SENTENZA N. 259
ANNO 1976
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI,
Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 116, primo comma, della legge
25 settembre 1940, n. 1424 (legge doganale) e dell'art. 301 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale), promosso con ordinanza emessa il
23 ottobre 1974 dalla sezione istruttoria presso
Udito
nella camera di consiglio del 7 ottobre 1976 il Giudice relatore Leonetto Amadei.
Ritenuto in fatto
Con
nota 7 maggio 1973, il Ministro di grazia e giustizia sollecitava
Unitamente
alla estradizione, il Governo elvetico chiedeva la riconsegna dei valori ed
oggetti sequestrati, tra cui delle pellicce, poiché costituivano compendio dei
furti addebitati agli estradandi.
Con
sentenza 4 luglio 1973, la sezione istruttoria della Corte di appello di
Trieste deliberava in senso favorevole all'estradizione e in senso sfavorevole
alla consegna delle pellicce sequestrate sotto il profilo che trattandosi di
cose introdotte in Italia in contrabbando doganale (reato per il quale gli estradandi erano stati condannati dal tribunale di Trieste)
esse, in forza degli artt. 116 della legge 25
settembre 1940, n. 1424, e 301 del d.P.R. 23 gennaio
1973, n. 43, erano soggette a confisca.
Con
nota del 30 maggio
Per
il giudice a quo l'illegittimità costituzionale delle norme richiamate
investirebbe sia il principio della personalità della responsabilità penale,
sancito dall'art. 27, primo comma, della Costituzione,
sia il disposto dell'art. 42, terzo comma, della stessa Costituzione che
prevede l'espropriabilità della proprietà privata
solo per motivi di interesse generale e con indennizzo, atteso che la confisca,
nel caso in esame, si risolverebbe in un inammissibile esproprio in danno di
persona estranea al fatto reato.
Per
lo stesso giudice sussisterebbe analogia tra la situazione in atto con quella
presa in considerazione dalla Corte con la sentenza n. 229 del
1974, con la quale vennero dichiarati illegittimi
gli artt. 116 della legge n. 1424 del 1940 e 301,
primo comma, del d.P.R. n. 43 del 1973 per contrasto
con l'art. 3 della Costituzione.
Considerato in diritto
L'ordinanza
ha sollevato la questione di costituzionalità degli artt.
116, primo comma, della legge doganale 25 settembre
1940, n. 1424, e 301 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n.
43 (testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), per
contrasto con gli artt. 27, primo comma, e 42, terzo
comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedono la
esclusione della confisca, nei casi di contrabbando, delle cose che ne
sono l'oggetto, allorché risulti che queste, prima della introduzione nello
Stato in violazione delle leggi doganali, fossero dolosamente sottratte al
legittimo proprietario o detentore.
La
questione é fondata.
Con
la sentenza 17
luglio 1974, n. 229, questa Corte ha già dichiarato illegittimo (per
contrasto, peraltro, con l'art. 3 della Costituzione) l'art. 116, primo comma,
della suddetta legge doganale del 1940, nella parte in cui, quanto alle cose
che servirono o furono destinate a commettere il reato, impone la confisca
anche nell'ipotesi di loro appartenenza a persone estranee al reato stesso,
alle quali non sia imputabile un difetto di vigilanza. Per illegittimità conseguenziale
Secondo
quanto allora ritenuto dalla Corte sulla questione prospettata,
"l'applicazione dell'istituto della confisca obbligatoria... snatura il
carattere della misura di sicurezza così come é strutturata e introdotta dal
codice vigente che ne fa uno strumento anomalo di ambigua collocazione
giuridica".
Venendo
all'oggetto della presente causa é da rilevare, anzitutto, che é palese il
contrasto con l'art. 27 della Costituzione, poiché, mentre questo afferma la
personalità della responsabilità penale, l'art. 116 della legge doganale e
l'art. 301 del t.u. delle disposizioni in materia doganale contengono delle
evidenti previsioni di responsabilità oggettiva, poiché prescindono del tutto
dalla valutazione dell'elemento psicologico nella condotta del soggetto e
comminano la confisca delle cose destinate a commettere il reato, senza tener
conto alcuno della loro appartenenza. E ciò anche se é vero che possono esservi
delle cose per le quali si può configurare una illiceità
oggettiva in senso assoluto (art. 240 c.p.), che prescinde, pertanto, dal
rapporto col soggetto che ne dispone, e che debbono essere confiscate presso
chiunque le detenga a qualsiasi titolo.
Questo,
però, rappresenta un profilo del tutto particolare, atipico, ma non estraneo
alla logica del sistema e ai criteri a cui si ispira
la prevenzione sul piano generale e di cui le misure di sicurezza patrimoniali
costituiscono un aspetto.
Con
la menzionata sentenza,
Nella
presente causa il problema é diverso: non si tratta, infatti, di cose
appartenenti a terzi estranei al reato, che avrebbero potuto esercitare una più
vigile attenzione, bensì di cose (costituenti l'oggetto del reato doganale) che
al terzo furono dolosamente sottratte.
Così
essendo, pertanto, non può assolutamente essere addebitata al proprietario una
responsabilità personale, né può appagare la responsabilità obiettiva che,
ingiustamente posta a suo carico, ha dato causa al provvedimento di confisca di
cose che, al proprietario sottratte, hanno poi formato oggetto di violazione di
norme doganali.
Questa
Corte, tuttavia, precisa che siffatta sottrazione debba risultare da pronuncia
giudiziale.
Le
norme impugnate vanno pertanto dichiarate illegittime nella parte in cui non
prevedono l'esclusione della confisca delle cose oggetto
di contrabbando, che siano state illegittimamente sottratte a terzi, quando
tale sottrazione risulti giudizialmente accertata.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara
la illegittimità costituzionale dell'art. 116, primo comma, della legge 25
settembre 1940, n. 1424, e dell'articolo 301 del d.P.R.
23 gennaio 1973, n. 43, nella parte in cui non prevedono la esclusione della
confisca per le cose oggetto del reato di contrabbando che siano state
illegittimamente sottratte a terzi, quando tale sottrazione risulti giudizialmente accertata.
Così
deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 dicembre 1976.
Paolo
ROSSI - Luigi
OGGIONI - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI -
Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo
VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata
in cancelleria il 29 dicembre 1976.