Ordinanza n. 253 del 1976
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ORDINANZA N. 253

ANNO 1976

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), promossi con le ordinanze emesse il 17 ottobre e il 26 settembre 1974 dal pretore di San Miniato nei procedimenti penali a carico di Mozzillo Carmine e Tenerani Roberto, iscritte ai nn. 504 e 505 del registro ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14 del 15 gennaio 1975.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1976 il Giudice relatore Edoardo Volterra.

Ritenuto che il pretore di San Miniato con le due ordinanze - di identico tenore - di cui in epigrafe, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nell'assunto che violazioni di altre norme relative ad altre assicurazioni obbligatorie sono punite con pene o sanzioni amministrative di minore gravità.

Considerato che questa Corte con numerose pronunzie ha affermato che la determinazione dell'entità della pena edittale e della sua qualità spetta all'incensurabile potere discrezionale del legislatore all'infuori dell'eventualità che la sperequazione non riesca sorretta da ogni, benché minima, giustificazione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

avvalendosi dei poteri di cui all'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sollevata dal pretore di San Miniato con le ordinanze in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 dicembre 1976.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1976.