SENTENZA N. 247
ANNO 1976
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI,
Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,
notificato il 16 aprile 1975, depositato in cancelleria il 2 maggio successivo
ed iscritto al n. 13 del registro 1975, per conflitto di attribuzione sorto a
seguito del decreto 25 novembre 1974, n. 152/A del Presidente della Regione
siciliana, avente per oggetto "Ricostituzione del Comitato regionale dei
prezzi".
Visto
l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 10 novembre 1976 il Giudice relatore Angelo De Marco;
uditi
il vice avvocato generale dello Stato Renato Carafa,
per il ricorrente, e l'avv. Guido Aula, per
Ritenuto in fatto
Il
Presidente della Regione siciliana, in applicazione del decreto legislativo
regionale 15 ottobre 1947, n. 86, ratificato con la legge regionale 6 dicembre
1948, n. 47 provvedeva alla ricostituzione del Comitato regionale per il
coordinamento e la disciplina dei prezzi nell'ambito della Regione siciliana,
con decreto 25 novembre 1974, n. 152/A.
Avverso
tale decreto il Presidente del Consiglio dei ministri proponeva ricorso a
questa Corte per regolamento di competenza, assumendo che la disciplina dei
prezzi non é materia di competenza regionale, bensì esclusivamente statale,
riguardando la "tutela ed il perseguimento d'interessi nazionali" ed
opponendo che la legge regionale, in base alla quale il decreto impugnato era
stato emanato, sarebbe stata abrogata dalle norme di attuazione contenute nel d.P.R. n. 1182 del 1949 e, comunque, avrebbe
dovuto essere dichiarata, in via incidentale, costituzionalmente
illegittima.
In
conseguenza, con tale ricorso, si chiedeva che previa sospensione della sua
esecuzione, l'impugnato decreto venisse annullato.
Si
costituiva in giudizio il Presidente della Regione siciliana, il cui patrocinio
eccepiva: che doveva escludersi l'abrogazione sia espressa, sia tacita del
decreto legislativo regionale 15 ottobre 1947, n. 86, e relativa legge di
ratifica, per effetto delle norme di attuazione dello Statuto speciale, in
materia di industria e commercio, adottate con il d.P.R.
n. 1182 del 1949; che la disciplina dei prezzi rientra nella materia
dell'industria e commercio per la quale
Questa
Corte, con ordinanza
n. 122 del 1975, respingeva la domanda di sospensione dell'esecuzione.
Venuto,
poi, alla sua cognizione, per la decisione nel merito, il ricorso con il quale
era stato sollevato il conflitto di attribuzione,
Dopo
gli adempimenti di legge, la questione di legittimità costituzionale, come
sopra sollevata, viene ora alla cognizione.
Nel
relativo giudizio si é costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato che, con l'atto
d'intervento, attraverso una accurata analisi della
legislazione statale in materia di coordinamento e disciplina dei prezzi,
giunge alla conclusione che tale legislazione non lasci alcun margine per
un'eventuale competenza regionale in tale materia ed, in particolare, che tale
competenza possa trovare fondamento negli artt. 14 e
17 dello Statuto speciale siciliano, concludendo, in conseguenza, con la
richiesta di dichiarazione della piena fondatezza della questione di
legittimità costituzionale, sollevata da questa Corte.
Anche
il Presidente della Regione siciliana si é costituito
nel presente giudizio ed il suo patrocinio sia con l'atto di costituzione, sia
con un'ampia memoria illustrativa, depositata il 28 ottobre 1976, conclude
chiedendo che la questione venga dichiarata infondata.
A
sostegno di tale richiesta si deduce, in sostanza, quanto segue:
a)
secondo la giurisprudenza della Corte (sentenza numero 124
del 1957) i limiti della potestà legislativa attribuita alla Regione
siciliana dall'art. 14 dello Statuto speciale debbono essere ricavati dal
contenuto obbiettivo della norma regionale, ossia, dalla materia regolata. Il
coordinamento e la disciplina dei prezzi incide non soltanto nella materia
dell'industria e commercio, ma anche in quella "dell'agricoltura e
foreste" ed in quella "dell'incremento della produzione agricola ed
industriale, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle
attività commerciali" materie tutte rientranti nella potestà legislativa
attribuita alla Regione, come risulta dalle lettere a), d) ed e) dell'art. 14
dello Statuto speciale.
b)
Le esigenze del decentramento che hanno indotto il legislatore nazionale ad
attribuire ai Comitati provinciali, presieduti dai prefetti, le stesse
funzioni, a raggio provinciale, attribuite al Comitato interministeriale, a
raggio nazionale, giustificano, evidentemente, anche la intermedia funzione a raggio regionale che forma oggetto della legge impugnata,
senza urtare contro quelle esigenze esclusivamente nazionali che costituiscono,
in sostanza, il motivo essenziale su cui poggia l'impugnativa del Presidente
del Consiglio dei ministri.
Con
sentenza di pari data n. 246 questa Corte ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del decreto legislativo del
Presidente della Regione siciliana n. 86 del 1947 e della relativa legge di
ratifica n. 47 del 1948.
Considerato in diritto
Per
effetto della sopra menzionata sentenza di questa Corte n. 246 di pari data,
sono venute meno le norme legislative in base alle quali é stato emanato
l'impugnato decreto 25 novembre 1974, n. 152/A del Presidente della Regione
siciliana, con la conseguenza che il ricorso del Presidente del Consiglio dei
ministri deve essere accolto ed il suddetto decreto regionale deve essere
annullato perché esorbita dalla competenza regionale ed invade quella statale.
PER QUESTI MOTIVI
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
che non spetta alla Regione siciliana il potere d'istituire e costituire
Comitati regionali per il coordinamento e la disciplina dei prezzi nell'ambito
della Regione e, per conseguenza, annulla il decreto del Presidente della
Regione siciliana 25 novembre l974, n. 152/A, con il quale é stato ricostituito
il "Comitato regionale dei prezzi per il coordinamento e la disciplina dei
prezzi nell'ambito della Regione siciliana".
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 9 dicembre 1976.
Paolo
ROSSI - Luigi
OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo
Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio
GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE
STEFANO - Leopoldo ELIA.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata
in cancelleria il 20 dicembre 1976.