Conseguentemente,
a norma dell'art. 6 di detta legge, anche questi piani hanno vigore a tempo
indeterminato; e comportano per i comuni il cui territorio sia compreso in
tutto o in parte nell'ambito di un comprensorio prescelto come zona di sviluppo
industriale, l'obbligo di uniformare alle loro indicazioni i rispettivi piani
regolatori e strumenti urbanistici.
D'altra
parte, i piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale possono
anche incidere direttamente sui diritti ed interessi dei privati, con la imposizione di vincoli di destinazione per le aree di
loro proprietà, in vista della espropriazione. I piani contengono anzitutto
l'indicazione e localizzazione delle opere occorrenti
per l'attuazione delle iniziative di cui agli artt.
144 e 150, ossia delle opere di attrezzatura delle zone, sistemazione dei
terreni, costruzione di infrastrutture, impianti e servizi, nonché di tutte le
altre opere d'interesse generale idonee a favorire l'insediamento industriale,
comprese quelle portuali ed aeroportuali. Le opere indicate dai piani, la cui
esecuzione é attribuita dalla legge in parte alla competenza della Cassa per il
Mezzogiorno ed in parte ai consorzi "sulla base delle norme per essi vigenti" (art. 149), sono dichiarate di pubblica
utilità, urgenti e indifferibili, per espressa disposizione dell'art. 147,
primo comma. Inoltre, il nono ed ultimo comma dello stesso art. 147, che regola
la procedura per le espropriazioni, stabilisce testualmente che nelle aree e
nei nuclei di sviluppo industriale il consorzio può promuovere l'esproprio di
immobili, "oltre che al fine dell'attrezzatura della zona, anche allo
scopo di rivenderli o cederli in locazione per l'impianto di nuovi stabilimenti
industriali e di pertinenze connesse, salvo il diritto degli espropriati alla
restituzione, qualora gli immobili non siano utilizzati per lo scopo
prestabilito entro 5 anni dal decreto di esproprio".
É
pertanto indubbio che questi piani costituiscono strumenti complessi di
programmazione, e contengono non soltanto indicazioni di carattere direttivo,
ma anche statuizioni immediatamente precettive; le
quali (come conferma altresì l'applicabilità delle misure di salvaguardia nel
corso del procedimento di approvazione dei piani, prevista dal terzo comma
dell'art. 146), possono avere diretta ed immediata incidenza sugli interessi
dei proprietari di aree incluse nel perimetro dei piani, nella misura in cui
impongano vincoli di destinazione, con la concreta individuazione di beni
soggetti ad esproprio per l'esecuzione di opere di pubblica utilità, ovvero per
l'insediamento di determinati impianti industriali.
4.
-
É
noto che a seguito di quella decisione il legislatore provvide, con legge 19
novembre 1968, n.
5.
- Scendendo all'esame della questione di cui é causa, appare evidente che
l'imposizione di vincoli di destinazione, preordinati all'espropriazione, sopra
immobili di proprietà privata, quale consegue all'approvazione del piano
regolatore di un'area o nucleo di sviluppo industriale, determina, di regola, una immediata limitazione dei poteri di godimento e disposizione,
che si concreta non tanto nel venir meno della possibilità di utilizzazione a
scopo edilizio residenziale (poiché trattasi generalmente di zone a carattere
rurale, esterne al perimetro dei centri abitati e non urbanizzate), quanto
nella menomazione della possibilità e convenienza pratica di investimenti a
scopo di miglioramento o trasformazione delle colture agricole esistenti e di
sviluppo d'ogni altra iniziativa o attività economica diversa dall'insediamento
industriale.
Tuttavia,
a giudizio di questa Corte, non si può affermare in via generale che le
limitazioni dei poteri di godimento e di disposizione conseguenti, per i
privati proprietari, alle prescrizioni immediatamente operative del piano
regolatore di un'area o nucleo di sviluppo industriale, assumano senz'altro
carattere espropriativo, e quindi richiedano di per
sé la previsione di un indennizzo: e ciò proprio perché trattasi di vincoli
temporanei, imposti in vista della espropriazione. Il contrasto con il
principio sancito dal terzo comma dell'art. 42 Cost. si verifica non per
effetto della imposizione dei vincoli, bensì per effetto della mancanza d'una
precisa determinazione della durata dei vincoli stessi. Sotto questo profilo ed
in questi circoscritti termini, meritano accoglimento le considerazioni svolte
dall'ordinanza di rimessione, per
cui, trattandosi di vincoli certamente temporanei, in quanto preordinati
all'espropriazione, a causa della incertezza sul quando, ed anche sull'an del futuro trasferimento, "viene ad essere
disgiunta, illimitatamente ed irrazionalmente, la sottomissione immediata del
bene al vincolo dal compenso per la sua perdita". É precisamente la efficacia a tempo indeterminato che conferisce ai vincoli
di cui trattasi carattere e contenuto espropriativo,
nel difetto di qualsiasi possibilità di previsione circa la data della futura
espropriazione, che potrebbe anche non verificarsi, e senza apprezzabile
indennità per l'immobilizzo conseguente al vincolo, per quanto protratto nel
tempo.
