Sentenza n. 250 del 1976
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ORDINANZA N. 250

ANNO 1976

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1054 del codice civile del 1865, promosso con ordinanza emessa il 10 ottobre 1974 dal tribunale di Bergamo nel procedimento civile vertente tra Turani Lino Aldo e Tamborini Enrico ed altri, iscritta al n. 78 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 88 del 2 aprile 1975.

Udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 1976 i1 Giudice relatore Edoardo Volterra.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe é stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 1054 del codice civile del 1865, relativo al divieto di donazione tra coniugi, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Considerato che con sentenza n. 91 del 27 giugno 1973 questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 781 del codice civile attuale che tale divieto riproduceva;

che, secondo l'art. 137 disp. trans. cod. civ., l'azione di nullità di donazione, fondata sul codice abrogato, é subordinata, sia nella proponibilità che nella prosecuzione, all'esistenza di una medesima causa di nullità nel codice vigente;

che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, l'accertamento della sopravvivenza della nullità deve essere effettuato con riferimento al momento della decisione e non con il testo iniziale del nuovo codice;

che, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87/1953, occorre che il giudice a quo riesamini la rilevanza della questione con riguardo al citato art. 137 delle disposizioni transitorie.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 9 dicembre 1976.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1976.