Ordinanza n. 251 del 1976
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ORDINANZA N. 251

ANNO 1976

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 79 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 2 maggio 1974 dal giudice del lavoro del tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra La Porta Edoardo e l'INAIL, iscritta al n. 291 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 263 del 9 ottobre 1974.

Visto l'atto di costituzione dell'INAIL;

udito nell'udienza pubblica del 6 ottobre 1976 il Giudice relatore Leonetto Amadei;

udito l'avv. Massimo Ungaro, per l'INAIL.

Considerato in fatto e in diritto:

1. - Che il giudice a quo ha considerato non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'inciso contenuto nell'art. 79 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 ("o liquidati in capitale ai sensi dell'art. 75"), in riferimento agli artt. 3, 38 e 76 della Costituzione e che, ove la questione fosse accolta, le norme da applicarsi nella specie sarebbero gli artt. 80 e 82 del decreto del 1965;

2. - che, peraltro, l'art. 80 fa espresso riferimento alla liquidazione di una rendita e non alla capitalizzazione di essa, e l'art. 82 si riferisce alla ben diversa ipotesi della rendita riscattata;

3. - che risulta dagli atti che nella specie si trattava di infortunio che comportava, di per sé considerato, una inabilità permanente solo del 5% e che, inoltre, la rendita era stata capitalizzata per cui all'attore, in forza degli artt. 80 e 82 sopra ricordati, non avrebbe mai potuto essere riconosciuto alcun indennizzo;

4. - che pertanto si appalesa necessario, da parte del giudice a quo, il riesame della rilevanza della questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al tribunale di Torino.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 dicembre 1976.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1976.