6.
- L'esigenza che i vincoli di destinazione imposti sopra beni determinati di
privata proprietà debbano avere efficacia limitata nel tempo é stata
riconosciuta dal legislatore non soltanto con la ricordata legge 19 novembre
1968, n. 1187, e con le successive disposizioni di proroga temporanea emanate
in vista della riforma del regime urbanistico circa l'uso dei suoli, ma anche
con una serie di altre norme legislative, concernenti specificamente
l'efficacia dei piani particolareggiati e la loro attuazione. Così, già la
legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, stabiliva agli artt.
16 e 17 che i piani particolareggiati debbono essere attuati entro il termine
massimo di dieci anni dalla loro approvazione, e decorso tale termine diventano
inefficaci per la parte in cui non abbiano avuto attuazione
(norme non modificate dalla successiva legge 6 agosto 1967, n. 765); ed anche
la legge 18 aprile 1962, n. 167, attribuiva ai piani di zona per l'edilizia
economica e popolare efficacia per 10 anni, prorogabile per giustificati motivi
per non oltre due anni (art. 9: efficacia estesa poi a quindici anni dal d.l. 2
maggio 1974, n. 115, convertito in legge 27 giugno 1974, n. 247). Anche la
legge 22 ottobre 1971, n. 865, prevede che i comuni, nel delimitare i
comprensori di aree da espropriare per l'attuazione dei loro programmi, da
aggiornare ogni cinque anni, possono vincolare dette aree "per un periodo
non superiore ad un quinquennio" (art. 26), e che i piani delle zone da
destinare all'edilizia popolare o ad insediamenti produttivi, aventi del pari valore
di piani particolareggiati di esecuzione, hanno efficacia per dieci anni dalla
data dei decreti di approvazione (artt. 27 e 38).
Per
quanto concerne i piani regolatori delle aree e nuclei di sviluppo industriale
previsti dal t.u. delle leggi sul Mezzogiorno, occorre tener presente che la
loro attuazione non richiede la successiva formazione ed approvazione di piani
particolareggiati di esecuzione, potendosi direttamente procedere alle
espropriazioni, secondo le norme dettate dall'art. 147, sulla base delle
indicazioni contenute nei piani. Di fatto, nel caso di specie, le Norme di
attuazione del piano regolatore territoriale del nucleo di industrializzazione
di Reggio Calabria stabiliscono all'art. 7 che "le opere previste dal
piano regolatore sono attuate mediante progetti esecutivi redatti sulla base
delle planimetrie di piano riguardanti sia l'assetto generale che i singoli
agglomerati industriali", mentre gli artt. 10 e
seguenti enunciano le prescrizioni di zona, relative alle diverse "zone
contenute e definite entro il perimetro degli agglomerati, per le quali il
piano ha valore normativo immediato".
Di
fronte a tale situazione, mentre é ovvio e naturale che questi piani, nella
parte in cui contengano direttive e previsioni di
lungo periodo, debbano aver vigore a tempo indeterminato, al pari dei piani
territoriali di coordinamento e dei piani regolatori urbanistici, essendo la
loro attuazione necessariamente graduale nel corso dei decenni, non sussiste
invece giustificazione razionale per cui anche le prescrizioni o indicazioni
direttamente incidenti su beni determinati, con l'imposizione di vincoli di
destinazione preordinati all'espropriazione, debbano avere efficacia senza
limite di tempo, nell'attesa di future espropriazioni che potrebbero anche
essere lungamente differite, o non avvenire.
Appare
invece conforme alle più evidenti esigenze di contemperamento tra gli interessi
pubblici e quelli privati, (che ai primi debbono soggiacere solo per motivi di
utilità generale, e nei limiti da questa richiesti), nonché ad ovvii criteri di buona e ordinata amministrazione, che i
programmi di sviluppo delle zone destinate alla localizzazione di imprese
industriali vengano formati sulla base di prudente valutazione dei tempi
tecnici occorrenti e dei mezzi finanziari disponibili per la effettiva
esecuzione delle infrastrutture, dei servizi e degli impianti, in correlazione
con le richieste di insediamento di nuovi stabilimenti industriali. Nei piani
potrà essere inserita anche la previsione di opere eventualmente programmate
nel lungo periodo, con riguardo a possibili maggiori sviluppi futuri, ma non
pare ammissibile che l'esecuzione delle opere riconosciute di immediata
necessità, dichiarate dalla legge non solo di pubblica
utilità ma anche indifferibili ed urgenti, possa essere decisa imponendo alla
proprietà privata vincoli di destinazione immediatamente operativi, senza la
indicazione di un termine per l'effettiva esecuzione, e quindi per le
conseguenti espropriazioni.
7.
- La difesa del Consorzio ha eccepito che la mancanza di un termine per gli
espropri non avrebbe importanza, perché in base al disposto dell'art. 147,
primo comma, "la dichiarazione di pubblica utilità e quindi la espropriabilità derivano
direttamente dalla legge e non sono affatto collegate all'approvazione dei
piani, anzi, a b en vedere, non discendono nemmeno dal t.u. del 1967, ma dalle
prime leggi sulla industrializzazione del Mezzogiorno, emanate a partire dal
1947", talché "in tesi tutti i beni (ivi compresi gli edifici) che si
trovano nel Mezzogiorno si trovano indefinitamente soggetti ad esproprio";
che, "trattandosi di terreni destinati all'installazione dei servizi
pubblici o di interesse generale, la cui esecuzione é il presupposto stesso del
piano, é normale che, pur in assenza di un termine di legge, l'esproprio segua
(come di fatto é seguito) sollecitamente"; che infine l'indennizzo per il
vincolo derivante dalla inclusione nel piano é accordato dalla legge n. 904 del
1965 sotto forma di maggiorazione dell'indennità di espropriazione, e che
qualora esproprio non segua "il proprietario avrà un vantaggio ben più
sensibile di quel che sia la maggiorazione dell'indennità".
Non
occorre confutare questi argomenti, essendo di chiara evidenza che, pur in base
alla dichiarazione di pubblica utilità contenuta nella legge, la espropriabilità dei beni
conseguiti, e solo al vincolo di destinazione su di essi imposto con la
approvazione dei piani, e che proprio per la esecuzione di opere pubbliche
dichiarate urgenti e indifferibili si rende opportuna la prefissione
d'un termine di efficacia dei vincoli imposti con i piani, la cui attuazione
non può essere rimessa solo alla sollecitudine delle amministrazioni (nel caso
di specie, il piano fu approvato nel 1966 e quindi modificato con variante dopo
cinque anni, nel 1971, mentre i primi esproprii per
la costruzione del I lotto d'una strada consortile sono avvenuti il 16 dicembre
1972).
Per
quanto concerne la misura delle indennità - di cui peraltro non si contende nel
presente giudizio - occorre rilevare che sebbene l'art. 147, settimo comma, ne
preveda la determinazione "ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167,
modificata dalla legge 21 luglio 1965, n. 904", (la quale ultima, all'art.
1, dispone la corresponsione ai proprietari espropriati, in aggiunta
all'indennità, di una somma pari al due per cento dell'importo medio degli
indennizzi per ogni anno o frazione di anno dalla data di approvazione del
piano a quella del decreto di e sproprio), é legittimo il dubbio circa la
perdurante applicabilità, nella fattispecie di cui é causa, di queste
disposizioni, posto che l'art. 39 della legge 22 ottobre 1971, n.
8.
- Non pertinente é, infine, il richiamo alla sentenza n. 17 del
1975 di questa Corte, con la quale é stata dichiarata non fondata la
questione di costituzionalità degli artt. 2 e 3 della
legge 13 giugno 1961, n. 528 (Provvedimenti per il completamento del Porto
canale Corsini, dell'annessa zona industriale di
Ravenna e del Porto di Venezia), riconoscendo che la statuizione d'un limite
temporale per la esecuzione delle opere ivi previste
non doveva necessariamente essere contenuta nella legge dichiarativa della loro
pubblica utilità, ben potendo l'indicazione del termine legittimamente
riconnettersi al primo atto amministrativo della procedura espropriativa.
Nel caso oggi in esame non é contestata la mancata previsione di un termine
nella stessa disposizione del primo comma dell'art. 147 del t.u. delle leggi
sul Mezzogiorno, che contiene la declaratoria astratta e generale di pubblica utilità di tutte le opere occorrenti per
l'attuazione dei piani regolatori delle zone di sviluppo industriale, bensì é
stata denunciata la mancanza di una norma che, nell'atto in cui la legge
consentiva, mediante la formazione dei piani, l'imposizione sulle private
proprietà di vincoli immediati di destinazione preordinati all'espropriazione,
stabilisse un limite temporale di efficacia dei vincoli stessi, secondo i
principi enunciati da questa Corte con la sentenza n. 55 del
1968, e recepiti dalla legge 19 novembre 1968, n. 1187.
Concludendo,
anche in rapporto alla accertata inconsistenza delle suesposte eccezioni, deve
riconoscersi la fondatezza della questione di costituzionalità sollevata dal
Consiglio di Stato, nei sensi e limiti sopra precisati.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara
la illegittimità costituzionale dell'art. 147, primo ed ultimo comma, del testo
unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con d.P.R.
30 giugno 1967, n. 1523, nella parte in cui dette norme, senza prevedere un
indennizzo, consentono che vincoli di destinazione preordinati
all'espropriazione siano imposti sui beni di proprietà privata dai piani
regolatori delle aree dei nuclei di sviluppo industriale, disciplinati dagli
articoli 146 e 147 dello stesso testo unico, senza prefissione
di un termine di durata.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 21 dicembre 1976.
Paolo
ROSSI - Luigi
OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo
Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio
GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE
STEFANO - Leopoldo ELIA.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata
in cancelleria il 29 dicembre 1976.